PDL 2096

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2096

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIABURRO, BUTTI, CARETTA, DELMASTRO DELLE VEDOVE,
DONZELLI, MANTOVANI, MOLLICONE, PRISCO, ROTELLI, VARCHI

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico

Presentata il 17 settembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, novellando gli articoli 14 e 16 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha introdotto la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui ai medesimi articoli di ricevere, da parte dell'impresa fornitrice, uno sconto immediato, in misura corrispondente alla detrazione fiscale, applicato sull'importo dell'intervento. Tale sconto sarà rimborsato all'impresa sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
A seguito di modifiche introdotte alla Camera dei deputati in sede di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, è stato inoltre previsto che i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento, a loro volta, hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Un'analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.
Lo sconto immediato in fattura crea però una palese distorsione del mercato che penalizza mezzo milione di micro e piccole imprese che si occupano della costruzione e dell'installazione di impianti e di infissi, favorendo così i grandi gruppi e le società multiservizi (multiutility), in un settore in cui più della metà (51 per cento) dell'occupazione è costituita da grandi imprese a partecipazione pubblica, e costringendo le micro e piccole imprese a rinunciare ai lavori. Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'adunanza del 12 giugno 2019, ha dichiarato che la norma «appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni». In particolare, infatti, non è sostenibile l'onere finanziario che deriva dal concedere subito lo sconto in fattura, recuperabile solo nei cinque anni successivi. La scarsa liquidità finanziaria di moltissime micro e piccole imprese, aggravata da un calo del 2,3 per cento del credito alle piccole imprese nel mese di marzo 2019, non permetterà, in pratica, di applicare lo sconto. La norma, dunque, genererà un aumento dei prezzi al consumo, visto che, per permettere l'assorbimento della mancata attualizzazione del contributo riconosciuto ai clienti, vi sarà una lievitazione del prezzo finale del prodotto al consumatore. La norma rischia, altresì, di alimentare una domanda che non potrà essere soddisfatta generando un problema di liquidità non facilmente superabile. Anche la prevista cessione del credito ai fornitori rischia di essere impraticabile poiché nessun fornitore si accollerà il credito, gli oneri finanziari e i relativi rischi dell'operazione. Le detrazioni che matureranno in capo alle micro e piccole imprese difficilmente saranno utilizzabili in compensazione in presenza di limitati debiti tributari e contributivi. La norma infatti determina un effetto di decrescita «a spirale»: se l'impresa non riesce a sostituire i lavori a cui deve rinunciare per incapienza, si riduce il fatturato e di conseguenza anche i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte dirette: alcuni sconti effettuati negli anni precedenti potrebbero non essere compensati, determinando una perdita economica per l'impresa. Un'altra grave conseguenza sarà che le imprese rinunceranno ad assumere nuovi lavori. In conclusione, le norme, solo nominalmente orientate verso l'obiettivo della «crescita», non sostengono le piccole imprese private del settore delle costruzioni, che a seguito della crisi del settore hanno già perso 238.000 occupati in cinque anni, pari al 17 per cento in meno, creando, al contrario, ulteriori spazi di rendita di posizione per le grandi imprese pubbliche.
La proposta di legge si pone dunque l'obiettivo di abrogare le disposizioni dei citati articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e del citato articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 che prevedono il predetto meccanismo dell'anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto da parte dell'impresa che effettua l'intervento, in modo da scongiurare la menzionata distorsione del mercato e di tutelare il lavoro delle micro e piccole imprese che si occupano della costruzione e dell'installazione di impianti e di infissi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3.1 dell'articolo 14 e il comma 1-octies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono abrogati.
2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono abrogati.

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