PDL 2053

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2053

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GAGLIARDI, BAGNASCO, CASINO, CASSINELLI, CORTELAZZO,
GIACOMETTO, LABRIOLA, MAZZETTI, RUFFINO

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico

Presentata il 1° agosto 2019

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto «decreto crescita», ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e per la riduzione del rischio sismico. In particolare, tale articolo prevede la possibilità che, in luogo dell'utilizzo della detrazione già prevista, il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico previsti dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possa ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato i suddetti tipi di intervento hanno la possibilità, a loro volta, di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi.
Già in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019 sono state denunciate le storture e i rischi di questo impianto normativo e numerosi sono stati gli emendamenti, anche a firma dei proponenti della presente proposta di legge, che hanno chiesto la soppressione di tali norme.
In sostanza, la disciplina introdotta con il «decreto crescita» di fatto agevola gli oligopoli, danneggia le piccole e medie imprese e ostacola la concorrenza.
Il meccanismo dello «sconto in fattura», se da un lato può favorire positivamente la realizzazione degli interventi strutturali in oggetto, dall'altro crea una forte e pericolosa distorsione del mercato, penalizzando soprattutto mezzo milione di micro e piccole imprese che operano nel campo delle costruzioni e dell'installazione di impianti e infissi, favorendo i grandi gruppi e le multi-utility, settore in cui più della metà dell'occupazione è costituito da grandi imprese a partecipazione pubblica, con la conseguenza che moltissime micro e piccole imprese dovranno rinunciare ad aggiudicarsi i lavori.
Anche secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato la norma «appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni» (si veda la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2019, pubblicata nel bollettino dell'Autorità stessa n. 26 del 1° luglio 2019, pagine 19-21).
Infatti, per le piccole imprese non è sostenibile l'onere finanziario che deriva dal concedere subito lo sconto in fattura, recuperandone l'importo nell'arco dei cinque anni successivi. La scarsa liquidità finanziaria – aggravata da calo del 2,3 per cento del credito alle piccole imprese a marzo 2019 – di moltissime micro e piccole imprese di fatto non permette di praticare lo sconto. Le piccole e medie imprese non posseggono capacità finanziarie atte a sostenere l'onere derivante dal costo dell'intervento, generando dunque una crisi di liquidità. Inoltre, se consideriamo anche la ritenuta d'acconto pari all'8 per cento, queste imprese vedrebbero diminuire le proprie entrate del 58 per cento.
La presente proposta di legge, che riprende un progetto di legge già presentato al Senato dal Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente (atto Senato n. 1428 della XVIII legislatura), intende, quindi, abrogare le disposizioni introdotte dal citato articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, nella parte in cui si prevede il predetto meccanismo dell'anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto da parte dell'impresa che effettua l'intervento, consentendo comunque al consumatore la facoltà di cedere il credito d'imposta a banche e intermediari finanziari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3.1 dell'articolo 14 e il comma 1-octies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono abrogati.
2. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quater. Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta a banche o a intermediari finanziari».

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