PDL 2103

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2103

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOSCHI, MARATTIN, ANNIBALI, ANZALDI, CARÈ, COLANINNO, D'ALESSANDRO, DE FILIPPO, DEL BARBA, MARCO DI MAIO, FERRI, FREGOLENT, GADDA, GIACHETTI, LIBRANDI, MIGLIORE, MOR, MORETTO, NOBILI, NOJA, PAITA, PORTAS, ROSATO, TOCCAFONDI, UNGARO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

Presentata il 24 settembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – La rete internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le istituzioni. Viviamo in uno spazio sociale dilatato, senza precedenti nella storia dell'umanità, creato dalla rete internet, identificato con la stessa rete, dove si mescolano soggetti e fenomeni diversi, dove i ruoli possono cambiare vorticosamente e molti interessi trovarsi in conflitto. La capacità di ciascuno di noi di interagire con gli altri, di esprimere le sue opinioni e di raccogliere informazioni senza rivolgersi ai media tradizionali è enormemente cresciuta e sono aumentate le opportunità per un controllo più diffuso del potere politico.
Abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione tecnologica del modo di comunicare e di informarci, che pone alla nostra società una sfida epocale per le potenzialità di conoscenza, di libertà e di partecipazione dei cittadini alla vita civile e politica, ma che allo tempo ci espone a rischi e pericoli nuovi per la vita democratica, come pure per la sicurezza e per la libertà dei cittadini.
L'importanza sempre maggiore dei social network per la formazione dell'opinione pubblica nelle società democratiche ha, negli ultimi anni, generato il fenomeno delle cosiddette «fake news», ossia delle notizie false che suscitano allarme sociale, spesso immesse nel circuito delle reti sociali telematiche (social network) per condizionare l'opinione pubblica di un Paese. La pubblicazione e la diffusione di notizie false sono diventate in questi anni un fenomeno dilagante, capace di danneggiare gravemente i cittadini e le imprese, di veicolare stereotipi basati sul razzismo, sull'antisemitismo, sul sessismo e su discriminazioni sociali e territoriali, di influenzare l'opinione pubblica su temi importanti come l'economia, la salute e la sicurezza, di condizionare la politica e gli esiti di un'elezione, di distruggere la reputazione di figure pubbliche, ma anche di privati cittadini. Si tratta, dunque, di un tema di cruciale attualità, che riguarda tutti i cittadini e tutte le forze politiche e che tocca un principio cardine delle nostre società democratiche: il diritto a una corretta informazione.
Come sappiamo le finalità delle fake news sono le più varie: da strumento di lotta politica interna a mezzo privilegiato per orchestrare campagne d'odio e di intimidazione contro singole personalità o contro interi gruppi sociali; da indebito strumento degli Stati per inquinare la vita politica di altri Paesi a mezzo per screditare le qualità e la sicurezza di un prodotto commerciale da parte di soggetti economici concorrenti.
L'impatto di questo fenomeno è stato molto forte negli ultimi anni proprio nel corso delle campagne elettorali dei principali Stati democratici del mondo occidentale. La possibilità di diffondere in maniera virale notizie false, che si accreditano anche solo grazie alla loro condivisione tra gli utenti delle reti sociali, ha fatto della creazione di fake news e della loro diffusione attraverso i social network uno strumento per influire indebitamente sulle elezioni democratiche. L'esperienza recente ci dice che le fake news sono state utilizzate come un mezzo illecito di propaganda politica anche al fine di alterare la formazione dell'opinione pubblica in occasione di consultazioni elettorali. Non possiamo poi tralasciare di ricordare che le organizzazioni terroristiche si sono servite dei social network per la propaganda delle loro attività, per le loro esigenze logistiche nonché per ampliare le loro capacità di reclutamento di nuovi aderenti.
Lo stesso sir Tim Berners-Lee, di fatto l'ideatore del world wide web (noto con la formula abbreviata di «web»), in una lettera aperta scritta in occasione delle celebrazioni per il trentennale del web presso il CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire) di Ginevra a marzo scorso, ha lanciato un grido di allarme sull'uso del web per diffondere fake news. La Costituzione italiana tutela, come noto, la libertà di espressione, pietra angolare dello Stato democratico secondo la Corte costituzionale, ma l'interpretazione dei contenuti di questa tutela va bilanciata con il rispetto dei diritti della persona, come il diritto alla riservatezza, all'onorabilità e alla reputazione, spesso messi a rischio con la comunicazione via web.
Il gruppo parlamentare di Italia Viva intende promuovere una discussione in Parlamento su questo tema.
La presente proposta di legge raccoglie la riflessione di sir Berners-Lee e la ripropone, quale aspetto essenziale dei molti problemi che abbiamo di fronte, a tutte le forze politiche per questa legislatura. Il peso sempre più rilevante dei social network nella vita dei cittadini impone al Parlamento di dotare al più presto l'ordinamento di una specifica disciplina per contrastare la commissione di delitti attraverso le piattaforme sociali sulla rete internet.
È necessario responsabilizzare i fornitori di servizi di social network sui contenuti veicolati attraverso le proprie piattaforme, tutelare gli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e contrastare la commissione di reati attraverso la rete internet. I fornitori di social network devono dotarsi di procedure interne di eliminazione dei contenuti illeciti e di gestione dei reclami provenienti dagli utenti.
Il Parlamento deve dotare il nostro ordinamento giuridico di strumenti idonei a limitare in modo drastico la pubblicazione e la circolazione di contenuti che configurino delitti contro la persona e alcune altre gravi fattispecie di reato che potremmo definire complessivamente come delitti contro la Repubblica.
È necessario spingere i fornitori di servizi di social network a prevedere sistemi, procedure e organismi di autoregolamentazione e di controllo dei contenuti veicolati dalle proprie piattaforme, capaci di contrastare la pubblicazione di contenuti illeciti e di diminuire sensibilmente l'entità e la diffusione dei danni provocati da tali crimini.
Per tutti questi motivi si ritiene necessario istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di diffusione seriale e massiva delle fake news attraverso i social network, proponga soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della commissione di delitti attraverso le piattaforme sociali sulla rete internet e verifichi l'adeguatezza dell'azione delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione sulle piattaforme digitali di fake news e di contenuti illeciti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione
parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulle reali dimensioni dei casi di diffusione seriale e massiva di informazioni false attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, nonché sulle condizioni nelle quali tali fenomeni si realizzano;

b) accertare eventuali violazioni, manipolazioni o alterazioni di dati personali ovvero di circostanze fattuali riferibili a cittadini italiani, funzionali a condizionare illecitamente o illegittimamente l'esito delle consultazioni elettorali o referendarie svoltesi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, a manipolare indebitamente il consenso elettorale;

c) accertare le responsabilità relative alla diffusione seriale di notizie false e alle eventuali violazioni di dati personali, i mezzi e i modi attraverso cui sono commessi gli abusi e i soggetti in essi coinvolti, nonché le motivazioni e i fini di tali comportamenti, e verificare se questi atti siano riconducibili a gruppi organizzati o, comunque, finanziati da Stati esteri allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica;

d) accertare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche volte all'eliminazione di informazioni false e di contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché la presenza di idonee procedure per la gestione dei reclami presentati dagli utenti sui contenuti, per la tutela degli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e per la prevenzione e il contrasto della commissione di reati attraverso la rete internet;

e) analizzare gli episodi di diffusione seriale e massiva di informazioni false verificatisi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico allo scopo di orientare l'attività di prevenzione;

f) accertare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse finanziarie alle autorità e alle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione di informazioni false e di contenuti illeciti nella rete internet;

g) valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della diffusione di informazioni false e della commissione di reati attraverso le piattaforme sociali e la rete internet, anche prevedendo specifiche forme di repressione penale per la diffusione di contenuti illeciti attraverso la rete internet ed efficaci sanzioni pecuniarie per i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche che non si dotano di idonee procedure per il controllo e la rimozione di tali contenuti;

h) promuovere, anche sulla base delle esperienze di Stati esteri, azioni idonee a indurre i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme digitali a dotarsi di un codice di autoregolazione, al fine di rimuovere le informazioni false dalle proprie piattaforme, vietando altresì il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari per la diffusione massiva di informazioni false.

Art. 3.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei voti; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.
2. La Commissione può ottenere dagli organi e dagli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 del presente articolo l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione presenta alle Camere una o più relazioni ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. La Commissione può indicare nelle proprie relazioni eventuali interventi di carattere normativo o amministrativo ritenuti opportuni nelle materie oggetto dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano altresì a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, compresi le università e gli enti di ricerca, nonché i soggetti privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 7.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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