PDL 2065

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2065

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOSCHIONI, MOLINARI, RACCHELLA, MURELLI, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, PICCOLO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BONIARDI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MANZATO, MORELLI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Disposizioni concernenti l'accertamento della regolarità contributiva e del pagamento delle prestazioni del professionista nei procedimenti riguardanti la prestazione di servizi di architettura e di ingegneria

Presentata il 5 agosto 2019

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Onorevoli Colleghi! – Considerato il ruolo fondamentale del libero professionista nel processo edilizio (progettazione, autorizzazioni amministrative, esecuzione e direzione dei lavori, sicurezza, certificazioni e altro) e la conseguente complessità che vede il tecnico assumere sempre maggiori compiti e responsabilità diffuse all'interno del percorso realizzativo dell'opera a qualsiasi livello, si ritiene necessario promuovere tutte le misure utili a tutelare contemporaneamente i principali soggetti del processo edilizio, il libero professionista in quanto lavoratore che vive della propria professione intellettuale come unica forma di sostentamento, da un lato, e il cittadino in qualità di committente privato di un manufatto o di fruitore di opere pubbliche il cui livello qualitativo è diretta conseguenza della prestazione professionale dei tecnici coinvolti nel processo edilizio, dall'altro. Tale esigenza è tanto più sentita alla luce dell'evolversi nelle diverse regioni d'Italia di vari progetti di legge e atti di indirizzo legati sia all'equo compenso (decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017), sia alla tutela dell'attività libero professionale ma anche al contrasto dell'evasione fiscale come, ad esempio, le norme approvate o in corso di approvazione nelle regioni Toscana, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Umbria.
In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge, tesa a introdurre alcuni princìpi per i liberi professionisti che prestano la loro opera in relazione alla presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per conto di privati cittadini o di imprese o comunque su incarico della pubblica amministrazione.
L'articolo 1 chiarisce l'oggetto della proposta di legge, finalizzata, appunto, alla tutela del lavoro del libero professionista lato sensu, quindi anche alla tutela di tutte le forme associative ammesse dall'ordinamento, nonché della qualità della progettazione e della sicurezza complessiva del sistema di prestazioni rese nell'ambito dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nell'ottica anche di attuare misure di contrasto dell'evasione fiscale o contributiva.
Gli articoli 2 e 3 sono volti, rispettivamente, a garantire la regolarità dei versamenti previdenziali da parte dei professionisti e il pagamento del compenso maturato dai professionisti stessi per l'attività da essi svolta fino al deposito delle istanze autorizzative. All'uopo si evidenzia, infatti, che la regolarità contributiva dei tecnici coinvolti nei lavori privati, alla pari di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, è garanzia di una concorrenza leale nel libero mercato e di un livello qualitativo medio delle prestazioni professionali. La misura tutela contemporaneamente professionisti e committenti e non comporta ulteriori aggravi per i soggetti coinvolti nell’iter amministrativo se non il semplice e doveroso rispetto di quanto già previsto dalla normativa vigente in materia. La previsione contenuta negli articoli 2 e 3 «Nei casi in cui il ricorso al professionista risulta obbligatorio» (comma 1) è volta a evitare, attesa la ratio della presente proposta di legge di tutelare i principali soggetti del processo edilizio (il libero professionista e il cittadino), che l'utilizzo del professionista da parte di un privato cittadino diventi obbligatorio ogni qualvolta si debbano presentare alla pubblica amministrazione istanze aventi per oggetto processi edilizi, con il rischio di un effetto «boomerang» dell'intervento legislativo, ovvero indurre il privato cittadino a non comunicare alla pubblica amministrazione la volontà di svolgere un lavoro edile di lieve entità per evitare i costi derivanti dal ricorso a un libero professionista.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria resi sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione da privati, ovvero su incarico affidato da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 2.
(Presentazione dell'istanza alla pubblica
amministrazione)

1. Nei casi in cui il ricorso al libero professionista è obbligatorio, la presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che di tutti gli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente, della lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal committente, nonché di una certificazione sulla regolarità contributiva del professionista stesso.
2. L'amministrazione competente verifica la sussistenza della regolarità contributiva del professionista, nonché gli ulteriori requisiti prescritti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
3. La mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico o l'accertamento dell'irregolarità contributiva del professionista sospende il procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione o alla verifica dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata nei confronti di privati)

1. Nei casi in cui il ricorso al libero professionista è obbligatorio, la pubblica amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto certificate, acquisisce la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto pagamento delle competenze professionali, con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di notorietà di cui al comma 1 sospende il procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta direttamente dagli uffici competenti.

Art. 4.
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Per prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico–amministrative è subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle competenze del professionista o dei professionisti incaricati.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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