PDL 2031

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2031

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMENCINI, MOLINARI, PATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, SUTTO, TIRAMANI, ZIELLO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BISA, BITONCI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CESTARI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FORMENTINI, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LEGNAIOLI, LOLINI, LOSS, LUCCHINI, MURELLI, PATASSINI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TARANTINO, VALBUSA, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di riconoscimento di contributi previdenziali figurativi per i donatori di sangue e di emocomponenti che si astengono dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, e disposizioni concernenti il limite di età per i donatori

Presentata il 26 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata a incentivare la donazione di sangue e di emocomponenti, un atto di generosità tanto semplice quanto fondamentale attraverso il quale è possibile salvare ogni anno migliaia vite.
L'importanza che tale donazione riveste sul piano civico, sociale e sanitario non è semplice da fotografare. Dobbiamo necessariamente fare riferimento ai numeri e alle stime, come quella recentemente fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue ed emoderivati 2019, celebrata lo scorso 14 giugno, secondo cui «ogni secondo in qualche parte del mondo» c'è qualcuno che ha bisogno di trasfusioni di sangue.
Le situazioni sono le più varie, tutte estremamente delicate e meritevoli di tutela: donne colpite da emorragie in gravidanza, pazienti sottoposti a interventi chirurgici, vittime di incidenti, persone affette da patologie croniche del sangue e del midollo osseo. Tra queste ultime, pensiamo, a titolo di esempio, alla talassemia; una malattia ereditaria del sangue caratterizzata da anemia cronica, che solo in Italia colpisce oltre 7.000 persone. Nelle sue forme più gravi (major), la talassemia costringe il paziente a sottoporsi a trasfusioni per tutta la vita, con una periodicità di circa quindici o venti giorni. Un malato di talassemia necessita dalle quaranta alle cinquanta sacche di sangue annue, ottenute da altrettante donazioni. Se consideriamo l'intervallo temporale minimo che deve necessariamente trascorrere tra una donazione e l'altra possiamo stimare che ogni talassemico, per il trattamento della propria patologia, ha bisogno in media di dodici donatori.
Sono numeri che parlano da soli, a fronte dei quali risultano evidenti l'importanza delle donazioni e la rilevanza che le stesse assumono nell'ambito delle prestazioni essenziali che vengono erogate dal Servizio sanitario nazionale.
È noto, infatti, che le trasfusioni e le terapie salvavita con i farmaci derivati dal plasma sono inserite nei livelli essenziali di assistenza, ma non dobbiamo dimenticare che è soprattutto grazie allo sforzo dei donatori e delle associazioni di volontari nonché all'impegno da essi profuso che è possibile garantire l'erogazione di queste complesse prestazioni ai pazienti.
Proprio in tale prospettiva, l'Organizzazione mondiale della sanità ha istituito, già dal 2004, la citata Giornata mondiale del donatore di sangue ed emoderivati (World Blood Donor Day), con l'obiettivo di celebrare i volontari e di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a questo tema così importante per la tutela della salute collettiva.
Nel 2020, l'evento si svolgerà proprio nel nostro Paese, essendo stata accolta la candidatura all'uopo avanzata dal Ministero della salute, dal Centro nazionale sangue e dalle associazioni e federazioni di donatori. Avremo, dunque, un motivo in più per sostenere il sistema sangue italiano, affinché questo possa continuare a svolgere la sua fondamentale attività di raccolta in favore dei cittadini bisognosi.
Il primo obiettivo che dovremo porci è quello di incrementare la platea dei donatori. Sappiamo, infatti, che il 2018 ha fatto segnare un lieve aumento della popolazione totale di volontari, che è attualmente pari a circa 1,7 milioni (segnatamente, 1.682.724: +0,2 per cento rispetto al 2017). Questo risultato, peraltro, non è sufficiente a invertire il trend negativo consolidato che si è registrato negli ultimi anni; ciò vale sia per i nuovi donatori, che sono ancora in calo rispetto al 2017 (-3,7 per cento), soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, sia per la raccolta di plasma, per la quale non abbiamo ancora raggiunto l'indipendenza strategica dal mercato nordamericano.
Secondo il Centro nazionale sangue, per realizzare gli obiettivi previsti dal Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016-2020 dovremmo aumentare la raccolta di circa 20.000 chilogrammi entro il 2020.
La presente proposta di legge, al fine di agevolare il raggiungimento dei citati obiettivi, prevede l'introduzione di due disposizioni, estremamente mirate, che vanno a modificare le norme e i regolamenti attualmente in vigore in materia di attività trasfusionali.
Le modifiche non riguardano i princìpi fondamentali del sistema: volontarietà e gratuità rimangono i capisaldi della donazione, capisaldi che contraddistinguono la rete di raccolta italiana, tra le più avanzate nel panorama internazionale.
L'intervento riguarda innanzitutto, l'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nella parte in cui riserva in favore dei soli donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente il diritto all'accreditamento di contributi previdenziali figurativi per la giornata dedicata alla donazione.
Con la presente proposta di legge, all'articolo 1, si intende estendere questo diritto anche alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori autonomi, persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, studenti e inoccupati che non abbiano precedentemente svolto un'attività lavorativa.
Si garantirebbe in questo modo la parità di trattamento dei donatori lavoratori, autonomi e dipendenti, sul piano contributivo, e si incentiverebbe l'avvicinamento di nuovi volontari alla rete di raccolta, soprattutto delle fasce più giovani della popolazione, salvaguardando al tempo stesso il carattere etico e solidaristico della donazione.
La seconda modifica concerne l'allegato IV al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», nella parte in cui stabilisce che la donazione di sangue intero non può essere consentita oltre il settantesimo anno di età (si veda, in particolare, la parte A, punto 1.2, del citato allegato IV).
Con il passare degli anni, infatti, lo scenario sociale, sanitario e culturale è profondamente cambiato: vi sono migliaia di donatori periodici che, superata la soglia dei settanta anni, si trovano ancora in eccellenti condizioni di salute, svolgono regolarmente attività fisica e vorrebbero continuare a prestare il loro servizio essenziale per la comunità. In alcuni paesi, come la Svezia, per il salasso a scopo trasfusionale non sono previsti limiti di età. In Italia, l'età media è ancora più elevata rispetto alla Svezia e le tendenze demografiche in atto prevedono un ulteriore aumento da qui ai prossimi anni. Quanto, poi, alle condizioni di salute degli ultrasettantenni possiamo richiamare le considerazioni svolte nell'ambito del 63° congresso della Società italiana di gerontologia e geriatria, tenutosi a Roma alla fine del 2018, secondo cui: «nel nostro Paese si raggiunge la terza età dopo i 75 anni. La salute fisica e cognitiva dei 65enni di oggi è paragonabile a quella dei 40enni di 30 anni fa».
È evidente, dunque, che l'impedimento stabilito dal citato decreto ministeriale, in maniera perentoria e inderogabile, debba ritenersi oggi non più attuale, determinando la rinuncia a migliaia di sacche di sangue senza tenere conto dell'evoluzione dei tempi, dei nuovi stili di vita e delle migliorate condizioni di salute della popolazione. Il limite massimo di età, del resto, non è stato introdotto per il timore che il sangue donato dagli ultrasettantenni non sia adeguato, ma unicamente per ragioni di prevenzione verso la salute dei donatori, sulle quali è necessaria una nuova riflessione.
Per queste ragioni, con la presenta proposta di legge si prevede, all'articolo 2, l'aggiornamento del limite massimo di età per effettuare la donazione, demandando ad un apposito decreto del Ministro della salute l'individuazione dei requisiti in presenza dei quali la donazione può essere consentita anche da parte di donatori periodici di età superiore a settanta anni, naturalmente previa valutazione medica. Si tratta, del resto, di un intervento che non ha costo alcuno e che, anzi, farebbe risparmiare ingenti risorse in termini di sacche di sangue disponibili, con annessi e connessi, gratificando tra l'altro un elevato numero di donatori che, nonostante il superamento del settantesimo anno di età, si sentono e si trovano ancora nelle condizioni di poter dare il loro contributo alla rete di raccolta italiana.
L'articolo 3, infine, prevede la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione dell'articolo 1.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il diritto ai contributi previdenziali figurativi, accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è riconosciuto, per la giornata in cui effettuano la donazione, anche in favore dei seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile;

b) persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, iscritte al Fondo di previdenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

c) studenti e inoccupati che non abbiano precedentemente svolto un'attività lavorativa.

1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, adottano, nell'esercizio della propria autonomia gestionale e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, misure volte a garantire il riconoscimento di contributi figurativi per le donazioni di sangue o di emocomponenti effettuate dai rispettivi iscritti».

Art. 2

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e la sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico-sanitario di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede:

a) all'aggiornamento del limite massimo di età per l'accettazione del donatore di sangue intero e di emocomponenti mediante aferesi stabilito dal punto 1.2 della parte A dell'allegato IV annesso al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, individuando i criteri e i requisiti specifici in presenza dei quali la donazione può essere consentita anche da parte di donatori periodici di età superiore a settanta anni, previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio correlati all'età;

b) alla definizione dei protocolli per l'accertamento dell'idoneità fisica dei donatori, delle modalità della donazione, degli intervalli di tempo tra una donazione e l'altra, dei criteri di protezione e delle eventuali restrizioni specificamente applicabili alla donazione di sangue intero e di emocomponenti da parte di donatori periodici di età superiore a settanta anni.

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni cui all'articolo 1, valutati in 500.000 euro per l'anno 2019 e in 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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