PDL 2043

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2043

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ANDREUZZA, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAVANDOLI, CESTARI, COLLA, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DONINA, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOLINI, LOSS, LUCCHINI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TARANTINO, ZORDAN

Disposizioni in materia di concessioni demaniali delle acque interne e modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio al dettaglio nelle aree demaniali marittime

Presentata il 31 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! — Quello delle concessioni demaniali, con tutte le attività turistiche e commerciali connesse, che coinvolgono le aree marittime e le acque interne, rappresenta un settore strategico di straordinaria importanza per l'Italia. I dati della geografia fisica italiana sono esemplificativi: il nostro Paese ha uno sviluppo costiero di circa 7.500 chilometri, e conta oltre 1.200 fiumi e 1.500 laghi.
La legge di bilancio 2019 ha previsto i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, oltre che l'estensione di quindici anni delle concessioni esistenti (legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 675 a 684).
In un'ottica di armonizzazione della normativa, in coerenza con quanto previsto dalla citata legge di bilancio 2019 e in considerazione della peculiarità e dell'importanza del settore marittimo, fluviale e lacuale italiano, la presente proposta di legge mira a ricomprendere il sistema delle concessioni lacuali-fluviali e il commercio al dettaglio su aree demaniali marittime nella cornice del processo di riordino della materia.
In particolare, l'articolo 1 mira a superare l'assenza del riferimento al demanio lacuale e fluviale nella disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 sulle concessioni demaniali marittime. Il comparto del demanio lacuale e fluviale coinvolge numerose attività imprenditoriali che contribuiscono in modo importante alla produzione del PIL legato all'indotto turistico nazionale, e che sono rilevanti anche a livello occupazionale. L'articolo circoscrive l'estensione delle concessioni alle attività turistico-ricreative e a quelle con finalità residenziali-abitative. Nell'articolo è utilizzata la locuzione «acque interne», necessaria per fornire un'interpretazione univoca al tema delle concessioni lacuali e fluviali, comprendendo la totalità delle attività turistiche che operano nelle zone di concessione, sia in area portuale che extra-portuale.
L'articolo 2 reca misure di semplificazione in materia di commercio nelle aree demaniali marittime e prevede, nello specifico, che le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime vengano equiparate al commercio su aree pubbliche in sede fissa che prevede il rilascio di una concessione quinquennale. Nel caso di specie, il nulla osta dovrebbe avere una durata pluriennale.
Si chiede inoltre, sia in sede di rilascio del primo nulla osta pluriennale che nei successivi rinnovi, di tenere conto della professionalità acquisita, e che questa sia riferita all'area sulla quale viene fatta la selezione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione della durata delle concessioni lacuali e fluviali)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e alle relative norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali, da realizzare, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree demaniali marittime)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i successivi rinnovi sono rilasciati in base a una graduatoria dei richiedenti, formata tenendo conto esclusivamente della durata pregressa dell'attività commerciale esercitata, anche in modo discontinuo, nell'area demaniale a cui si riferisce la graduatoria stessa; non si tiene conto della durata pregressa dell'attività qualora essa sia stata interrotta per un periodo superiore a due anni consecutivi».

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