PDL 2033

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2033

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Delega al Governo per l'istituzione degli organi regionali dell'ambiente marino e costiero

Presentata il 29 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! La tutela dell'ambiente marino e costiero è uno strumento idoneo a garantire lo sviluppo durevole e socialmente accettabile delle zone costiere, in quanto, oltre a prevedere la tutela della costa in termini di difesa del suolo, traguarda anche l'obiettivo di tutelare e valorizzare la qualità ambientale delle acque costiere e del mare.
Ogni anno, però, con l'arrivo della stagione estiva, si assiste, puntualmente, a una certa confusione, generata dai dati che provengono da diverse fonti, sullo stato di salubrità delle acque del mare, dei fiumi e dei torrenti. La maggior parte delle volte emergono dati tra loro contrastanti, forniti dagli enti preposti, dalle aziende sanitarie locali e dalle associazioni ambientaliste. Una situazione che certamente crea confusione tra i cittadini, che giustamente si allarmano rispetto alla veridicità o meno di dati che non sono chiari.
La presente proposta di legge prevede una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a istituire gli organi regionali dell'ambiente marino e costiero, che dovranno assicurare il monitoraggio marino e costiero e la classificazione dello stato di qualità delle acque marine e delle acque interne.
Tali organi hanno il compito di verificare la gestione dei controlli e la diffusione dei dati. Inoltre, l'organo regionale, con cadenza mensile, dovrà convocare un tavolo tecnico a cui prenderanno parte il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, i comuni, le aziende sanitarie locali e le associazioni ambientaliste del rispettivo territorio per confrontarsi sull'attività svolta con riferimento al controllo delle acque.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali, volti a istituire e finanziare gli organi regionali dell'ambiente marino e costiero, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli organi regionali dell'ambiente marino e costiero abbiano il compito di assicurare la tutela della fascia costiera regionale attraverso un approccio integrato e non settoriale, al fine di migliorare la qualità, la programmazione e la gestione dei dati relativi alle acque marine e interne, effettuando periodici monitoraggi dell'ambiente marino e costiero, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali competenti per territorio;

b) prevedere che gli organi regionali dell'ambiente marino e costiero controllino periodicamente lo stato di salute del mare. Tale controllo è effettuato sia su vasta scala, per verificare lo stato generale dell'ecosistema, sia in proporzioni più ridotte e dettagliate, in funzione di particolari utilizzi del mare;

c) prevedere che gli organi regionali dell'ambiente marino e costiero provvedano a classificare la qualità delle acque, divise in corpi idrici omogenei, sulla base dei controlli effettuati, al fine di individuare i necessari interventi volti a migliorare la qualità delle acque stesse;

d) prevedere che gli organi regionali dell'ambiente marino e costiero definiscano i criteri generali, i requisiti qualitativi e le modalità operative da osservare nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa e di ripascimento delle spiagge;

e) prevedere che la realizzazione delle opere di cui alla lettera d) sia approvata dagli organi regionali dell'ambiente marino e costiero;

f) prevedere che gli organi regionali dell'ambiente marino e costiero convochino, con cadenza mensile, un tavolo tecnico a cui partecipano i rappresentanti del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dei comuni, delle aziende sanitarie locali e delle associazioni ambientaliste del territorio per confrontarsi sui risultati dei controlli delle acque e sulla diffusione dei relativi dati.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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