PDL 2045

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2045

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIOVANNI RUSSO, RIZZO, ARESTA, CHIAZZESE, FRUSONE, GIARRIZZO, IORIO, IOVINO, MISITI, ROBERTO ROSSINI

Delega al Governo in materia di disciplina del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e valorizzazione delle competenze acquisite ai fini del collocamento lavorativo dei volontari congedati

Presentata il 31 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – Come è noto la legge n. 331 del 2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale (il cui contenuto è poi confluito nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), aveva disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano (resa effettiva dal 2005), con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa.
Sono state quindi istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e sono state conseguentemente abolite le figure del volontario in ferma breve e del volontario in ferma annuale. È rimasta immutata, invece, la figura del volontario in servizio permanente (VSP), prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (poi parimenti trasfuso nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).
Si tratta quindi di un sistema nel quale le richiamate figure di volontari si susseguono nel loro sviluppo di carriera secondo uno schema temporale ben preciso. I VFP1, al termine della ferma annuale, possono concorrere per l'ammissione alla ferma quadriennale (VFP4) delle Forze armate. I volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP4, possono essere ammessi, a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno. A loro volta i VFP4, esaurita la ferma quadriennale ovvero la rafferma biennale, se giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei VSP con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con il grado iniziale di caporal maggiore o gradi corrispondenti e conseguente transito dallo status di volontario a quello di graduato.
Come è noto, in relazione ai temi del reclutamento e della formazione dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate è da tempo in corso una riflessione intesa a verificare gli elementi positivi e le carenze emerse nei primi anni di applicazione del nuovo modello professionale, anche al fine di migliorarne la funzionalità e accrescerne l'attrattività nei confronti del mondo giovanile, naturale bacino da cui attingere per garantire la disponibilità di personale da assegnare alle unità con più elevato impegno operativo.
L'attuale modello di difesa ha registrato nel corso degli ultimi anni un calo di interesse proprio con riferimento al reclutamento nella fase iniziale del percorso di vita e professionale nelle Forze armate.
In particolare, mentre nei ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e dei VFP4 i soggetti che superano le fasi concorsuali sono in numero superiore rispetto ai posti disponibili, nel reclutamento dei VFP1 si è registrata, a partire dall'anno 2016, la mancata copertura di parte dei posti messi a concorso, un fenomeno che ha assunto un rilievo significativo per l'Esercito, che deve assicurare l'ingresso di circa 8.000 unità all'anno, pari circa al 75 per cento del totale del fabbisogno.
Esaminando i dati del reclutamento a partire dall'anno 2013, si constata, infatti, che a fronte di un numero pressoché costante di domande presentate per la partecipazione ai concorsi per VFP1, viceversa, aumenta la mancata presentazione degli aspiranti presso i centri di selezione, che nel 2017 ha raggiunto la percentuale del 59 per cento dei convocati. Quindi, soltanto il 41 per cento di quanti hanno presentato la domanda si presenta alla prima fase del concorso (dati riferiti dall'Ammiraglio di Squadra Pietro Luciano Ricca, Direttore generale del personale militare, nel corso dell'audizione dello scorso 16 gennaio, nell'ambito della indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, condotta dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati).
Tra i diversi ed eterogenei fattori che sembrano dissuadere i giovani dall'intraprendere questa prima esperienza di vita nella professione militare, un ruolo certamente significativo è rappresentato dalle incerte prospettive di carriera offerte ai volontari in ferma breve, che non sempre vedono soddisfatte le loro aspirazioni di transito nel servizio permanente o la possibilità di una successiva ammissione ai ruoli dei sergenti e dei marescialli.
A ciò si aggiungano le difficoltà della loro ricollocazione nel mondo del lavoro, dovuta anche allo scarso successo di alcuni istituti che avrebbero dovuto assicurare tale risultato.
È inoltre da ricordare l'elevata scolarizzazione degli studenti italiani, che ne orienta le aspettative verso orizzonti diversi. Dai dati relativi ai concorsi del 2017 per il reclutamento di VFP1 e di VFP4 è emerso che circa l'80 per cento dei candidati possedeva il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (maturità), potendo con questo accedere ad altri tipi di concorso, anche nell'ambito delle stesse Forze armate e, in particolare, ai concorsi per l'ammissione alle scuole dei sottufficiali o alle accademie militari per la nomina a ufficiale.
Alla luce di tali considerazioni la presente proposta di legge, traendo spunto dall'analisi della società nazionale, del mondo giovanile e delle aspettative che da tale analisi emergono, individua una serie di misure volte a «riqualificare» le figure dei VFP1, dei VFP4 e dei VSP valorizzando le molte opportunità che questo tipo di esperienza può offrire ai nostri giovani.
A tale fine il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti, in particolare, a incentivare il reclutamento dei volontari in ferma prefissata e dei VSP attraverso forme che contemperino le esigenze di efficienza e funzionalità dello strumento militare con le legittime aspettative dei medesimi volontari.
Occorre, in primo luogo, valorizzare al massimo lo straordinario patrimonio di conoscenze che le nostre Forze armate, tra le migliori al mondo, sono in grado di trasmettere ai giovani che intraprendono questo iniziale percorso di vita e professionale nel mondo della difesa, riconoscendo, in particolare, anche all'esterno le esperienze di studio e operative svolte nel periodo della ferma prefissata.
A questo proposito la presente proposta di legge prevede la possibilità di acquisire un bagaglio di conoscenze e di competenze nel periodo della ferma prefissata spendibile anche nel mondo privato e quindi appetibile nel mercato del lavoro; conseguentemente, si contempla la possibilità di conseguire crediti formativi a livello scolastico e universitario nel periodo della ferma prefissata e di acquisire titoli formativi a carattere professionale equiparabili a quelli riconosciuti in ambito civile.
Si ritiene, infatti, che in relazione a talune tematiche aventi caratteristiche duali, si pensi ad esempio alla sicurezza cibernetica, gli istituti di formazione militare e, più in generale, dell'intero comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico siano in grado assicurare, ai giovani che intendano lasciare la professione militare prima del passaggio nei ruoli del servizio permanente, un elevatissimo grado di formazione e di specializzazione e una capacità polifunzionale d'impiego appetibile anche nel mercato del lavoro civile.
In relazione all'esigenza di individuare misure strutturali volte a superare il problema del cosiddetto «precariato nelle Forze armate», la presente proposta di legge prevede l'introduzione di una nuova figura di volontario in ferma prefissata il cui percorso si articoli in una prima ferma triennale, con possibile ulteriore ferma triennale per i più meritevoli e previo superamento di un pubblico concorso. In tale sistema il passaggio nei ruoli del servizio permanente sarebbe di fatto automatico al termine del richiamato sessennio.
In considerazione del prevedibile maggior afflusso di volontari, la presente proposta di legge, inoltre, prevede che il Governo, nell'ambito delle eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa modificare le disposizioni dell'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che prevedono riserve di posti nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venendo così incontro a una specifica richiesta proveniente dai loro rappresentanti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo. Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione della normativa in materia di reclutamento dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate, disciplinato dal capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di:

a) individuare un sistema di reclutamento e di formazione dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate funzionale e idoneo a contemperare le esigenze di operatività dello strumento militare professionale con le legittime aspettative di carriera, di formazione e di stabilità professionale dei volontari;

b) agevolare il passaggio dei volontari nel servizio permanente, evitando l'instaurazione di forme di precariato e limitando i tempi di attesa determinati dal completamento delle procedure amministrative per l'immissione nei ruoli;

c) rivedere e valorizzare i percorsi di studio e professionali dei volontari in ferma pluriennale al fine di assicurare loro l'acquisizione di abilità e di competenze polifunzionali che consentano un'adeguata ricollocazione nel mondo del lavoro in caso di congedo dal servizio militare;

d) prevedere che i percorsi di cui alla lettera c) consentano l'acquisizione di crediti formativi a livello scolastico e universitario, di titoli di studio e di abilitazioni professionali riconosciuti anche in ambito civile;

e) ridurre i costi delle procedure posti a carico dei partecipanti ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma pluriennale.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in relazione alle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1:

1) istituire una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale, in sostituzione delle esistenti figure di volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale, sostituendo le rafferme annuali e biennali con la possibilità di una sola rafferma triennale riservata ai volontari più meritevoli che abbiano superato un apposito concorso pubblico;

2) disciplinare il passaggio dei volontari in ferma prefissata triennale nel servizio permanente con modalità che garantiscano l'accesso ai ruoli a tutti coloro che abbiano positivamente completato il triennio di rafferma di cui al medesimo numero 1), razionalizzando le procedure amministrative a tale fine necessarie, per ridurne la durata, e prevedendo l'attribuzione del grado iniziale della carriera dei volontari in servizio permanente a coloro che risultano utilmente collocati nelle graduatorie annuali di merito, anche nelle more dell'adozione del decreto di approvazione delle graduatorie medesime;

3) disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale associando all'addestramento militare di base e specialistico richiesto per la professionalità del volontario attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro e al conseguimento dei crediti formativi e dei titoli di cui alla lettera b), a tal fine armonizzando i profili formativi e professionali in vista del loro riconoscimento in ambito civile;

4) prevedere percorsi specialistici per la formazione, l'addestramento e il successivo reclutamento di personale militare da destinare ai reparti competenti in materia di operazioni cibernetiche;

5) adeguare, in relazione alle modificazioni introdotte ai sensi del numero 1), le vigenti disposizioni normative che subordinano l'esercizio di facoltà o il riconoscimento di benefìci determinati allo svolgimento senza demerito della ferma pluriennale di un anno o quadriennale, riferendo tali facoltà o benefìci al compimento senza demerito, rispettivamente, della ferma triennale e della successiva rafferma triennale di cui al medesimo numero 1);

b) in relazione alle finalità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1:

1) prevedere che, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano determinati i crediti formativi, a livello scolastico e universitario, da riconoscere in favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito o transitati nei ruoli del servizio permanente, sulla base del titolo di studio posseduto all'atto del reclutamento, delle attività formative e professionali svolte durante il servizio e del periodo di ferma complessivamente compiuto senza demerito, e sia disciplinata la possibilità di conseguire il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado durante il periodo di ferma prefissata;

2) prevedere lo svolgimento, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di corsi di qualificazione professionale durante il periodo di ferma prefissata, con conseguente rilascio di titoli di qualificazione professionale riconosciuti in ambito civile per lo svolgimento di attività professionali o per la partecipazione a concorsi pubblici;

c) in relazione alla finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1: ridurre i costi posti a carico dei partecipanti ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma pluriennale per l'esecuzione degli accertamenti sanitari nonché per il trasferimento e l'eventuale permanenza nelle sedi in cui si svolgono le procedure di selezione.

2. Il Governo provvede all'attuazione della delega di cui all'articolo 1 introducendo le disposizioni adottate ai sensi della presente legge nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e apportando ad esso e alle altre leggi e atti aventi forza di legge le modificazioni necessarie per il coordinamento normativo.

Art. 3.
(Procedura per l'esercizio della delega)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, sentite, per le materie di competenza, le associazioni professionali militari a carattere sindacale eventualmente riconosciute.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.
4. Mediante i decreti di cui al comma 3 del presente articolo, il Governo, valutato l'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, e dei conseguenti transiti nel servizio permanente, sulla base delle previsioni relative al fabbisogno effettivo delle Forze armate, può apportare modifiche all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche riducendo o sopprimendo le quote di riserva ivi previste.

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