PDL 2042

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2042

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FERRARI, PANIZZUT, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAVANDOLI, COVOLO, DONINA, FOGLIANI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, LEGNAIOLI, LOLINI, LUCCHINI, MORELLI, MOSCHIONI, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO

Norme relative ai profili genetici degli animali iscritti all'anagrafe canina e disposizioni per la tutela del decoro urbano

Presentata il 31 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – L'anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip in Italia. Si tratta di una banca di dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.
L'anagrafe canina nazionale è realizzata dal Ministero della salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali. L'iscrizione è automatica e a cura dell'amministrazione competente.
Oltre a rendere più facile la restituzione al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2013, (articolo 4) garantisce la certezza dell'identificazione del cane, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni e favorisce la realizzazione di studi e di interventi per la prevenzione e la cura delle malattie degli animali. La consultazione della banca di dati è libera.
Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip può risalire all'anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. È possibile effettuare la lettura del microchip, per ottenere il codice, presso i servizi veterinari delle ASL e gli ambulatori veterinari privati muniti dell'apposito lettore.
Vista l'importanza del microchip, al comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge si interviene sull'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 («Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»), ritenendo opportuno sostituire l'ormai desueta disposizione sul tatuaggio con quella sul microchip, quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, e analogamente sul comma 3 dell'articolo 5 della medesima legge n. 281.
Un'ulteriore novità della presente proposta di legge è quella di inserire nella legge n. 281 del 1991 le previsioni attuative dell'articolo 4 dell'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003: ciascuna regione dovrà quindi istituire una banca di dati informatizzata nella quale confluiscono i dati delle anagrafi canine istituite presso i comuni o le aziende sanitarie locali. Essa deve essere realizzata in modo da garantirne l'interoperabilità con le corrispondenti banche di dati istituite dalle altre regioni e da assicurare, mediante la trasmissione automatica dei dati inseriti, l'aggiornamento immediato e contestuale dell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione, istituita presso il Ministero della salute, secondo le modalità, le procedure e le caratteristiche tecniche e operative stabilite con provvedimento del medesimo Ministero.
Inoltre, l'anagrafe canina, consentendo già la rintracciabilità dei cani nel territorio nazionale, potrebbe assicurare un ulteriore e utile servizio, cioè prevedendo l'inserimento dei profili genetici dei cani allo scopo di risalire ai loro proprietari nel caso in cui gli stessi non raccolgano, così come dovuto, le deiezioni dei propri animali.
La presente proposta di legge mira, quindi, a prevedere l'introduzione nell'anagrafe canina dei profili genetici degli animali iscritti, al fine di consentire agli amministratori locali di individuare i proprietari di cani, i quali non raccolgono le deiezioni dei loro animali, creando gravi danni al decoro delle città.
Ci sono decine di ordinanze che obbligano all'uso di sacchetti per la raccolta delle deiezioni dei cani ma, nella maggior parte dei casi, questi non vengono utilizzati.
L'inserimento dei profili genetici degli animali nell'anagrafe canina potrebbe avere un forte effetto deterrente, perché il non rispettare le regole porterebbe all'individuazione certa e incontestabile dei trasgressori e li obbligherebbe al pagamento delle spese relative alle analisi genetiche e alle sanzioni senza, inoltre, la necessità di «coglierli in flagrante».
In particolare, la presente proposta di legge prevede che i proprietari di cani, residenti nel territorio nazionale, debbano sottoporre il proprio animale a un esame genetico, tramite il prelievo di un campione salivare, presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale del comune di residenza o presso un medico veterinario convenzionato, per l'inserimento del codice identificativo nell'anagrafe canina.
Tali informazioni consentiranno di risalire al proprietario negligente e di sanzionarlo.
Chiunque non avrà ottemperato a tale obbligo sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria.
L'importanza della presente proposta di legge risiede nel valore che i proponenti, come tanti altri cittadini, danno alla pulizia e al decoro urbano, che in nessun modo devono essere violati dalla scarsa educazione dei proprietari di cani, i cui animali peraltro non sono in alcun modo responsabili dell'incivile abbandono delle loro deiezioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da imprimersi mediante tatuaggio indolore» sono sostituite dalle seguenti: «da effettuare esclusivamente mediante l'innesto di un microchip come unico sistema ufficiale di identificazione»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ciascuna regione, in attuazione dell'articolo 4 dell'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, istituisce una banca di dati informatizzata nella quale confluiscono i dati delle anagrafi di cui al comma 1 del presente articolo. Essa è realizzata in modo da garantirne l'interoperabilità con le corrispondenti banche di dati istituite dalle altre regioni e da assicurare, mediante la trasmissione automatica dei dati inseriti, l'aggiornamento immediato e contestuale dell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione, istituita presso il Ministero della salute, secondo le modalità, le procedure e le caratteristiche tecniche e operative stabilite con provvedimento del medesimo Ministero.
1-ter. I proprietari di cani, residenti nel territorio nazionale, hanno l'obbligo di sottoporre il proprio animale a un esame genetico, eseguito tramite il prelievo di un campione salivare, presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per il comune di residenza o presso un medico veterinario convenzionato, per l'inserimento del codice identificativo nell'anagrafe canina. Per le iscrizioni all'anagrafe canina richieste dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, il prelievo del campione salivare per l'esecuzione dell'esame genetico è effettuato contestualmente all'innesto del microchip.
1-quater. Il costo del prelievo del campione salivare e dell'esecuzione dell'esame genetico è posto a carico del proprietario del cane».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le amministrazioni comunali possono provvedere all'analisi delle deiezioni di cane non raccolte. In tale caso, la spesa per la loro esecuzione è posta a carico del proprietario del cane.
2-ter. Ai proprietari di cani che, attraverso l'analisi delle deiezioni, sono riconosciuti responsabili della loro mancata raccolta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di euro 500».

3. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) le parole: «sottoporlo al tatuaggio» sono sostituite dalle seguenti: «effettuare l'innesto del microchip»;

2) le parole: «lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai proprietari di cani che non ottemperano all'obbligo di sottoporre il proprio cane all'esame genetico di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di euro 200».

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