PDL 2059-A

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2059-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 15 gennaio 2020

(Relatrice: BUSINAROLO )

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COSTA, SISTO, BARTOLOZZI, CASSINELLI, CRISTINA, FERRAIOLI, MAGI, PITTALIS, SIRACUSANO, SPENA, ZANETTIN

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia
di prescrizione del reato

Presentata il 1° agosto 2019

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 15 gennaio 2020, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge.

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Onorevoli Colleghi! – L'Assemblea è convocata per esaminare la proposta di legge presentata dal deputato Costa, recante modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato, che è la rinuncia dello Stato a far valere la pretesa punitiva in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.

Si tratta di una proposta di legge incardinata presso la Commissione Giustizia su richiesta del gruppo di Forza Italia e su cui la Commissione ha deliberato di riferire in senso contrario.

La proposta, costituita da un unico articolo, è volta ad abrogare la riforma della disciplina della prescrizione del reato introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della citata legge n. 3 del 2019, che reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. La riforma della disciplina della prescrizione del reato, in base all'articolo 1, comma 2, della legge stessa, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

La riforma ha interessato gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, non modificando l'assetto complessivo della disciplina dell'istituto, che rimane quello introdotto nel 2005 con la legge ex Cirielli, ma riguardando solo il profilo del decorso del termine di prescrizione del reato, oggetto di modifiche tanto sul lato del dies a quo quanto su quello del dies ad quem.

Nel dettaglio, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 ha sostituito il primo comma dell'articolo 158 del codice penale, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato. La novità introdotta con la legge n. 3 del 2019 riguarda il termine di decorrenza per il reato continuato, che dal 1° gennaio 2020 è fissato – come originariamente previsto dalla legge ex Cirielli – al giorno di cessazione della continuazione invece che al giorno della commissione di ciascun reato avvinto dalla continuazione.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 ha sostituito il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale, stabilendo che, oltre che nelle ipotesi del primo comma, a partire dal 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

Per motivi di coordinamento con le nuove ipotesi di sospensione della prescrizione, la riforma di cui alla legge n. 3 del 2019 ha abrogato il terzo e il quarto comma dello stesso articolo 159.

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 infine – anche in tal caso per esigenze di coordinamento con quanto previsto dal nuovo secondo comma dell'articolo 159 del codice penale – ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2020, il primo comma dell'articolo 160 del medesimo codice, che individuava come cause di interruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna.

Infine, oggetto di abrogazione da parte della proposta di legge in esame è il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, che, come ho ricordato, ha fissato al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore della disciplina della prescrizione introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

Ciò premesso in ordine al contenuto del provvedimento, passando ad esaminare l'iter che la proposta di legge ha avuto in Commissione Giustizia, rammento che essa è stata inserita all'ordine del giorno della Commissione in quota opposizione, in data 24 ottobre 2019, prima pertanto della data di entrata in vigore della riforma della disciplina della prescrizione introdotta dalla citata legge n. 3 del 2019. L’iter è stato concluso il 15 gennaio scorso, successivamente quindi alla intervenuta modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

La proposta è stata oggetto di una accurata istruttoria anche grazie ai contributi forniti nel corso di un ciclo di audizioni al quale hanno partecipato rappresentanti della categoria forense, magistrati e docenti universitari.

Successivamente al ciclo di audizioni, nella seduta del 15 gennaio, la Commissione ha esaminato le sei proposte emendative presentate, approvando in quell'occasione l'emendamento soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge. Tale deliberazione della Commissione ha quindi determinato il conferimento del mandato alla sottoscritta relatrice, in luogo del precedente dimissionario relatore, onorevole Costa, primo firmatario della proposta, a riferire in senso contrario all'Assemblea.

Francesca BUSINAROLO, relatrice

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della commissione

Art. 1.

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;

b) il comma 2 è abrogato.

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