PDL 2066

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2066

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PIERA AIELLO, DORI, ASCARI, BARBUTO, BUSINAROLO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, D'ORSO, GIULIANO, PALMISANO, PERANTONI, SALAFIA, SAITTA, SARTI, SCUTELLÀ

Modifiche alle leggi 7 marzo 1996, n. 108, e 23 febbraio 1999, n. 44, concernenti la disciplina degli interventi in favore delle vittime di estorsione o di usura

Presentata il 6 agosto 2019

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è tesa a sostenere quegli imprenditori e operatori economici vessati dalla criminalità organizzata e in difficoltà finanziaria, tramite il rafforzamento delle misure già vigenti in materia, nonché l'individuazione di nuovi strumenti per l'effettiva prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura.
Di certo, la sospensione dei termini per diversi adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari prevista dall'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura», nonché, più in generale, la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura», vanno nella medesima direzione della presente proposta di legge, tuttavia si ritiene necessario integrare e precisare alcune norme, in quanto nell'applicazione delle leggi richiamate sono emersi vuoti normativi e difficoltà interpretative che hanno portato alla mancata applicazione del provvedimento di sospensione dei termini anche laddove l'intento del legislatore era volto a tutelare in termini più ampi determinate delicatissime situazioni.
La mancata applicazione e i limiti di tali leggi provocano inequivocabilmente un gravissimo disagio per gli imprenditori che, vessati dalle scadenze e nell'impossibilità di farvi fronte, si trovano poi a dover attivare richieste di risarcimento, accedendo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, con un notevole aggravio per le casse dello Stato.
Spesso, dunque, gli imprenditori che si sono ribellati all'illegalità, anziché giovare di misure di sostegno, si sono visti costretti a chiudere la propria attività, con conseguente liquidazione giudiziale, come se la scelta, virtuosa, di legalità sia in qualche modo disincentivata.
In tale quadro, si inserisce la presente proposta di legge, tesa a colmare, dunque, il vuoto normativo dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 e della legge n. 108 del 1996.
Su queste norme – come segnalato anche da imprenditori vittime di estorsione e di usura – si registra, infatti, un'interpretazione non univoca, nonché un'applicazione che non può non apparire arbitraria, soprattutto da parte degli istituti di credito che, nel maggior numero dei casi, ritengono opportuno non osservare il provvedimento di sospensione emanato dalla procura della Repubblica competente, con tutte le intuibili conseguenze sugli imprenditori vessati, che hanno fatto una scelta di legalità e che si trovano ad essere vittime «due volte».
Non è raro, peraltro, che gli istituti di credito, venuti a conoscenza del fatto che l'imprenditore ha denunciato l'illegalità e ha ottenuto il beneficio della sospensione dei termini, inizino ad avanzare critiche sul provvedimento, non rinnovino gli affidamenti già concessi, non concedano altro credito, alla scadenza degli affidamenti concessi ne pretendano immediatamente la restituzione o, ancora più grave, in costanza della sospensione dei termini, emettano decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi. Quanto illustrato è accaduto quasi a ogni imprenditore che ha percorso la strada della legalità.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge s'intende modificare un preciso aspetto della legge n. 44 del 1999: in base alla norma vigente, il soggetto che riceve un risarcimento per estorsione, se dichiarato debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, è costretto a restituire le somme ricevute, in quanto è nell'impossibilità di poterle reinvestire. Ai sensi delle modifiche che si propongono, invece, si permette all'imprenditore di poterle investire successivamente. Inoltre, si prevede il divieto di compensazione rispetto alle somme ricevute a titolo di risarcimento per il danno biologico, riconosciute al soggetto al fine di potersi curare, con ciò garantendo la tutela della salute di quanti abbiano subìto estorsioni.
L'articolo 2 prevede il prolungamento dei tempi per la presentazione della domanda di risarcimento.
In base all'articolo 3, l'imprenditore che abbia avuto problemi ostativi a utilizzare le somme entro un anno dalla loro erogazione può comunque ottenere una proroga di un ulteriore anno dalla fine della cessazione dei termini ostativi.
All'articolo 4 è stato esplicitato l'oggetto della sospensione dei termini, cioè in relazione a quali tipi di rapporti si applica la sospensione. Si prevedono, altresì la possibilità per gli imprenditori che hanno denunciato l'illegalità di fornire la documentazione necessaria per la prosecuzione della propria attività e alcune novità per quanto concerne le banche di dati di rischio delle relative imprese e l'accesso al credito per mezzo di erogazioni concesse da enti pubblici.
Con l'articolo 5 si è voluto introdurre il tema della possibile usura bancaria, nonché prevedere la concessione di mutui agevolati anche per somme più ingenti, se necessarie per il rilancio di imprese che sono state assoggettate all'usura.
L'articolo 6 attiene alla copertura finanziaria.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Elargizione in favore delle vittime
di richieste estorsive)

1. Il secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è sostituito dai seguenti: «Se il giudice delegato al fallimento autorizza il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale all'utilizzo delle somme erogate a suo favore a titolo di elargizione per avviare una nuova impresa o per impiegarle nell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, l'utile dell'esercizio netto risultante dal bilancio di esercizio è per la metà acquisito dal curatore, quale attivo sopravveniente della liquidazione giudiziale, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento. Se il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non autorizza il debitore assoggettato alla liquidazione all'esercizio dell'impresa, le somme ricevute sono restituite al beneficiario. Le somme ricevute a titolo di risarcimento per lesioni personali o per danno biologico non sono soggette a compensazioni».

Art. 2.
(Modalità e termini per la domanda)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 3.
(Corresponsione e destinazione
dell'elargizione)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il soggetto è stato impossibilitato, per motivi a lui non imputabili, a utilizzare le somme già corrisposte, il termine di presentazione della prova dell'impiego delle stesse è prorogato di un anno dalla data di cessazione della causa ostativa».

Art. 4.
(Sospensione dei termini)

1. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per il pagamento dei debiti pecuniari di natura civilistica, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Durante l'efficacia del provvedimento di sospensione non sono dovuti interessi o penalità di qualsiasi natura»;

b) al comma 2, dopo la parola: «fiscali» sono inserite le seguenti: «, contributivi e previdenziali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni a partire dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione»;

c) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a tutti i soggetti, anche se non svolgono un'attività economica, danneggiati da un'attività estorsiva e usuraria. Chiunque subisca un danno ai beni mobili o immobili ovvero lesioni personali, in conseguenza dei delitti commessi allo scopo di costringerli a richieste estorsive o usurarie, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, può ottenere la sospensione dei termini con validità triennale»;

d) il comma 7-ter è sostituito dai seguenti:

«7-ter. Nelle procedure esecutive e di riscossione riguardanti i debiti nei confronti dell'erario, di enti previdenziali o assistenziali, di istituti di credito, di creditori in genere e di enti di riscossione non sono posti a carico dell'esecutato o della vittima le sanzioni, gli interessi e le competenze dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, fino al termine delle sospensioni e della proroga di cui ai commi 1 a 4 del presente articolo. Qualora la vittima sia beneficiaria di reiterati provvedimenti di sospensione dei termini, questi producono i loro effetti in maniera estensiva e continuativa, comprendendo anche gli intervalli di tempo intercorrenti tra il primo provvedimento e l'ultimo.
7-quater. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, sono derogate tutte le pregiudizievoli, ai fini dell'ottenimento di credito, registrate nelle banche di dati pubbliche e private. Il fabbisogno finanziario richiesto per il rilancio delle attività economiche dei medesimi soggetti è concesso ed erogato da enti pubblici o statali attraverso idonei nuclei di valutazione senza l'ausilio o il tramite di enti o istituti privati, compresa la Banca d'Italia. La somma richiesta non può eccedere la media degli ultimi tre anni del fatturato risultante dalla contabilità.
7-quinquies. Le vittime di estorsione e di usura beneficiarie della sospensione dei termini nei confronti dell'erario ovvero degli istituti o delle casse previdenziali o assistenziali hanno diritto al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con validità triennale; in alternativa, nei casi per i quali è richiesto il DURC, questo può essere sostituito dal decreto che concede i benefìci della sospensione dei termini con validità triennale.
7-sexies. Le banche e gli intermediari finanziari che partecipano al servizio centralizzato dei rischi, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, n. 663, e alla circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti, provvedono alla segnalazione mensile delle posizioni di rischio e ad aggiornare le informazioni relative al rischio di credito già distribuite ai partecipanti, indicando, per i soggetti di cui alla presente legge, la condizione di debitore insolvente vittima di estorsione o di usura.
7-septies. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevuta notizia dal beneficiario del provvedimento, sono tenute ad annotare nel registro delle imprese la notizia del beneficio accordato ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, in riferimento alla visura delle società riconducibili al beneficiario.
7-octies. La sospensione dei termini produce i suoi effetti anche rispetto alle società dell'imprenditore riconducibili ai suoi soci e alle fideiussioni da loro prestate sia a titolo personale, sia in relazione a società riconducibili all'imprenditore.
7-novies. La sospensione dei termini di tre anni è vincolante anche nelle procedure concorsuali e fallimentari».

Art. 5.
(Disposizioni in materia di usura)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «organizzazioni criminali» sono inserite le seguenti: «ovvero a un'attività professionale, bancaria o di intermediazione»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il soggetto può chiedere una somma maggiore di quella prevista dal risarcimento, se è necessaria al rilancio dell'impresa; in relazione alla quota eccedente rispetto a quella spettante, l'impresa è tenuta a restituire la quota capitale maggiorata degli interessi. La quota massima prevista è data dalla media dei fatturati degli ultimi tre anni».

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

torna su