PDL 2098-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2098-2247-2392-2478-2540-A

PROPOSTE DI LEGGE

2098

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, BELLACHIOMA, BOLDI, BORDONALI, VANESSA CATTOI, COLMELLERE, DE ANGELIS, GARAVAGLIA, LIUNI, MURELLI, POTENTI, ZOFFILI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BITONCI, BONIARDI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COVOLO, DARA, DE MARTINI, DI MURO, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Presentata il 18 settembre 2019

2247

d'iniziativa della deputata ELVIRA SAVINO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i periodi di assenza retribuiti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche

Presentata l'11 novembre 2019

2392

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, RIZZO NERVO, CARNEVALI, MARTINA, ENRICO BORGHI, MURA

Modifica all'articolo 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in materia di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia oncologica o necessitante di prolungate terapie, anche riabilitative

Presentata il 18 febbraio 2020

2478

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, CIRIELLI, LUCASELLI

Delega al Governo per la modifica della normativa sul diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti e sull'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti

Presentata il 24 aprile 2020

e

2540

d'iniziativa dei deputati
SEGNERI, CIPRINI, DE LORENZO, SIRAGUSA, COMINARDI, TUCCI, VILLANI, TRIPIEDI, AMITRANO, PALLINI, BARZOTTI, DAVIDE AIELLO, INVIDIA, D'ARRANDO, IANARO, LAPIA, LOREFICE, SPORTIELLO

Delega al Governo per la modifica della disciplina sul diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti e sull'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti

Presentata l'11 giugno 2020

(Relatore: GIACCONE )

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 7 luglio 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2098, 2247, 2392, 2478 e 2540. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2098 e abbinate, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il provvedimento preveda il diritto ad un periodo di congedo di complessivi ventiquattro mesi e alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti o croniche individuate con decreto del Ministro della salute, oltre a recare norme concernenti i permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche in favore dei lavoratori medesimi;

rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento attenga prevalentemente alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e come talune disposizioni, in particolare all'articolo 2, comma 2, siano altresì riconducibili alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione;

richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 259 del 2003 e n. 50 del 2005, che riconducono le norme sulla disciplina del rapporto di lavoro alle predette materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

segnalato, altresì, che le tematiche oggetto del provvedimento riguardano anche altre disposizioni costituzionali: l'articolo 4 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica riconosca a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuova le condizioni che rendano effettivo tale diritto; l'articolo 32 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività; l'articolo 34 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni; l'articolo 38 della Costituzione, il quale prevede per i lavoratori il diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2098 Comaroli e abbinate, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni in favore dei dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati che siano affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, introducendo in particolare, per tali lavoratori, la possibilità di fruire di un periodo di congedo non superiore a ventiquattro mesi e di un numero massimo di dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2098 e abbinate, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; con riferimento a talune disposizioni, in particolare all'articolo 2, comma 2, assumono altresì rilievo le materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

__

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Art. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite,
esami strumentali e cure mediche)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Art. 3.
(Disposizioni attuative)

1. Per le malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi e dei permessi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2, prevedendo in particolare: i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso, l'incumulabilità del beneficio con altri benefìci riconosciuti per la medesima ragione, i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche, gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefìci irregolarmente fruiti.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Per la modificazione o l'integrazione dei predetti decreti si applica la medesima procedura di cui al primo periodo.

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