PDL 2090

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2090

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

Disposizioni per garantire sostegno al servizio civile universale

Presentato il 12 settembre 2019

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Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge, al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, prevede un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2019.
Con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal successivo decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, è stato istituito il servizio civile universale (nella previgente normativa esso era denominato «servizio civile nazionale»), finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono i seguenti: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato un Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per settore, e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale; detti programmi si articolano, a loro volta, in progetti.
Il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230 del 1998, è determinato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato. La dotazione finanziaria per il 2019, già incrementata di 50 milioni di euro in sede di legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), con l'ulteriore incremento di 70 milioni di euro, stanziati dal presente disegno di legge, diviene pari a 258,1 milioni di euro. Agli oneri derivanti da tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri complessivamente destinate al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate per l'anno 2019.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il presente disegno di legge prevede che al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, siano assegnate ulteriori risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri complessivamente destinate al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate per l'anno 2019. In particolare, si tratta delle risorse appostate sul capitolo 494 «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le parti opportunità. Il capitolo in oggetto presenta una disponibilità di competenza, al netto degli accantonamenti e delle somme impegnate per l'anno 2019, pari a 28.640.107 euro sul Piano gestionale 1 «Fondo Piano nazionale aree degradate» e a 90.936.424,11 euro sul Piano gestionale 30 «Riporto anno precedente».
Le risorse appostate sul citato capitolo 494, anche negli anni precedenti all'esercizio in corso, sono state previste per finanziare il «bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate», approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015. Il predetto bando aveva previsto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fossero individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi. Al riguardo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stati inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e finanziati i progetti presentati dagli enti beneficiari contrassegnati dal numero 1 al numero 46 dell'allegato 1 annesso al medesimo decreto. Nel corso del 2017 sono state pertanto impegnate le risorse necessarie a finanziare tali progetti. Sono tuttora in corso le procedure amministrative volte alla definizione delle convenzioni e dei conseguenti adempimenti con gli enti beneficiari. Dopo l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017 non sono stati individuati ulteriori progetti finanziabili, non sono state impegnate ulteriori risorse relative al predetto bando del 2015 né sono stati emanati ulteriori bandi.
All'esito del trasferimento delle risorse di cui al presente disegno di legge, sul citato capitolo 494 risulteranno disponibili, per l'anno 2019, 49.576.531 euro che, unitamente alle risorse previste nel bilancio di previsione per gli anni 2020 e 2021, potranno eventualmente essere destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017, a finanziare, a seguito dell'adozione di un apposito provvedimento, ulteriori enti tra quelli già individuati nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si propone di incrementare, per l'anno 2019, il Fondo nazionale per il servizio civile – istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – nella misura di 70 milioni di euro, mediante riduzione delle risorse disponibili nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il medesimo anno 2019 sul capitolo 494, «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate», gestito dal Dipartimento per le pari opportunità, e corrispondente incremento del capitolo 228 «Fondo nazionale per il servizio civile» gestito dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
La presente iniziativa si rende necessaria in quanto la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2019 destinata al servizio civile universale, pari a 231.765.320 euro (comprensiva dell'assegnazione statale per il 2019 e dei risparmi di spesa delle precedenti gestioni), consente di avviare al servizio civile un contingente di circa 40.000 volontari, notevolmente inferiore rispetto a quello dell'anno 2018, pari a 53.363 volontari.
La proposta è coerente con il programma di Governo, volto a potenziare l'istituto del servizio civile universale, così come è emerso già in sede di approvazione della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), laddove le previsioni iniziali, pari a 148.145.320 euro, sono state incrementate di 50 milioni di euro, reperiti dal «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'importo totale, pari a 198.145.320 euro, è stato tuttavia ridotto di 10 milioni di euro nell'ambito della stessa legge di bilancio.
La presente iniziativa consentirebbe l'avvio di un ulteriore contingente di volontari, corrispondente a circa 13.000 giovani, garantendo il soddisfacimento di un maggior numero di domande, considerato che l'offerta annua di posti di servizio civile è nettamente inferiore alla domanda (circa quattro o cinque domande per ogni posto).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti attualmente in vigore:

legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, recante «Disposizioni urgenti in materia di servizio civile»;

legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»;

legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante «Provvidenze in favore dei grandi invalidi», in particolare l'articolo 1, che prevede l'accompagnamento dei grandi invalidi da parte dei volontari del servizio civile;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che all'articolo 40 prevede l'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», in particolare l'articolo 4, comma 53, che individua il servizio civile nazionale tra le modalità dell'apprendimento non formale;

legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”»;

legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo è finalizzato ad autorizzare l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, mediante riduzione delle risorse stanziate nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 sul capitolo 494 «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate», gestito dal Dipartimento per le pari opportunità, a fronte di un corrispondente incremento del capitolo 228 «Fondo nazionale per il servizio civile» gestito dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. L'intervento normativo, pertanto, non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La presente iniziativa, prevedendo un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, non incide sulle competenze delle regioni né su quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.

Il contenuto della presente iniziativa non contrasta con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il disegno di legge in esame non comporta rilegificazioni. Non è utilizzabile lo strumento della delegificazione in quanto l'intervento normativo è necessariamente di livello primario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La giurisprudenza costituzionale in materia di servizio civile ha riguardato contenziosi connessi a conflitti di attribuzione in ordine alla ripartizione della competenza legislativa in materia di servizio civile. Essi si sono conclusi con sentenze che hanno riconosciuto la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia del servizio civile, riconducendovi l'istituto alla difesa della Patria, di cui all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, ancorché attuato in relazione al principio costituzionale di solidarietà sociale (sentenze n. 164 del 6 maggio 1985; n. 228 del 16 luglio 2004; n. 431 del 28 novembre 2005; n. 309 del 10 dicembre 2013; n. 119 del 13 maggio 2015; n. 171 del 4 luglio 2018).
Attualmente non risultano pendenti giudizi di costituzionalità.
L'intervento normativo è coerente con i princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In considerazione dell'ambito di intervento del provvedimento in esame, non vi sono indicazioni da fornire al riguardo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

In considerazione dell'ambito di intervento del provvedimento in esame, non vi sono indicazioni da fornire al riguardo.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In considerazione dell'ambito di intervento del provvedimento in esame, non vi sono indicazioni da fornire al riguardo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

In considerazione dell'ambito di intervento del provvedimento in esame, non vi sono indicazioni da fornire al riguardo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In considerazione dell'ambito di intervento del provvedimento in esame, non vi sono indicazioni da fornire al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il presente provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata positivamente effettuata la verifica dei riferimenti normativi contenuti nel presente atto d'iniziativa legislativa.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il disegno di legge non novella disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non ha effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte nel medesimo ambito normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il disegno di legge comporta l'adozione di provvedimenti attuativi di natura amministrativa da parte degli organi preposti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione proponente.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 70 milioni di euro per l'anno 2019. Conseguentemente sono ridotte del medesimo importo le risorse destinate al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019.

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