PDL 2099

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                Capo II
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo III
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                Capo IV
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2099

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SALTAMARTINI, ANDREUZZA, BAZZARO, BINELLI, COLLA, DARA, GALLI, PATASSINI, PETTAZZI, PIASTRA

Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di tatuatore

Presentata il 18 settembre 2019

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge s'intende disciplinare le professioni di estetista, onicotecnico e tatuatore: tre rilevanti ambiti del mondo dell'estetica che interessano un cospicuo numero di professionisti e consumatori di ogni età, estrazione sociale e provenienza culturale.
Gli operatori regolari del comparto estetico sono, infatti, oltre 60.000 tra dipendenti e titolari e svolgono mediamente oltre 80 milioni di trattamenti estetici all'anno. È un settore, quindi, che non subisce la crisi economica e che produce oltre 13 miliardi di euro di fatturato annuo.
Piercing, tatuaggi e pratiche a questi correlate (tatuaggio paramedico, trucco permanente e l'uso del dispositivo meccanico per la perforazione dei lobi dell'orecchio) risultano altrettanto diffusi. Un'indagine dell'Istituto superiore di sanità, conclusasi nel 2015 (The tattooed population in Italy: a national survey on demography, characteristics and perception of health risks, pubblicata negli «Annali dell'Istituto superiore di sanità», 54, 2018, n. 2, pagg. 126-136), ha certificato l'entità del fenomeno: le persone tatuate in Italia sono 6,9 milioni, pari al 12,8 per cento della popolazione. La maggioranza del campione preso in esame dallo studio è ricorsa a tale tecnica per finalità decorative, mentre solo in minima parte per ragioni mediche (0,5 per cento) o estetiche, come nel caso del trucco permanente (3 per cento).
Dalla stessa ricerca emerge, inoltre, che il 76,1 per cento dei soggetti intervistati ha fatto eseguire il proprio tatuaggio in centri specializzati, il 9,1 per cento in centri estetici, mentre quasi un milione di persone (il 13,4 per cento del campione) lo ha fatto al di fuori dei centri autorizzati e, perciò, in condizioni non conformi ai parametri previsti a livello nazionale e internazionale.
Muovendo, perciò, dalla duplice necessità di tutelare adeguatamente gli interessi dei consumatori e di certificare la professionalità degli operatori del settore, la presente proposta intende ridefinire la disciplina delle professioni di estetista, onicotecnico e tatuatore, collocandole all'interno di un quadro normativo chiaro e sistematico.
L'articolato è diviso in quattro capi: nel capo I è introdotta la disciplina organica dell'attività professionale di estetista; nel capo II è invece regolamentata la figura dell'onicotecnico; il capo III contiene le disposizioni sulle attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente e sulle ulteriori pratiche a questi correlate. Infine, il capo IV introduce strumenti di vigilanza e norme sanzionatorie finalizzati a contrastare l'esercizio abusivo delle professioni regolamentate nei capi precedenti.
Sia per l'attività di estetista, sia per quelle di onicotecnico e di tatuatore, la presente proposta di legge delimita l'ambito di competenza (rispettivamente articoli 1, 11 e 14) e i requisiti professionali da soddisfare per svolgere legittimamente tali professioni (rispettivamente, articoli 4, 5 e 6, articolo 13 e articoli 17 e 19). Per un più efficace controllo del rispetto delle condizioni introdotte, con gli articoli 2, 12 e 15 sono istituiti elenchi nazionali o regionali, cui sono tenuti ad iscriversi coloro che intendono esercitare le attività di estetista, onicotecnico e tatuatore. Gli operatori dei settori menzionati, all'esito del positivo superamento di un esame di abilitazione, sono, inoltre, sottoposti a obblighi di formazione e di aggiornamento continui a garanzia della loro adeguata qualificazione professionale (articoli 7, 8, 20 e 21; per gli onicotecnici, l'articolo 13, comma 2, rimette alle regioni la disciplina della formazione professionale).
Al fine di garantire ai consumatori un servizio di elevata qualità e sicurezza, viene anche disciplinata l'organizzazione dei locali e delle relative attrezzature d'uso, con la determinazione di specifici parametri igienico-sanitari; per la stessa ragione è vietato l'esercizio di tutte le suddette professioni in forma ambulante. Il capo III, in particolare, per garantire livelli comuni e omogenei di sicurezza nel settore dei tatuaggi, integra e armonizza le linee guida adottate con circolari del Ministero della sanità (note n. 2.9/156, del 5 febbraio 1998, e n. 2.8/633, del 16 luglio 1998) con le proposte alla Commissione europea approvate il 14 marzo 2019 dal Comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA/SEAC: Restricted hazardous substances in tattoo inks).
Gli esercenti le attività di tatuaggio (in tutte le sue forme) e di piercing hanno, inoltre, l'obbligo di informare per iscritto e in modo esaustivo i clienti sui potenziali rischi per la salute derivanti da tali pratiche. In aggiunta a quanto già previsto dal codice civile e penale, sono determinate, infine, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme introdotte, in particolare con riferimento al divieto di esercitare le pratiche di cui al capo III su minori senza il consenso dei genitori o del tutore.
La disciplina unitaria contenuta nella presente proposta di legge intende, perciò, salvaguardare i professionisti operanti nei settori qui considerati, determinando le competenze minime richieste uniformemente in tutto il territorio nazionale e garantendo la qualità del servizio offerto, nel rispetto della salute e del benessere del consumatore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PROFESSIONE DI ESTETISTA

Art. 1.
(Attività dell'estetista)

1. L'attività dell'estetista comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, favorendo il benessere globale della persona, e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'impiego di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
2. L'attività di estetista comprende anche l'attività di massaggio estetico del corpo.
3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere svolte esclusivamente dall'estetista iscritto nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.
4. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in modo specifico ed esclusivo a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2.
(Istituzione dell'Elenco nazionale degli estetisti)

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale degli estetisti, di seguito denominato «Elenco degli estetisti».
2. L'iscrizione nell'Elenco degli estetisti è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di estetista.
3. L'iscrizione nell'Elenco degli estetisti avviene dopo lo svolgimento di un periodo di pratica obbligatorio della durata di sei mesi e il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, secondo le disposizioni dell'articolo 6.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato e, ove occorra, aggiornato il contributo obbligatorio che gli iscritti nell'Elenco degli estetisti devono versare annualmente. L'importo del contributo è stabilito in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'Elenco degli estetisti.
5. L'alta vigilanza sull'Elenco degli estetisti è esercitata dal Ministro della salute.

Art. 3.
(Disciplina dell'Elenco degli estetisti)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le norme relative all'iscrizione nell'Elenco degli estetisti e alla cancellazione dal medesimo.

Art. 4.
(Esercizio della professione di estetista)

1. L'attività di estetista costituisce una professione ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
2. L'estetista può esercitare la professione in forma autonoma o in associazione con altri estetisti o nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
3. È vietato l'esercizio della professione di estetista in forma ambulante o di posteggio.
4. L'estetista può esercitare la professione presso il domicilio del cliente, a condizione che sia iscritto nell'Elenco degli estetisti, che sia titolare o dipendente di un esercizio commerciale di estetica assoggettabile agli ordinari controlli igienico-sanitari e che sia in possesso dei requisiti necessari per emettere ricevuta fiscale che certifichi i corrispettivi percepiti per i trattamenti prestati.
5. All'estetista è consentita la vendita di prodotti cosmetici, di prodotti erboristici e di ogni altro prodotto e oggetto necessari alle cure estetiche della persona ai sensi della legislazione vigente in materia.
6. È consentita la collaborazione tra l'estetista e il medico-chirurgo.

Art. 5.
(Requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista)

1. I locali nei quali è esercitata l'attività di estetista devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
2. Presso ogni sede nella quale l'attività di estetista è esercitata nei confronti del pubblico deve essere designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare dell'esercizio o di un socio partecipante al lavoro. Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 6 e svolgere la propria attività professionale prevalentemente nella sede stessa.

Art. 6.
(Requisiti professionali dell'estetista)

1. L'iscrizione nell'Elenco degli estetisti è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) partecipazione a un corso di durata triennale per la professione di estetista, organizzato o autorizzato dalla regione, con la frequenza di almeno 900 ore annue e 250 ore annue di tirocinio formativo presso un esercizio di estetica, e superamento dell'esame finale teorico-pratico, ai sensi dell'articolo 7;

c) completamento di un periodo di pratica formativa della durata di sei mesi, da svolgere presso un esercizio di estetica dopo il superamento dell'esame finale del corso di cui alla lettera b);

d) superamento di un esame di abilitazione disciplinato mediante regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.
(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l'ordinamento didattico del corso per la professione di estetista, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e le materie su cui verte l'esame finale teorico-pratico, di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b), nonché le materie su cui verte l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
2. L'insegnamento delle materie fondamentali del corso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è impartito da docenti e da professionisti esperti nei settori relativi alla materia insegnata. I docenti di estetica devono essere iscritti nell'Elenco degli estetisti e avere svolto attività di lavoro autonomo come estetista per almeno cinque anni.
3. I programmi di ciascuna materia sono stabiliti e aggiornati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, secondo le esigenze della formazione dell'estetista e l'effettiva domanda del mercato. Sono materie di insegnamento:

a) la cosmetologia;

b) la fisiologia umana;

c) l'anatomia umana;

d) la fisica;

e) la chimica organica e inorganica;

f) la dermatologia;

g) l'endocrinologia;

h) l'angiologia;

i) la nutrizione;

l) il termalismo;

m) l'igiene e la profilassi;

n) le tecniche di primo soccorso;

o) la psicologia e la comunicazione;

p) la tutela dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;

q) la gestione delle risorse umane;

r) l'informatica;

s) il marketing;

t) la lingua inglese;

u) l'etica professionale;

v) il diritto e la legislazione del lavoro, il diritto commerciale, civile, penale e amministrativo;

z) la cultura generale dell'estetica corporea;

aa) i massaggi e i trattamenti del viso e del corpo;

bb) l'estetica corporea;

cc) il laboratorio di estetica corporea;

dd) il trucco e il trucco semipermanente;

ee) la morfologia del viso, il visagismo, e la cosmesi;

ff) l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico;

gg) la manicure e la pedicure;

hh) le tecniche di epilazione;

ii) l'accoglienza e la gestione della clientela;

ll) la ricostruzione delle unghie;

mm) nozioni di chirurgia plastica;

nn) le funzioni, la manutenzione e le normative riguardanti le apparecchiature ad uso estetico;

oo) le tecniche di linfodrenaggio secondo il metodo Vodder;

pp) il massaggio connettivale e muscolare.

4. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e provvedono alla formazione delle commissioni d'esame, costituite da:

a) cinque docenti delle materie insegnate;

b) un commissario interno;

c) tre estetisti iscritti nell'Elenco degli estetisti.

5. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dell'esame finale teorico-pratico previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, secondo le norme di organizzazione e di funzionamento stabilite ai sensi dell'articolo 6 e del presente articolo, esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
6. Le scuole professionali per la formazione degli estetisti autorizzate o riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale continui)

1. L'estetista ha il dovere della formazione e dell'aggiornamento professionali continui.
2. L'estetista adempie il dovere della formazione e dell'aggiornamento professionali continui mediante la partecipazione ad appositi corsi professionali organizzati o accreditati dalle regioni. Le regioni disciplinano le modalità di svolgimento e di ammissione alla frequenza dei corsi nelle materie di insegnamento di cui all'articolo 7.
3. La mancata frequenza dei corsi di cui al comma 2 comporta la cancellazione dall'Elenco degli estetisti.

Art. 9.
(Apparecchiature ad uso estetico)

1. È consentito agli estetisti professionali l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per il trattamento degli inestetismi, nel rispetto delle prescrizioni che ne garantiscono l'efficacia e la sicurezza, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.
2. L'impiego delle tecnologie di estetica avanzata, praticate alla data di entrata in vigore della presente legge o introdotte successivamente, è subordinato alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui programmi sono stabiliti dalle regioni. Le regioni rilasciano l'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature tecnologicamente avanzate ai partecipanti che hanno frequentato con profitto i pertinenti corsi di cui al primo periodo.

Art. 10.
(Norme transitorie)

1. Gli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, i quali non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono continuare l'esercizio della professione di estetista per tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine sono ammessi all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), e, previo superamento del medesimo, possono essere iscritti nell'Elenco degli estetisti.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, senza essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono comunque, al termine del corso, essere iscritti nell'Elenco degli estetisti previo superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
ONICOTECNICO

Art. 11.
(Onicotecnico)

1. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali; essa consiste altresì nell'applicazione di unghie artificiali preformate, di decorazioni e di tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi.
2. L'attività di onicotecnico comprende altresì ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse.
3. L'attività di onicotecnico è eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.
4. È vietato l'esercizio dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.

Art. 12.
(Istituzione dell'elenco regionale degli onicotecnici)

1. Ciascuna regione istituisce l'elenco regionale degli onicotecnici e determina la misura del contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'elenco medesimo.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale degli onicotecnici è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di onicotecnico nel territorio della regione.
3. È ammessa l'iscrizione in più elenchi regionali.

Art. 13.
(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano l'esercizio delle attività di onicotecnico.
2. Spetta in particolare alle regioni stabilire criteri e modalità per il conseguimento del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività di onicotecnico nonché regolamentare e organizzare le attività di formazione professionale.
3. Il titolo di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di onicotecnico rilasciato dalla regione è valido nell'ambito del territorio della medesima regione.
4. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le modalità di riconoscimento reciproco dei titoli di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di onicotecnico tra le regioni, anche ai fini di cui all'articolo 12, comma 3.

Capo III
ATTIVITÀ DI TATUAGGIO, DI PIERCING, DI TRUCCO PERMANENTE E PRATICHE CORRELATE

Art. 14.
(Tatuatore)

1. L'attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi e qualsiasi altra tecnica. L'attività di tatuatore comprende:

a) ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, per la realizzazione di disegni o figure indelebili mediante tatuaggio su parti del corpo;

b) la tecnica di tatuaggio paramedico, eseguita nelle strutture sanitarie pubbliche o private, che ha lo scopo di riparare gli esiti di interventi chirurgici o di mascherare lesioni o discromie cutanee;

c) la tecnica di tatuaggio estetico o trucco permanente, definita come tecnica di tatuaggio, applicata in campo estetico, che consente di abbellire i lineamenti del viso esaltando o correggendo le sopracciglia, le labbra e il contorno degli occhi.

2. Il tatuatore può esercitare anche l'attività di piercing, consistente nella perforazione di una parte superficiale del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altri monili di qualunque forma o fattura.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere svolte esclusivamente dal tatuatore iscritto nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.

Art. 15.
(Istituzione dell'Elenco nazionale dei tatuatori)

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei tatuatori, di seguito denominato «Elenco dei tatuatori».
2. L'iscrizione nell'Elenco dei tatuatori è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di tatuatore.
3. L'iscrizione nell'Elenco dei tatuatori avviene dopo lo svolgimento di un periodo di pratica obbligatorio della durata di sei mesi e il superamento dell'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di tatuatore, secondo le disposizioni dell'articolo 19.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato e, ove occorra, aggiornato il contributo obbligatorio che gli iscritti nell'Elenco dei tatuatori devono versare annualmente. L'importo del contributo è stabilito in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'Elenco dei tatuatori.
5. L'alta vigilanza sull'Elenco dei tatuatori è esercitata dal Ministro della salute.

Art. 16.
(Disciplina dell'Elenco dei tatuatori)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le norme relative all'iscrizione nell'Elenco dei tatuatori e alla cancellazione dall'Elenco medesimo.

Art. 17.
(Esercizio della professione di tatuatore)

1. L'attività di tatuatore costituisce una professione ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
2. Il tatuatore può esercitare la professione in forma autonoma o in associazione con altri tatuatori o nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
3. È consentita la collaborazione tra il tatuatore e il medico-chirurgo.

Art. 18.
(Requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di tatuatore)

1. I locali nei quali è esercitata l'attività di tatuatore devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 19.
(Requisiti professionali del tatuatore)

1. L'iscrizione nell'Elenco dei tatuatori è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) partecipazione a un corso di formazione professionale e artistica per l'attività di tatuatore, organizzato o autorizzato dalla regione, secondo le disposizioni dell'articolo 20, e superamento dell'esame finale teorico-pratico per il conseguimento della qualificazione professionale di tatuatore.

Art. 20.
(Programmi di formazione professionale e artistica ed esame finale teorico-pratico)

1. Il percorso formativo per l'attività di tatuatore è suddiviso in due moduli:

a) il primo modulo, propedeutico al secondo, della durata di due anni con la frequenza di almeno 900 ore annue di formazione teorico-pratica e 250 ore annue di tirocinio formativo, con esame finale teorico-pratico;

b) il secondo modulo, con accesso subordinato al previo superamento dell'esame di cui alla lettera a), per la specializzazione nel tatuaggio artistico, nel tatuaggio paramedico o nel tatuaggio estetico, con la frequenza di almeno 400 ore di formazione teorico-pratica e 250 ore di tirocinio formativo.

2. Il percorso formativo per l'attività di piercing consiste in un unico modulo della durata di due anni con la frequenza di almeno 900 ore annue di formazione teorico-pratica e 250 ore annue di tirocinio formativo.
3. I percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo prevedono l'alternanza tra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.
4. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dell'esame finale teorico-pratico per il conseguimento della qualificazione professionale di tatuatore, previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, secondo le norme di organizzazione e di funzionamento da esse stabilite, esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
5. Le scuole professionali per la formazione dei tatuatori autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute, per le materie igienico-sanitarie, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) i criteri per l'ammissione ai corsi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) i contenuti tecnici, igienico-sanitari, artistici, giuridici e culturali dei programmi dei corsi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

c) le modalità di svolgimento dell'esame finale teorico-pratico;

d) le modalità di scelta e i requisiti soggettivi dei componenti della commissione di esame;

e) le competenze richieste ai docenti che insegnano nel percorso formativo per l'attività di tatuaggio, sia nel modulo teorico-pratico sia in quello specialistico;

f) i crediti formativi riconosciuti ai fini del percorso formativo e i criteri per la loro valutazione.

7. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:

a) area socio-culturale;

b) area giuridica;

c) area psicologica e sociale;

d) area igienico-sanitaria;

e) area tecnico-operativa.

8. Il periodo di pratica richiesto ai sensi dell'articolo 15, comma 3, è svolto presso uno o più studi di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 21.
(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale continui)

1. Il tatuatore ha il dovere della formazione e dell'aggiornamento professionali continui. Le regioni garantiscono i livelli essenziali di prestazione nel sistema di istruzione e formazione professionale nel rispetto dei livelli formativi minimi stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
2. Il tatuatore adempie il dovere della formazione e dell'aggiornamento professionali continui mediante la partecipazione ad appositi corsi professionali organizzati o accreditati dalle regioni. Le regioni disciplinano le modalità di svolgimento e di ammissione alla frequenza dei corsi nelle materie di insegnamento di cui all'articolo 20.
3. La mancata frequenza dei corsi di cui al comma 2 comporta la cancellazione dall'Elenco dei tatuatori.

Art. 22.
(Competenze delle aziende sanitarie locali in materia di autorizzazione)

1. I soggetti che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, presentano la richiesta di autorizzazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi relativi alla struttura e agli impianti prescritti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
2. L'azienda sanitaria locale competente verifica la sussistenza dei requisiti minimi relativi alla struttura e agli impianti prescritti ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), e l'idoneità delle misure previste relativamente a quanto disciplinato dal medesimo comma 1, lettere c), d) ed e).
3. Qualora la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, l'azienda sanitaria locale rilascia l'autorizzazione.

Art. 23.
(Esercizio dell'attività di tatuatore)

1. L'esercizio, anche occasionale, stagionale o periodico, delle attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, in luogo pubblico o privato, è soggetto all'autorizzazione dell'azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 22, fermo restando il requisito dell'iscrizione nell'Elenco dei tatuatori.
2. Presso ogni sede nella quale l'attività di tatuatore è esercitata nei confronti del pubblico deve essere designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare dell'esercizio o di un socio partecipante al lavoro. Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 14, comma 3, e svolgere la propria attività prevalentemente nella sede indicata.

Art. 24.
(Pigmenti per il tatuaggio e il trucco permanente e monili per il piercing)

1. I pigmenti impiegati nelle attività di cui all'articolo 14, comma 1, devono essere conformi alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera d).
2. Ai fini della tracciabilità e della sicurezza del prodotto, i produttori, gli importatori e i distributori di pigmenti destinati alle attività di cui all'articolo 14, comma 1, riportano nei documenti di vendita, nelle fatture o nelle ricevute fiscali, l'indicazione del produttore, il numero di lotto e la data di scadenza di ciascun prodotto venduto.
3. I monili impiegati per le attività di cui all'articolo 14, comma 2, devono essere conformi alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera e).
4. L'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche per i prodotti destinati alle attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, diversi dai pigmenti, che siano soggetti a scadenza di validità.

Art. 25.
(Divieti e tutela dei minori)

1. Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, è vietato:

a) eseguire procedure di tatuaggio su minori degli anni sedici e procedure di piercing su minori degli anni quattordici, salvo quanto previsto alla lettera c);

b) eseguire procedure di tatuaggio e piercing, salvo quanto previsto alla lettera c), su minori degli anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate all'articolo 29;

c) eseguire la perforazione e il piercing al lobo dell'orecchio su minori degli anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate all'articolo 29;

d) utilizzare pigmenti, prodotti chimici o monili non conformi alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere d) ed e);

e) svolgere attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio, salvo quanto disposto dall'articolo 27;

f) impiegare anestetici locali o sistemici;

g) utilizzare il dispositivo meccanico per la perforazione dei lobi dell'orecchio al di fuori delle attività di perforazione e di piercing al lobo dell'orecchio;

h) detenere animali all'interno dei locali nei quali sono svolte le attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2.

Art. 26.
(Smaltimento dei rifiuti)

1. I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, sono assimilati ai rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
2. I rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo sono smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.
3. Gli obblighi amministrativi relativi ai rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono assolti secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 27.
(Manifestazioni pubbliche)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, svolto nel contesto di una manifestazione pubblica, è soggetto all'autorizzazione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'articolo 22, fermo restando il requisito dell'iscrizione nell'Elenco dei tatuatori. L'autorizzazione è richiesta dal soggetto organizzatore della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore della manifestazione di cui al comma 1 designa un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3.

Art. 28.
(Tatuatori stranieri)

1. In occasione delle manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 27, gli stranieri che esercitano nello Stato di residenza le attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, possono esercitarle, in deroga agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2, esclusivamente per la durata della manifestazione sotto la responsabilità civile del responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 27, comma 2.
2. Lo straniero che esercita nello Stato di residenza le attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, può esercitarle, in deroga all'articolo 14, comma 3, e 15, comma 2, per un periodo non superiore a trenta giorni presso un esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 22, sotto la responsabilità civile del responsabile tecnico di cui all'articolo 23, comma 3, il quale, prima dell'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 29.
(Consenso informato)

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di informare per iscritto il cliente in modo esaustivo sui potenziali rischi per la salute derivanti dall'esecuzione delle pratiche di cui al medesimo articolo 14, commi 1 e 2, e sulle precauzioni da osservare dopo la loro esecuzione.
2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, devono, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali:

a) fare previamente sottoscrivere al cliente una dichiarazione attestante il suo consenso informato;

b) compilare una scheda individuale relativa a ciascun cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento e l'indicazione dei trattamenti eseguiti, della sede di applicazione e dei materiali utilizzati;

c) conservare la documentazione di cui alle lettere a) e b), datata e sottoscritta dal cliente, secondo le modalità e per la durata stabilite dal regolamento di cui all'articolo 30.

Art. 30.
(Regolamento per la disciplina delle attività)

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente capo. Il regolamento determina, in particolare:

a) i requisiti minimi gestionali, strutturali e igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2;

b) l'elenco delle attrezzature e degli strumenti utilizzabili per i trattamenti;

c) le modalità e le procedure di impiego delle attrezzature e degli strumenti di cui alla lettera b) in condizioni di sicurezza;

d) i requisiti chimico-tossicologici dei pigmenti e dei prodotti chimici utilizzabili nelle attività di cui all'articolo 14, comma 1;

e) i requisiti di bio-compatibilità dei materiali componenti dei monili utilizzabili nell'attività di cui all'articolo 14, comma 2;

f) le forme di espressione del consenso informato e di redazione delle schede individuali di cui all'articolo 29, nonché le modalità e i termini per la loro conservazione;

g) le modalità di conservazione dei certificati di conformità e dei libretti di istruzione e di manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti di cui alla lettera b) nonché delle schede di sicurezza dei pigmenti e dei prodotti chimici utilizzati.

Art. 31.
(Norme transitorie)

1. Sono esenti dall'obbligo di frequentare i percorsi formativi di cui all'articolo 20 i soggetti che abbiano frequentato e superato un corso regionale di formazione per l'attività di tatuatore, organizzato in conformità all'allegato 2 alla nota del Ministero della sanità in data 5 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.9/156, come rettificata dalla nota del medesimo Ministero in data 20 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.8/170, e che abbiano esercitato l'attività in modo continuativo, professionale ed esclusivo nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, in modo continuativo, professionale ed esclusivo da almeno cinque anni e sono residenti nelle regioni che, alla medesima data di entrata in vigore, non hanno istituito i corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, di cui all'allegato 2 alla nota del Ministero della sanità in data 5 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.9/156, come rettificata dalla nota del medesimo Ministero in data 20 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.8/170, possono continuare ad esercitare l'attività per diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine devono partecipare ai corsi di riqualificazione professionale di cui al comma 3 del presente articolo e superare l'esame finale.
3. Le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i programmi e istituiscono i corsi di riqualificazione professionale, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. I corsi terminano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono ammessi a partecipare ai corsi di cui al comma 3 soltanto i soggetti di cui al comma 2.
5. I contenuti della formazione in materia igienico-sanitaria da impartire nei corsi di riqualificazione professionale di cui al comma 3 sono stabiliti in conformità alle linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, di cui alla nota del Ministero della sanità in data 5 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.9/156, come rettificata dalla nota del medesimo Ministero in data 20 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.8/170.
6. L'attestato di frequenza dei corsi regionali di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, di cui alla nota del Ministero della sanità in data 5 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.9/156, come rettificata dalla nota del medesimo Ministero in data 20 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.8/170, conseguito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quello rilasciato al termine dei corsi di riqualificazione professionale di cui al comma 3 del presente articolo sono equipollenti al certificato di qualificazione professionale rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 20 e hanno validità in tutto il territorio nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni che hanno istituito i corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, di cui alla nota del Ministero della sanità in data 5 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.9/156, come rettificata dalla nota del medesimo Ministero in data 20 febbraio 1998, prot. DPS VI/2.8/170, cessano di autorizzare lo svolgimento di nuovi corsi.

Capo IV
NORME SANZIONATORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.
(Esercizio delle attività di estetista e di onicotecnico unitamente ad altre attività commerciali collegate all'estetica)

1. Le attività disciplinate dai capi I e II della presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore, anche in forma associata, secondo le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Le attività disciplinate dai capi I e II della presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore nella medesima sede. In tale caso esse sono esercitate in locali separati, destinati esclusivamente all'una o all'altra categoria di attività.
3. L'esercizio delle attività disciplinate dai capi I e II della presente legge e di quelle disciplinate dalle norme relative ai barbieri, ai parrucchieri o agli acconciatori resta comunque subordinato al possesso dei requisiti prescritti per ciascuna di esse.

Art. 33.
(Vigilanza e sanzioni)

1. Il controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dagli organi di polizia.
2. Chiunque esercita le professioni di estetista o di tatuatore o le attività ad esse riservate, di cui rispettivamente ai capi I e III, senza essere iscritto nel pertinente elenco, è punito con la pena prevista dall'articolo 348 del codice penale.
3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico di cui al capo II senza essere iscritto nell'elenco regionale degli onicotecnici di cui all'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro. L'importo è versato alla regione nel cui territorio è stata commessa la violazione.
4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai capi I, II e III in forma ambulante o di posteggio, in violazione degli articoli 4, comma 3, 11, comma 4, e 25, comma 1, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro, il cui importo è versato al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
5. Chiunque richiede alcuna delle prestazioni riservate alle professioni di cui ai capi I, II e III a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro.
6. Per l'accertamento, l'irrogazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) per la violazione delle disposizioni dell'articolo 25, comma 1, lettera h), nonché delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro;

b) per la violazione delle disposizioni degli articoli 14, comma 3, 23, 25, comma 1, lettere f) e g), 28, comma 1, e 29, commi 1 e 2, nonché delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro;

c) per la violazione delle disposizioni dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro;

d) per la violazione delle disposizioni degli articoli 24, commi 1, 2, 3 e 4, e 25, comma 1, lettera d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

8. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei tre anni precedenti, accertata dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 34.
(Abrogazione)

1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.

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