PDL 2093

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2093

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PATASSINI, MOLINARI, D'ERAMO, CAPARVI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MOLTENI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Introduzione dell'articolo 44-bis del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre disposizioni in favore delle persone lese e dei familiari delle vittime di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo

Presentata il 16 settembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge s'intende prevedere, a regime, un aiuto in favore delle famiglie delle vittime di calamità naturali riconosciute emergenze di rilievo nazionale e in favore di coloro che a causa di tali calamità hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
Disposizioni analoghe a quelle della presente proposta di legge sono state previste in passato per i familiari delle vittime e per i superstiti dei disastri ferroviari di Viareggio (articolo 1 della legge n. 106 del 2010) e di Andria-Corato (articolo 5-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016), nonché della slavina di Rigopiano del 18 gennaio 2017 (articolo 4-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019) e dell'alluvione di Sarno del 5 maggio 1998 (dai commi 458-465 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 – legge di stabilità 2016).
Simili indennizzi sono stati previsti, inoltre, anche in favore dei soggetti rimasti invalidi e dei familiari delle persone decedute in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito la Sicilia orientale nel dicembre 1990.
Da ultimo, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 2018, è stato accolto, il 19 luglio 2018, l'ordine del giorno n. 9/00804/042, primo firmatario il deputato Del Grosso, recante l'impegno al Governo ad attivarsi al fine di riconoscere, alle vittime dei terremoti del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, «il diritto ad un indennizzo a carico dello Stato nella misura di euro 5.000 e, in caso di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della vittima» di euro 40.000.
La presente iniziativa parlamentare, con l'intento di trattare con la medesima attenzione e con uguale rispetto tutte le vittime di disastri e di calamità, propone, all'articolo 1, l'inserimento di un apposito articolo nel codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'istituzione del Fondo nazionale in favore delle persone lese e dei familiari delle vittime di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
Il Fondo ha una dotazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020. Le somme stanziate sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci interessati, nei limiti delle risorse disponibili sul medesimo fondo, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità, fino all'importo massimo complessivo di 100.000 euro, da corrispondere anche ratealmente.
L'ordine dell'assegnazione delle somme spettanti ai soggetti beneficiari è quello già previsto per le vittime di Rigopiano, stabilito nell'ambito dell'esame del citato decreto-legge n. 135 del 2018.
Si prevede l'esenzione delle somme ricevute da imposte o tasse e il cumulo con altre somme o indennizzi ai quali i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo.
Infine, si prevede che le nuove disposizioni siano applicate agli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che hanno colpito il nostro Paese a decorrere dal 2009.
L'articolo 2 estende ai familiari delle persone lese o delle vittime di eventi calamitosi la disciplina in materia di diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998, prevista in favore delle vittime del terrorismo. In particolare, si prevede l'estensione di tale disciplina in favore degli orfani o dei soggetti resi permanentemente invalidi a seguito di eventi calamitosi, ovvero che sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi. Anche tale disciplina è stata già prevista per le vittime di Rigopiano dall'articolo 11-septies del citato decreto-legge n. 135 del 2018.
L'articolo 3 contiene la copertura finanziaria della legge.
Si auspica un celere esame della presente proposta di legge, per garantire risposte concrete alle persone lese e ai familiari delle vittime di eventi calamitosi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 44-bis del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante istituzione del Fondo nazionale in favore delle persone lese e dei familiari delle vittime di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo)

1. Dopo l'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. – (Fondo nazionale in favore delle persone lese e dei familiari delle vittime di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo)1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale in favore delle persone lese e dei familiari delle vittime di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, con una dotazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da utilizzare ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e in favore di coloro che a causa di tali eventi hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, sono individuate le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 ed è determinata la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma, determinata, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità, fino all'importo massimo complessivo di 100.000 euro, da corrispondere anche ratealmente.
3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) al convivente more uxorio;

d) ai genitori;

e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;

f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

4. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli eventi emergenziali di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), verificatisi a decorrere dal 6 aprile 2009».

Art. 2.
(Collocamento obbligatorio delle persone lese e dei familiari delle vittime di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo)

1. In favore degli orfani o, in alternativa, dei genitori o del coniuge superstite, ovvero dei fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, di coloro che sono deceduti o resi permanentemente invalidi a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, ovvero che sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di diritto al collocamento obbligatorio.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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