PDL 2106

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2106

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ALBERTO MANCA, CILLIS, DEIANA, CABRAS, CORDA, PERANTONI, CADEDDU, MARINO, LAPIA, CHIAZZESE, CIMINO, SABRINA DE CARLO, DEL SESTO, FARO, FICARA, GAGNARLI, GALLINELLA, LICATINI, LOMBARDO, MANZO, PAPIRO, PERCONTI, PIGNATONE, RAFFA, SUT, ELISA TRIPODI

Modifica all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riconoscimento della specificità del personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità del personale dei medesimi corpi forestali

Presentata il 24 settembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Al personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidati importanti compiti di prevenzione e di repressione dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in concorso con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo della polizia penitenziaria. In sostanza, nei rispettivi ambiti territoriali i corpi forestali esercitano le medesime funzioni che, nel resto del territorio nazionale, erano in passato svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato (assorbito nell'Arma dei carabinieri per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177): protezione civile, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia ambientale e forestale.
La legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 8, comma 7, nel disporre l'assorbimento anzidetto e la relativa attribuzione di funzioni, ha stabilito che «Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (...)», ferme restando le garanzie di coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia e di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare.
In vari settori dell'ordinamento giuridico italiano sono presenti disposizioni che riconoscono la specificità del personale dei comparti sicurezza e difesa e vigili del fuoco e soccorso pubblico, in quanto assoggettati a un complesso di limitazioni e obblighi del tutto peculiari, nonché ad attività significativamente usuranti, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psicofisiche e il mantenimento di standard di efficienza operativa periodicamente verificati con controlli medici, test attitudinali e attività addestrative mirate.
Allo stesso modo, il personale dei corpi forestali è assoggettato alle medesime limitazioni. Tuttavia, nel corso degli anni lo stesso non ha potuto beneficiare del riconoscimento di analoghe condizioni di specificità, talché la normativa di settore è rimasta sprovvista di disposizioni atte a riconoscerne il ruolo, le qualifiche e le funzioni svolte.
Ad esempio, la legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 19, riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti», senza però comprendere il personale dei corpi forestali.
Analogamente, le disposizioni che disciplinano le Forze di polizia e le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria non riconoscono una piena competenza ai corpi forestali, allo stato concepiti esclusivamente come corpi tecnici con funzioni di polizia.
La presente proposta di legge intende consentire che gli organici dei corpi forestali siano costituiti da personale in grado di assicurare la piena efficienza di rendimento in ragione delle specificità delle funzioni esercitate e dei particolari requisiti di efficienza psicofisica all'uopo richiesti. Coerentemente con quanto stabilito per il personale dei comparti sicurezza e difesa e vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'articolo 1 della presente proposta di legge attua il pieno riconoscimento della specificità e delle prerogative del personale dei corpi forestali, nonché delle importanti funzioni da questo svolte.
In maniera analoga, l'articolo 2 intende armonizzare la disciplina relativa ai requisiti per l'accesso al pensionamento, in ragione della particolare natura dell'attività svolta.
L'articolo 3 individua le risorse finanziarie necessarie all'equiparazione proposta, tesa a colmare le lacune sopradescritte, sulla base di uno studio del quadro macroeconomico di riferimento delineato dal Documento di economia e finanza per l'anno 2019 e del quadro macroeconomico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni dell'INPS. Gli oneri per il decennio 2020-2029 sono stati valutati in misura pari all'incremento della spesa pensionistica (rate di pensione lorde) a normativa vigente conseguente agli effetti delle variazioni introdotte dalla presente proposta di legge con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2.
(Accesso al pensionamento di anzianità del personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati all'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, a tali corpi si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998, in materia di programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, in 3 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2028 e in 12,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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