PDL 2019-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                      Articolo 3-bis  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 4-bis  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                      Articolo 5-bis  
                    Articolo 6    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2019-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 luglio 2019 (v. stampato Senato n. 1374)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(BONISOLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e con il ministro dello sviluppo economico
(DI MAIO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 luglio 2019

(Relatrice: CARBONARO )

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 31 luglio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2019 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 6 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 9 articoli; in termini di commi si è passati dai 16 originari a 25; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile a una finalità di portata in vero assai ampia, quella di adottare misure in materia di beni e attività culturali; il medesimo preambolo specifica inoltre tale finalità generale facendo riferimento alla necessità di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo e di finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; il preambolo non fa invece riferimento alle motivazioni della necessità ed urgenza delle disposizioni dell'articolo 5, che prevede misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020; andrebbe inoltre approfondita la coerenza con tale perimetro delle disposizioni dell'articolo 4-bis, che proroga al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 25 commi complessivi 3 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; il numero complessivo di provvedimenti attuativi previsti è 4, due decreti ministeriali, un regolamento di un'Autorità indipendente e un provvedimento comunale di nomina di un Commissario;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni del testo; in particolare, l'articolo 1, comma 2, capoverso 2-septies, prevede che ciascuna fondazione lirico-sinfonica assuma «con diritto di precedenza» i candidati che alla data di entrata in vigore della disposizioni risultino «vincitori» di procedure selettive precedentemente bandite; al riguardo andrebbe chiarito se con l'espressione «diritto di precedenza» si intenda dire «prima di espletare ulteriori procedure selettive» e se con il termine «vincitori» si intenda impropriamente fare riferimento, oltre che ai vincitori veri e propri anche agli idonei ovvero se oggetto della disposizione siano effettivamente i soli vincitori che, pur vincitori, non hanno potuto perfezionare l'assunzione a causa di provvedimenti di limitazione o blocco delle assunzioni; il successivo capoverso 2-octies stabilisce, al quarto periodo, che le assunzioni previste da parte delle fondazioni siano effettuate nel rispetto del comma 2-sexies nonché di ulteriori requisiti che riproducono però quanto già previsto dal comma 2-sexies e che quindi potrebbero essere espunti; l'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 7, fa riferimento ad una percentuale delle «quote» di opere di produzione italiana mentre, ai sensi dell'articolo 44-ter del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), il termine esatto è «sotto-quota» (rispetto alla quota da riservare alle opere europee); l'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), coordina il testo dell'articolo 44-quater del Testo unico sui media audiovisivi con le modifiche introdotte dall'articolo 3; nel richiamare le disposizioni che prevedono le sotto-quote di produzione italiana dovrebbe però essere mantenuto il riferimento al comma 4 dell'articolo 44-ter, che invece è stato espunto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2, prevede l'adozione di un regolamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico; al riguardo andrebbe approfondita la coerenza con il sistema delle fonti della previsione di un regolamento di un'Autorità indipendente adottato con il parere di specifici ministeri;

l'articolo 5, comma 1, prevede che l'ente Roma Capitale possa nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva alle procedure di lavori e di acquisizioni di servizi e forniture per gli eventi connessi alla manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale; al riguardo andrebbe approfondito se i compiti affidati al Commissario siano assimilabili a quelli per i quali è possibile, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, la nomina di Commissari straordinari statali, poiché in tal caso si sarebbe derogato, peraltro in modo solo implicito, alla procedura di nomina indicata dal medesimo articolo 11 (nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri);

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita all'articolo 3; è stata inoltre trasmessa la dichiarazione di esenzione dall'AIR prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, capoverso 2-septies;

sopprimere, all'articolo 1, comma 2, capoverso 2-octies, quarto periodo, le parole da «e del limite della dotazione organica» fino alla fine del periodo;

sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3, le parole: «di tale quota» con le seguenti: «di tale sotto-quota»;

sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 7, le parole: «delle quote» con le seguenti: «delle sotto-quote»;

aggiungere, all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1, dopo il numero: «3-bis» il seguente: «4».

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, il contenuto dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2, e dell'articolo 5, comma 1.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2019, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020», nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Senato;

rilevato come l'articolo 1, al comma 2, capoverso 2-octies, consenta di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, mediante procedure selettive riservate, in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili, a personale interno alle fondazioni medesime;

richiamato che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico (sentenza n. 153 del 2011);

considerata pertanto l'esigenza di valutare la formulazione del predetto articolo 1, comma 2, capoverso 2-octies, alla luce della giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la quale stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

rilevato, in particolare, come la Corte, con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, abbia, in via generale, evidenziato come il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa;

segnalato inoltre come la Corte, nelle sentenze n. 81 del 2006 e n. 205 del 2006, abbia affermato che le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico», determinandosi altrimenti un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone;

rilevato, più specificamente, come la Corte, facendo riferimento ai princìpi di ragionevolezza efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella sentenza n. 90 del 2012, abbia sancito il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili;

osservato altresì che nella sentenza n. 225 del 2010, la Corte costituzionale ha chiarito che «è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione e che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa»;

segnalato ulteriormente come la sentenza n. 194 del 2002 abbia dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori, affermando che le procedure di riqualificazione in esame confliggono con i princìpi costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti oggetto della procedura di reclutamento, pari a gran parte dei posti disponibili;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, con riferimento all'articolo 1, rilevi la materia «Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, alla competenza legislativa statale, alla quale la Corte costituzionale ha ascritto le iniziative di revisione del settore lirico-sinfonico;

evidenziato come, con riferimento a vari articoli del decreto-legge, rilevino, inoltre, le materie «tutela dei beni culturali» – affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa statale – e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali», affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente;

considerato che, con riferimento all'articolo 4-bis, rileva, anzitutto, la materia «edilizia scolastica» – non menzionata nell'articolo 117 della Costituzione – nella quale, ad avviso della Corte, si intersecano più materie, quali il «governo del territorio», «l'energia» e la «protezione civile», tutte rientranti nella competenza concorrente (sentenze n. 62 del 2013, n. 284 del 2016 e, da ultimo, n. 71 del 2018);

rilevato come, quanto al predetto articolo 4-bis, l'aspetto della «prevenzione antincendio» appaia altresì riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla competenza legislativa statale;

osservato che, per quanto attiene agli articoli 2, 3-bis e 4 rileva, altresì, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato come il nucleo centrale della disciplina recata dall'articolo 5 appaia prevalentemente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

considerato che per taluni dei profili trattati dallo stesso articolo 5 rilevano, altresì, la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, e la materia «governo del territorio», che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 1, comma 2, capoverso 2-octies, primo e secondo periodo, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, secondo la quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione delle disposizioni, nel senso di riportare alla misura massima del 50 per cento (prevista dalla versione originaria del decreto-legge) la percentuale di posti disponibili riservata al personale artistico e tecnico o amministrativo che presta servizio presso fondazioni lirico sinfoniche, nel caso di procedure di assunzione a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico o amministrativo da parte delle medesime fondazioni.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2019, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019, recante «Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020»;

preso atto della necessità di differire ulteriormente il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio;

valutata favorevolmente l'attribuzione a Roma Capitale della facoltà di nomina del commissario straordinario cui affidare l'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture per eventi connessi allo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Roma e assicurare la tempestività degli interventi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2019, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, approvato con modificazioni, in prima lettura, dal Senato;

preso atto che l'articolo 1, intervenendo sul tema dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico sinfoniche, mira a garantire la prosecuzione della loro attività istituzionale e a rilanciare l'intero settore;

considerato che l'intervento si connota dei caratteri di necessità e urgenza, in quanto è volto a dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), che, con riferimento proprio alle fondazioni lirico sinfoniche, ha rilevato il mancato rispetto delle norme europee in materia di contratto a tempo determinato, di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999;

rilevato che, con tale sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che tale clausola osta a una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore;

condivisi i limiti, introdotti dal comma 1 dell'articolo 1, alla possibilità per le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri di tradizione e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo di stipulare contratti a tempo determinato, consistenti nella durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi, e nell'obbligo di indicare la causale che consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche mediante il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche;

preso atto che, sempre sulla base del comma 1 dell'articolo 1, la violazione di tali disposizioni non comporta la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, ma il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e l'obbligo delle fondazioni di recuperare le somme erogate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o a colpa grave;

osservato che il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina applicabile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico sinfoniche, disponendo che il reclutamento del personale avvenga attraverso esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, sulla base dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, opportunamente dettagliate dalla norma medesima, e devolve alla competenza del giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale;

considerate le disposizioni, al medesimo comma 2 dell'articolo 1, volte a prevedere l'adozione delle dotazioni organiche, su proposta delle fondazioni lirico sinfoniche, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, contenute nel CCNL per i complessi artistici e il settore tecnico;

preso atto che il procedimento per l'adozione delle dotazioni organiche è volto a garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità e il conseguimento di adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;

osservato che la proposta della dotazione organica deve recare anche l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ultimo biennio e di quelli in essere alla data della proposta e dei relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo;

preso atto della disciplina transitoria, recata dal medesimo comma 2 dell'articolo 1, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2019, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019, recante «Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020»;

tenuto conto che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono volte a conformare il diritto interno a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 25 ottobre 2018 (causa C-337/17);

considerata l'esigenza di ottemperare tempestivamente alle decisioni della Corte di giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Identico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo approvato dal Senato della Repubblica
___

Testo della Commissione
___

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 59

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 59

All'articolo 1:

All'articolo 1:

al comma 1:

identico;

al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «tecnico ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,», dopo le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» sono inserite le seguenti: «i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche», dopo la parola: «complessivamente» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° luglio 2019» e la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei»;

al capoverso 3-bis, il secondo periodo è soppresso;

al capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: «attraverso il» è inserita la seguente: «puntuale»;

al capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3-bis»;

al comma 2:

al comma 2:

al capoverso 2-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole: «schema tipo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,»;

identico;

al capoverso 2-ter, lettera a), le parole: «convertito con modificazioni, in legge» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

identico;

al capoverso 2-ter, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto»;

identico;

al capoverso 2-ter, lettera c), dopo le parole: «tempo determinato,» sono inserite le seguenti: «stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo»;

identico;

al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, quando» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,»;

identico;

al capoverso 2-septies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

identico;

al capoverso 2-octies, primo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «non superiore al 50» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70», le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e le parole: «di concorso» sono soppresse;

al capoverso 2-octies, primo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e le parole: «di concorso» sono soppresse;

al capoverso 2-octies, secondo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «non superiore al 50» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70», le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e dopo le parole: «al personale amministrativo che» sono inserite le seguenti: «alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»;

al capoverso 2-octies, secondo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e dopo le parole: «al personale amministrativo che» sono inserite le seguenti: «alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

identico.

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

All'articolo 2:

Identico.

al comma 1, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando»;

al comma 2, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando».

All'articolo 3:

Identico.

al comma 1, lettera b):

al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

al numero 3), le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono inserite le seguenti: «da produttori indipendenti»;

al numero 5), capoverso 3-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

al numero 7), capoverso 4-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono aggiunte le seguenti: «da produttori indipendenti»;

al comma 1, lettera c):

al numero 2), capoverso 1-bis, lettere a) e b), le parole: «l'aumento dell'aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b),»;

al numero 5), capoverso 5 , le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

al comma 1, lettera e), numero 2), le parole: «e 44-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 44-quater»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1-bissono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo,»;

al comma 4, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: “di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo”»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “musica registrata,” sono inserite le seguenti: “prodotti dell'editoria audiovisiva,”.

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero”».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 3-bis. – (Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) – 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre”;

c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta”».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2019”;

b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2019”.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 5-bis. – (Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali) – 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “di 10 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 14 milioni di euro per l'anno 2019”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “in favore delle istituzioni” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019”.

2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: “8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale” sono sostituite dalle seguenti: “8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019”».

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali».

Identico.

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Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di beni e attività culturali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure immediate di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

Articolo 1.
(Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Identico:

«2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

«2. Identico.

2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

2-bis. Identico.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico, cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;

b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto;

c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.

c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo.

2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.

2-quater. Identico.

2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese, risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.

2-sexies. Identico.

2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità.

2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità. Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

2-nonies. Identico.

2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.».

2-decies. Identico.».

3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico.

a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;

b) il dodicesimo periodo è soppresso.

4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

4. Identico.

4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 2.
(Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)

Articolo 2.
(Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Identico.

Articolo 3.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema
e audiovisivo)

Articolo 3.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema
e audiovisivo)

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 44-bis:

a) identica;

1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo è innalzata: a) al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse;

2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di almeno la metà» sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;

b) all'articolo 44-ter:

b) identico:

1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;

1) identico;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo è innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere a), b) e c) sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni.»;

3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo è innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere a), b) e c) sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere a) e b) sono soppresse;

4) identico;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;

6) identico;

7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte.»;

7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti.»;

8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione»;

8) identico;

c) all'articolo 44-quater:

c) identico:

1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;

1) identico;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Identico:

a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento dell'aliquota fino al 3 per cento;

a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 3 per cento;

b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento dell'aliquota fino al 4,5 per cento.

b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 4,5 per cento.

1-ter. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-bis è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies, comma 4.»;

1-ter. Identico.»;

3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

3) identico;

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.»;

4) identico;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;

6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

6) identico;

d) all'articolo 44-quinquies:

d) identica;

1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;

e) all'articolo 44-sexies:

e) identico:

1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»;

1) identico;

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter» sono inserite le seguenti: «e 44-quater»; alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 44-quater»; alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;

3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali».

3) identico.

2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico.

a) al comma 3:

1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e» sono soppresse;

2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;

3) alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

4) la lettera d) è abrogata;

b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».

4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico:

0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo»;

a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola «quindici»;

a) identica;

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.»;

b) identica;

4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «musica registrata,» sono inserite le seguenti: «prodotti dell'editoria audiovisiva,».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero ».

Articolo 3-bis.
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre»;

c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta».

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e».

Identico.

Articolo 4-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019»;

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.
(Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020)

Articolo 5.
(Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020)

1. Al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Identico.

2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. È in facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli interventi; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica – laddove compatibili – le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 5-bis.
(Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2019»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore delle istituzioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019».

2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale» sono sostituite dalle seguenti: «8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019».

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonisoli,
Ministro per i beni e le attività culturali
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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