PDL 2055

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARLA CANTONE, SERRACCHIANI, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI, MURA, VISCOMI, ZAN

Istituzione di un fondo per la diffusione e il potenziamento dell'attività dei centri sociali per gli anziani

Presentata il 1° agosto 2019

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Onorevoli Colleghi! – Come noto, l'evoluzione demografica del nostro Paese, così come quella degli Stati a economia avanzata, vede un'incidenza sempre più consistente della popolazione anziana. I dati di Eurostat relativi al 2017 hanno rilevato che l'Italia è il Paese con il più alto tasso di over 65 rispetto alla popolazione di età compresa fra 15 e 64 anni, con una percentuale di ultrasessantacinquenni pari al 35 per cento della popolazione, superiore di 5 punti percentuali alla media europea. Gli stessi dati hanno evidenziato che, negli ultimi due decenni, la percentuale di europei anziani si è incrementata di oltre 7 punti percentuali, passando dal 22,5 per cento al 30 per cento della popolazione.
Non c'è dubbio che questi dati rispecchino un risultato certamente positivo, ovvero l'aumento dell'aspettativa di vita, anche se accompagnato da una flessione delle nascite che non può certo non essere vista con preoccupazione.
Il tema della condizione materiale e di relazione della popolazione più anziana è diventato, pertanto, uno dei temi principali per uno sviluppo equilibrato della società nel suo complesso e dei singoli nuclei familiari.
Sotto questo aspetto va segnalato il fondamentale ruolo svolto, in molte realtà territoriali, dai centri sociali per gli anziani, ovvero quelle strutture polivalenti che permettono la socializzazione, l'incontro e la vita di relazione e che sono, quindi, un antidoto al rischio di isolamento, dei veri e propri centri di aggregazione dove gli anziani possono combattere la solitudine di cui spesso, purtroppo, sono vittime.
I centri sono sorti prevalentemente per consentire che le persone anziane potessero, da un lato, aggregarsi e, dall'altro, socializzare. Queste finalità nel tempo si sono evolute nella solidarietà verso i propri coetanei, nell'attenzione sempre più consapevole alla conservazione della propria salute e nella ricerca di una qualità di vita più elevata, accompagnata a una sempre maggior attenzione alle tematiche culturali e alla collaborazione con le altre realtà associative del territorio.
La nascita di tali realtà associative è stata il frutto dell'iniziativa di molte cittadine e molti cittadini, così come di tante amministrazioni locali lungimiranti che hanno saputo cogliere l'importanza di una formula organizzativa volta a riconoscere la fondamentale funzione del momento aggregativo e di relazione per quanto riguarda la condizione e la qualità della vita, in particolare di quella delle persone della terza età.
Quanto più alto sarà il grado di diffusione e di organizzazione di tali realtà associative, tante più saranno le opportunità per affrontare in maniera serena, solidale e aggregativa una fase della vita così delicata come la vecchiaia.
Per queste ragioni, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di sostenere la diffusione e le attività dei centri sociali per gli anziani, sostenendo finanziariamente i progetti in materia proposti dai comuni italiani e avendo un particolare riguardo per le aree svantaggiate e per le zone periferiche urbane. A tale fine, si propone di istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 30 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Con la suddetta dotazione finanziaria si prevede di contribuire alla realizzazione e alla riqualificazione degli immobili destinati a ospitare i centri sociali per gli anziani o al sostegno delle molte attività di relazione svolte in tali centri.
La definizione dei criteri per la ripartizione e per l'erogazione ai comuni richiedenti delle risorse del fondo è rimessa a un decreto interministeriale da adottare d'intesa con la Conferenza unificata.
Stante la rilevanza sociale del ruolo svolto dai centri per gli anziani e il patrimonio di esperienza e conoscenza che i numerosi anziani del nostro Paese possono portare nella loro attività di relazione, anche intergenerazionale, si auspica una larga convergenza sulla presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della diffusione e del potenziamento dell'attività dei centri sociali per gli anziani nei comuni, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e di incrementare la socializzazione, l'incontro e la vita di relazione anche intergenerazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Centri per gli anziani». Per la copertura di tale fondo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato agli interventi promossi dai comuni per:

a) la realizzazione e la riqualificazione degli immobili destinati a ospitare centri sociali per gli anziani, prioritariamente localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane;

b) la contribuzione alle attività di relazione svolte dai centri sociali per gli anziani.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la ripartizione e per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le medesime risorse.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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