PDL 208-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 208-783-1382-1608-2218-2294-2996-A

PROPOSTE DI LEGGE

208

d'iniziativa della deputata FREGOLENT

Modifica dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

Presentata il 23 marzo 2018

783

d'iniziativa dei deputati
TORTO, DEL MONACO, DI LAURO, GALANTINO, GIORDANO, IANARO, IOVINO, SCERRA

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale

Presentata il 26 giugno 2018

1382

d'iniziativa dei deputati
MELICCHIO, TUZI, BELLA, LATTANZIO, ACUNZO, AZZOLINA, CARBONARO, CASA, FRATE, MARZANA, NITTI, TESTAMENTO, TORTO, VILLANI, MARIANI, GALLO, DAVIDE AIELLO, ANGIOLA, ASCARI, BERARDINI, BOLOGNA, CATALDI, CORNELI, COSTANZO, DE GIROLAMO, DEIANA, DEL MONACO, ERMELLINO, GALIZIA, GIANNONE, GIARRIZZO, GIULIODORI, IANARO, IOVINO, LOMBARDO, MAMMÌ, MANZO, NAPPI, NESCI, PARENTELA, PENNA, RIZZONE, ROMANIELLO, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, SARLI, SCERRA, SCUTELLÀ, SEGNERI, SERRITELLA, SIRAGUSA, TRAVERSI, ELISA TRIPODI, TROIANO, VIZZINI, LEDA VOLPI, ZENNARO

Modifica all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché disposizioni per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca

Presentata il 20 novembre 2018

1608

d'iniziativa dei deputati
MELICCHIO, BELLA, TORTO, LATTANZIO, ACUNZO, AZZOLINA, CARBONARO, CASA, FRATE, GALLO, MARZANA, NITTI, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, IANARO, IOVINO, DAVIDE AIELLO, ASCARI, CATALDI, SABRINA DE CARLO, DEIANA, DEL MONACO, MANZO, PARENTELA, ROMANIELLO, SCERRA, SERRITELLA, ELISA TRIPODI, ALAIMO, COSTANZO, DE GIROLAMO, GALIZIA, GIULIODORI, NAPPI

Disposizioni in materia di armonizzazione dei contratti del personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca

Presentata il 19 febbraio 2019

2218

d'iniziativa delle deputate
PICCOLI NARDELLI, CIAMPI

Norme concernenti la disciplina del dottorato di ricerca e i contratti di ricerca nonché modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di reclutamento, stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari

Presentata il 25 ottobre 2019

2294

d'iniziativa del deputato ANGIOLA

Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato

Presentata il 10 dicembre 2019

2996

d'iniziativa dei deputati
FRASSINETTI, ALBANO, BUCALO, MOLLICONE

Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di abilitazione scientifica e di chiamata dei professori universitari, di reclutamento e status dei ricercatori e di dottorato e assegni di ricerca

Presentata il 2 aprile 2021

(Relatore: MELICCHIO )

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 9 giugno 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 208, 783, 1382, 1608, 2218, 2294 e 2996. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

torna su

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il testo in esame contenga norme in materia di svolgimento delle attività di ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca, di modalità di selezione dei soggetti ad esse preposti e di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione;

rilevato come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'autonomia riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione alle istituzioni di alta cultura, università e accademie non attenga allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare (sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 1996 e n. 310 del 2013);

rilevato pertanto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

rilevato altresì come la «ricerca scientifica» sia compresa tra le materie di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma come, al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423 del 2004, abbia evidenziato che essa «deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati», ritenendo ammissibile «un intervento “autonomo” statale (…) in relazione alla disciplina delle “istituzioni di alta cultura, università ed accademie”, che “hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (articolo 33, sesto comma, della Costituzione)», in quanto tale norma prevede una «“riserva di legge” statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie»;

evidenziato come il titolo del provvedimento non appaia propriamente corrispondente all'oggetto dell'intervento legislativo;

rilevato come il comma 7, lettera b), dell'articolo 2 espunga dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1998 – che affida a decreti del Ministro la determinazione annuale dei criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio – il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post laurea, nonché alle borse di studio per attività di ricerca post dottorato, tipologia, quest'ultima, che è già stata soppressa dall'articolo 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010, il quale ha abrogato l'articolo 4 della legge n. 398 del 1989, senza tuttavia intervenire anche sull'articolo 1 della stessa legge n. 398, né sull'articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, ora modificato dalle lettere a) e b) del comma 7;

rilevato come l'articolo 5, comma 1, lettera c), preveda che i bandi per il conferimento di contratti per ricercatore universitario a tempo determinato, anziché dover specificare il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, devono contenere il macrosettore concorsuale e possono contenere l'indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macro-settore;

rilevato come l'articolo 5, comma 1, lettera d), nel dettare la disciplina per la nomina della commissione giudicatrice nell'ambito delle procedure di selezione, dispone, tra l'altro, che sono esclusi dalla commissione i professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari e i professori universitari che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale «nei quattro anni antecedenti», senza tuttavia chiarire se il termine temporale di 4 anni ivi previsto si applichi sia ai professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari, sia a quelli che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale;

rilevato come l'articolo 5, comma 1, lettera e), stabilisca che l'«ateneo» delibera la chiamata del vincitore al termine dei lavori della commissione giudicatrice, prevedendo inoltre che la stipula del contratto per ricercatore universitario a tempo determinato avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione, senza tuttavia indicare a quale organo dell'ateneo spetti la competenza a deliberare la chiamata del vincitore e quale sia la conseguenza dell'eventuale mancato rispetto del predetto termine di 90 giorni;

segnalato come l'articolo 7, comma 1, primo periodo, preveda che le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia, senza tuttavia specificare che la pubblicazione sul portale deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

rilevato come l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, nello stabilire che le modalità di adeguamento delle funzionalità «del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca» sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, non specifichi che anche la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con il previsto decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

segnalato come, in via transitoria, l'articolo 8, comma 4, disponga che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9 e 9-bis della legge n. 240 del 2010, «nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere (…) entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge»;

evidenziato come tale previsione non chiarisca se si intenda consentire l'emanazione di nuovi bandi per la selezione di ricercatori di tipo A e di tipo B (secondo la disciplina vigente) per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, se si tratti di una possibilità o di un obbligo per gli atenei e se gli stessi atenei, nel periodo indicato, potranno anche indire procedure per la selezione di ricercatori in base alla nuova disciplina;

segnalato, sul piano della formulazione della disposizione, come tra i richiami ai commi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 recati dal comma 4 dell'articolo 8 occorrerebbe inserire anche i commi 5 e 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240, mentre non dovrebbe essere inserito il comma 9-bis del medesimo articolo 24, che non è novellato dal provvedimento e come potrebbe essere più opportuno fare riferimento al complesso dell'articolo 24 della legge n. 240 e non a singoli commi del medesimo articolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), la quale prevede, tra l'altro, che i bandi per il conferimento di contratti per ricercatore universitario a tempo determinato possono contenere l'indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macro-settore, provveda la Commissione di merito a eliminare tale previsione, sopprimendo le parole da: «e le parole da» fino alla fine della lettera;

2) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera e), la quale stabilisce che l'«ateneo» delibera la chiamata del vincitore al termine dei lavori della commissione giudicatrice e che la stipula del contratto per ricercatore universitario deve avvenire entro 90 giorni dal termine delle procedure di selezione, provveda la Commissione di merito a indicare a quale organo dell'ateneo spetti la competenza a deliberare la chiamata del vincitore e quale sia la conseguenza dell'eventuale mancato rispetto del predetto termine di 90 giorni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il titolo del provvedimento, ad esempio riformulandolo come «Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca»;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 7, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere, per esigenze di coordinamento normativo, il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post dottorato anche nell'articolo 1 della legge n. 398 del 1989, sopprimendo in tale ultima disposizione le parole «per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato»;

c) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera d), la quale, recando una disciplina per la nomina della commissione giudicatrice nell'ambito delle procedure di selezione, dispone, tra l'altro, che sono esclusi dalla commissione i professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari e i professori universitari che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale «nei quattro anni antecedenti», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il termine temporale di 4 anni ivi previsto si applichi sia ai professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari, sia a quelli che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale;

d) con riferimento all'articolo 7, comma 1, primo periodo, il quale prevede che le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e celerità, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, analogamente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7, che la pubblicazione sul portale deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

e) con riferimento all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, il quale stabilisce che le modalità di adeguamento delle funzionalità «del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca» sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, analogamente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7, che anche la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con il previsto decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

f) con riferimento all'articolo 8, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra tale previsione transitoria e la nuova disciplina a regime introdotta dal provvedimento, specificando se la previsione del comma 4 intenda consentire l'emanazione di nuovi bandi per la selezione di ricercatori di tipo A e di tipo B (secondo la disciplina vigente) per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e se si tratti di una possibilità o di un obbligo per gli atenei, nonché chiarendo se gli stessi atenei, nel periodo indicato, potranno anche indire procedure per la selezione di ricercatori in base alla nuova disciplina;

g) ancora con riferimento all'articolo 8, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, tra i richiami ivi contenuti ai commi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, anche i commi 5 e 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, espungendo invece il richiamo al comma 9-bis del medesimo articolo 24, che non è novellato dal provvedimento in esame, ovvero di fare riferimento al complesso dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 e non a singoli commi del medesimo articolo.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla VII Commissione in sede referente;

rilevato che il provvedimento, all'articolo 4, comma 1, lettera c), riduce opportunamente da 12 a 4 anni la durata degli assegni di ricerca, in tal modo favorendo il ricambio generazionale di ricercatori e docenti universitari e la mobilità accademica;

osservato inoltre come appaia opportuno accelerare le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio al fine di sostenere la mobilità delle esperienze e di attirare capitale umano in Italia; si ritiene utile, in particolare, onde evitare un nuovo esodo, estendere gli sgravi fiscali per il rientro di docenti e ricercatori in Italia anche ai soggetti rientrati nel nostro Paese prima dell'anno 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla VII Commissione in sede referente;

rilevato che la proposta di legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione;

evidenziato che l'articolo 5 modifica la normativa riguardante i ricercatori riservando una quota di accesso in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando;

rilevato che il medesimo articolo 5 rafforza, inoltre, la trasparenza delle procedure concorsuali, rimodula la durata del contratto di ricercatore universitario a tempo determinato e innova la disciplina riguardante la valutazione del ricercatore per la chiamata a professore associato;

preso, altresì, atto con favore che l'articolo 6, che reca misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, modifica la normativa concernente il ricercatore o tecnologo a tempo determinato armonizzandola con quella del ricercatore universitario e favorisce forme di mobilità tra università e enti di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla VII Commissione in sede referente;

osservato che l'articolo 2 del testo unificato, nell'introdurre una disciplina per le borse di ricerca conferite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, prevede che ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente;

rilevato che l'articolo 3, superando la normativa vigente relativa alla valutazione del titolo di dottore di ricerca nella procedura di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, precisa che la pertinenza di tale titolo debba essere valutata in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari e dispone il riconoscimento al titolo medesimo di un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale;

osservato che l'articolo 5, che modifica la disciplina riguardante i ricercatori universitari a tempo determinato recata dall'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, introduce un'unica tipologia di contratto a tempo determinato, di durata complessiva di sette anni, non rinnovabile, incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, assegni di ricerca, anche presso altri atenei, borse di dottorato e borse di studio;

rilevato che tale previsione supera la vigente disciplina, in base alla quale i contratti hanno durata triennale, prorogabile per ulteriori due anni, salva la possibilità di stipulare un nuovo contratto triennale per soggetti in possesso di determinati requisiti che abbiano già usufruito di un contratto;

segnalato che al comma 1, lettera f), del medesimo articolo 5 si prevede che, ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

rilevato che il comma 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, non modificato sul punto dal provvedimento in esame, prevede che i congedi obbligatori di maternità siano computati ai fini della durata del rapporto dei ricercatori a tempo determinato;

rilevata l'opportunità di precisare la portata delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 5, comma 1, lettera f), al fine di chiarire in modo univoco se i periodi, rispettivamente, di astensione dal lavoro o di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute debbano essere computati nell'ambito della durata del rapporto, come attualmente previsto per i congedi obbligatori di maternità nei contratti dei ricercatori a tempo determinato, ovvero si debba prolungare la durata dei rapporti in misura corrispondente ai periodi di astensione o di aspettativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 1, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire in modo univoco la portata delle disposizioni secondo cui non rilevano ai fini della durata, rispettivamente, delle borse di ricerca e dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato, da un lato, i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute e, dall'altro, i periodi di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, precisando in particolare se tali periodi debbano essere computati nell'ambito della durata del rapporto, come previsto a legislazione vigente per i congedi obbligatori di maternità nei contratti dei ricercatori a tempo determinato, ovvero si debba prolungare la durata dei rapporti in misura corrispondente a quella dei periodi di astensione dal lavoro o di aspettativa.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 Fregolent e abbinate, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che il provvedimento in oggetto incide solo marginalmente sulle materie di competenza della Commissione Affari sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla VII Commissione in sede referente;

tenuto conto che il provvedimento reca disposizioni coerenti con gli indirizzi già da tempo adottati dalle Istituzioni europee, con particolare riferimento alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, di cui all'allegato alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), finalizzati a definire, rispettivamente, un insieme di princìpi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i ricercatori, nonché i princìpi generali e le prescrizioni che dovrebbero esser applicati dai datori di lavoro e dai finanziatori quando nominano o assumono dei ricercatori;

preso atto altresì che il testo unificato appare in linea con le Conclusioni sulle strategie per sviluppare l'attrattività delle carriere nel settore della ricerca in Europa, adottate dal Consiglio europeo del 28 maggio 2021, che segnano un ulteriore avanzamento verso l'obiettivo di incrementare l'attrattiva delle carriere della ricerca e la circolazione dei «cervelli» all'interno dello Spazio europeo della ricerca (SER), invitando a creare un mercato interno che offra migliori condizioni anche attraverso l'introduzione di meccanismi volti a sostenere lo sviluppo della carriera dei ricercatori e servizi di consulenza a loro rivolti, al fine di contrastare la crescente tendenza alla precarietà dell'occupazione nel mondo accademico e la conseguente perdita di talenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 1, che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, un riferimento all'attuazione dei princìpi definiti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, citati in premessa.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla VII Commissione in sede referente;

rilevato che:

la materia dell'università non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione; in materia tuttavia l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; inoltre, in base alla sentenza n. 310 del 2013, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, affidata alla competenza esclusiva statale; alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

torna su

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca.

Art. 1.
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca nonché di pubblicità delle procedure di selezione.
2. Ai fini della presente legge:

a) per «università» si intendono le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;

b) per «enti pubblici di ricerca» si intendono gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.
(Borse di ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate «borse di ricerca».
2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.
3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i princìpi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 7, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice formula una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.
5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.
6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
7. La borsa di ricerca è sospesa in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute.
8. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per i corsi di dottorato di ricerca».

9. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.

Art. 3.
(Dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale»;

2) al terzo periodo, le parole: «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera e-ter), le parole: «, che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso» sono sostituite dalle seguenti: «pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

«3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale».

Art. 4.
(Assegni di ricerca)

1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di un diploma di specializzazione, comunque con esclusione del personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, presso le istituzioni di cui al comma 1»;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole da: «, ad esclusione del periodo» fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: «e dei contratti di cui all'articolo 24» sono soppresse e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattro».

2. Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato.

Art. 5.
(Ricercatori universitari)

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b) al comma 2, alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;

c) al comma 2, lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «macrosettore concorsuale»;

d) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti»;

e) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuovi concorsi per il medesimo macrosettore»;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

g) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

h) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;

2) al primo periodo, dopo la parola: «valuta» sono inserite le seguenti: «, anche sulla base di una prova didattica,»;

3) al secondo periodo, le parole: «, alla scadenza dello stesso,» sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della valutazione, l'università è tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;

i) il comma 5-bis è abrogato;

l) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione»;

m) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;

n) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;

o) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

p) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

«9-quater. L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

Art. 6.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter. – (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

Art. 7.
(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 della presente legge, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 240 del 2010.
2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile nel sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge.
3. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare nel portale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei princìpi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 8.
(Norme transitorie e finali)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «post lauream» sono inserite le seguenti: «, comprese le borse di ricerca».
2. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse di studio post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma. Ad essi continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni.
4. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, coloro i quali siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

torna su