PDL 203

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 203

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata FREGOLENT

Introduzione dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende promuovere e rafforzare nel nostro Paese una sana e diffusa «cultura del verde», attraverso la previsione di incentivi per la realizzazione di interventi straordinari di riqualificazione e di recupero di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà privata da destinare a zone verdi, che abbiano come effetto, tra l'altro, l'incremento del valore ecologico e ambientale delle zone densamente edificate e il recupero estetico-paesistico di spazi privati in stato di degrado e abbandono.
Negli ultimi decenni, purtroppo, si è assistito a un grave fenomeno di progressiva e inarrestabile cementificazione che – oltre ad avere ripercussioni negative a livello paesaggistico – ha determinato l'aumento esponenziale di una serie di problemi ambientali, con conseguenze sempre più drammatiche sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, soprattutto nelle aree fortemente urbanizzate.
Il continuo «consumo di suolo», già oggetto di altre proposte legislative nel nostro ramo del Parlamento, infatti, oltre a determinare gravi deturpazioni del territorio, comporta una pericolosa diminuzione sia della trattenuta idrica del terreno sia della capacità delle piante di trattenere le polveri inquinanti e di produrre ossigeno. A fronte di tale situazione si è andata sempre più rafforzando nella collettività l'esigenza di una maggiore cura degli spazi urbani e di una tempestiva adozione di misure effettive di salvaguardia e tutela del paesaggio anche al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari e di favorire l'assorbimento delle polveri sottili e la mitigazione dell'effetto «isola di calore».
La presente proposta di legge si inserisce in tale contesto e cerca di dare una risposta efficace all'istanza generalizzata di assicurare e favorire lo sviluppo di una progettazione del territorio urbano che – salvaguardando anche l'aspetto estetico e paesaggistico – sia altresì sostenibile dal punto di vista ambientale.
Si introducono, infatti, misure incentivanti volte complessivamente a combattere, nell'interesse collettivo, il degrado urbano e la deturpazione del paesaggio, attraverso una concreta valorizzazione delle opere di «sistemazione a verde» di aree private da parte dei privati. In particolare:

l'articolo 1 interviene direttamente sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'introduzione dell'articolo 16-ter, che disciplina la concessione di agevolazioni fiscali per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private, analogamente a quanto già previsto per la realizzazione di opere di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis). In sostanza si prevede, per il contribuente, la detraibilità di un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute ed effettivamente documentate per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell'inquinamento acustico e alla riduzione delle escursioni termiche. L'agevolazione fiscale – ammessa anche per i costi di progettazione e manutenzione connessi all'esecuzione delle predette opere – spetta non solo ai proprietari delle unità immobiliari oggetto degli interventi effettuati ma anche ai soggetti titolari di contratti di locazione sulle stesse, oltre che per le spese sostenute per analoghi interventi su parti condominiali esterne. In relazione all'ammontare delle spese da ammettere alla detrazione, si specifica che – al fine di garantire che si tratti di interventi significativi, consistenti e non occasionali – sono detraibili le spese per importi compresi tra un minimo di 2.000 e un massimo di 20.000 euro e, nel caso di condomini, per importi maggiori, compresi tra 5.000 e 30.000 euro e sono analiticamente elencati i tipi e le modalità di intervento ammessi alla detrazione. In caso di vendita dell'unità immobiliare o di decesso dell'avente diritto, la norma prevede che la detrazione non utilizzata sia trasferita all'acquirente dell'immobile o all'erede che conservi la detenzione del bene, analogamente a quanto previsto per la realizzazione di opere di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui al citato articolo 16-bis;

l'articolo 2 reca misure di fiscalità locale agevolata per interventi di riqualificazione di zone verdi private. In sostanza si prevede per i comuni la possibilità di deliberare riduzioni tariffarie di tributi locali in favore di coloro che realizzano interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di proprietà privata, al fine di contribuire a valorizzare l'intero territorio urbano ed extraurbano, anche attraverso l'ampliamento e la riqualificazione degli spazi verdi privati;

l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame, valutati in complessivi 80 milioni di euro annui.

In conclusione preme sottolineare il rilevante impatto economico di questa iniziativa legislativa che innesca investimenti generanti cospicuo valore aggiunto in termini di gettito erariale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private).

1. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 16-ter. – (Detrazione delle spese per interventi straordinari di “sistemazione a verde” di aree scoperte delle unità immobiliari private). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute e documentate fino a un ammontare complessivo di 20.000 euro, limitatamente alla parte eccedente 2.000 euro, effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi straordinari di “sistemazione a verde” di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni di proprietà privata, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta altresì per le spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro, limitatamente alla parte eccedente 5.000 euro. In tali ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino relativamente alla quota a lui imputabile purché effettivamente versata al condominio e da questo pagata al fornitore che ha eseguito l'intervento nel periodo d'imposta in cui s'intende iniziare a detrarre la spesa.
3. In relazione alle spese detraibili di cui al comma 1, la detrazione è ammessa per i seguenti interventi:

a) lavori straordinari di riqualificazione o di manutenzione sulle aree a verde di proprietà residenziali o condominiali;

b) lavori straordinari di riqualificazione o di manutenzione sulle aree a verde di proprietà delle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria, anche rurali;

c) lavori straordinari di riqualificazione o di manutenzione sulle aree private a verde di proprietà di imprese.

4. Ai fini di cui al comma 3, per lavori straordinari di riqualificazione o di manutenzione si intendono:

a) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti in aree a verde già esistenti o relativi ad ampliamenti adiacenti ad aree verdi esistenti;

b) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi mediante realizzazione o adeguamento di impianti di irrigazione di aree verdi private già esistenti;

c) lavori di rifacimento del tappeto erboso di aree verdi private già esistenti;

d) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini storici privati;

e) interventi di ingegneria naturalistica relativi ad aree verdi private già esistenti;

f) realizzazione di verde pensile, tetti verdi e verde verticale in immobili privati già esistenti;

g) interventi straordinari di potatura;

h) lavori di consolidamento delle chiome arboree con criticità rilevanti, comprese indagini statiche per verifica del pericolo di crollo;

i) lavori di tutela, salvaguardia e risanamento degli alberi monumentali;

l) interventi straordinari di difesa da fitopatologie per la salvaguardia dei vegetali.

5. Tra le spese detraibili ai sensi del presente articolo sono comprese anche quelle di progettazione e di manutenzione straordinaria connesse all'esecuzione degli interventi e dei lavori di cui ai commi 3 e 4.
6. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di medesimo importo, nell'anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.
7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi e i lavori di cui al presente articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'unità immobiliare, a condizione che sia una persona fisica. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'unità immobiliare».
2. Le disposizioni dell'articolo 16-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, acquistano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019.

Art. 2.
(Riduzioni tariffarie per la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione degli spazi verdi privati).

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di opere di «sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni di proprietà privata volte a realizzare, ampliare o riqualificare gli spazi verdi, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia delle predette opere, i comuni possono deliberare riduzioni delle tariffe di tributi locali sulla base delle opere effettivamente realizzate.
2. Le delibere che definiscono le agevolazioni tariffarie in favore dei proprietari o dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto delle opere realizzate ai sensi del comma 1 devono comunque garantire la copertura integrale dei costi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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