PDL 2039-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2039-A

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 luglio 2019 (v. stampato Senato n. 1416)

d'iniziativa dei senatori
PATUANELLI, SANTILLO

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 31 luglio 2019

(Relatore: MARINO )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 1° agosto 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge si veda lo stampato n. 2039.

torna su

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 2039 e rilevato che:

il progetto di legge dispone la proroga della delega per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dall'articolo 1 della legge n. 167 del 2015 e concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto;

l'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015 prevede infatti che i decreti legislativi integrativi e correttivi possano essere adottati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega; il provvedimento in esame eleva tale termine a trenta mesi;

per effetto dell'eventuale approvazione definitiva del progetto di legge, il termine per l'esercizio della delega per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi risulterà prorogato dal 13 agosto 2019 al 13 agosto 2020;

rilevato che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 156 del 1985) ha riconosciuto la legittimità di proroghe e differimenti di termini di delega;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2039, approvata dal Senato, recante modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto;

evidenziato come la proposta di legge intervenga sulla citata normativa di delega di cui alla legge n. 167 del 2015, prevedendo il diverso termine di trenta mesi – anziché i diciotto mesi attualmente previsti – per l'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi della delega;

considerato che le nuove norme contenute nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, attuativo della predetta delega, sono entrate in vigore il 13 febbraio 2018, a pochi mesi dall'inizio della stagione balneare, quando, appunto, si svolge gran parte dell'attività diportistica, e dunque non hanno potuto essere pienamente ponderate in sede attuativa, in quanto è mancato un periodo di tempo congruo al reale apprezzamento degli effetti prodotti dalle stesse, impedendo, di fatto, una ponderata valutazione degli aggiustamenti necessari;

rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento attenga essenzialmente alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione;

segnalato come la normativa di delega attenga anche alla materia «porti», rientrante invece nella competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato, altresì, come, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale, l'intervento statale in materia è legittimo purché rispetti il principio della leale collaborazione e come, per l'emanazione dello schema di decreto legislativo n. 101, recante disposizioni integrative e correttive al riformato codice della nautica da diporto, attualmente all'esame delle Camere, sia prevista, infatti, l'intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

torna su