PDL 2058

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2058

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FORMENTINI, MOLINARI, ZOFFILI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BUBISUTTI, FOSCOLO, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, LAZZARINI, LUCCHINI, MOSCHIONI, MURELLI, PATELLI, RIBOLLA, SUTTO

Modifica al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di estensione dei benefìci previsti per le vittime di atti di terrorismo e di stragi alle vittime di atti di terrorismo compiuti fuori del territorio nazionale

Presentata il 1° agosto 2019

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta ad estendere i benefìci spettanti alle vittime di atti di terrorismo e di stragi e ai loro superstiti anche alle vittime italiane di tutti gli atti di terrorismo compiuti anche al di fuori del territorio nazionale. L'intervento normativo si rende necessario per garantire un adeguato ristoro alle vittime degli attentati di matrice islamica avvenuti a Berlino, a Nizza e a Tunisi.
Il comma 1 dell'unico articolo della proposta di legge interviene sull'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), che ha provveduto ad estendere le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca, avvenuto il 1° luglio 2016, attentato che ha provocato 9 vittime.
La novella proposta estende i benefìci a tutte le vittime italiane di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti, invece che soltanto a quelle di Dacca. Si sottolinea che la normativa in oggetto troverà applicazione anche in assenza di sentenza passata in giudicato, a prescindere dalla legislazione dello Stato estero in cui si svolge il procedimento. Tale ultimo aspetto rappresenta una misura di equità con riguardo alla tempistica dell'elargizione dei benefìci per chi deve essere risarcito, evitando trattamenti differenziati connessi ai tempi di conclusione di procedimenti giudiziari che sono, per loro natura, diversi da Stato a Stato, tutelando in tal modo il diritto all'indennizzo nei tempi e nei modi corretti per tutti coloro che hanno vissuto lo stesso terribile dramma.
Le disposizioni che in tal modo troveranno applicazione sono l'articolo 5 della legge n. 206 del 2004 e l'articolo 2 della legge n. 407 del 1998, che prevedono, in particolare, i seguenti benefìci economici, fiscali e previdenziali, concessi dal Ministero dell'interno:

una speciale elargizione, fino a un massimo di 200.000 euro, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei suoi familiari in caso di morte) (articolo 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004 e articolo 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990);

la concessione di un assegno vitalizio (di importo pari a 1.033 euro mensili, soggetto a perequazione automatica) in favore dei soggetti portatori di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e dei suoi familiari superstiti (articolo 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 e articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007);

l'attribuzione di due annualità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti vittime del dovere con invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (articolo 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004 e articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007);

l'esclusione dal novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dell'assegno vitalizio, del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e delle pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (articolo 2, commi 4, 5 e 6, della legge n. 407 del 1998), nonché della pensione maturata a seguito dell'aumento figurativo di dieci anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che abbiano subìto un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari (articolo 3, comma 2, della legge n. 206 del 2004).

Il comma 2 dell'articolo 1 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge, quantificati in 800.000 euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020, considerato che gli attentati per i quali attualmente non è applicabile la disciplina in esame hanno provocato complessivamente 13 vittime italiane (4 nell'attentato al Museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo 2015, una negli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, una negli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016, 6 nell'attentato di Nizza del 14 luglio 2016 e una nella strage di Berlino del 19 dicembre 2016).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo, valutati in 800.000 euro per il 2019 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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