PDL 2007

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2007

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LOLLOBRIGIDA, MELONI, BELLUCCI, ACQUAROLI, BALDINI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di minori e sulle comunità di tipo familiare destinate alla loro accoglienza

Presentata il 22 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che, esaminando lo stato di attuazione dell'istituto giuridico dell'affidamento dei minori, caratterizzato da evidenti criticità e lacune, verifichi l'andamento delle comunità di tipo familiare, soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno fatto emergere un'eccessiva discrezionalità attribuita ai servizi sociali, la sussistenza frequente di situazioni di conflitto di interessi in capo a molti operatori del settore e la mancanza di adeguati ed efficienti strumenti di controllo sull'affidabilità dei soggetti affidatari e sugli standard qualitativi e di servizio delle comunità ospitanti.
La proposta di legge scaturisce dalla necessità di mettere al centro dell'istituto giuridico, come obiettivo primario, la tutela del benessere psico-fisico dei bambini, così come disposto anche dalle finalità della legge 4 maggio 1983, n. 184, successivamente modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che disciplina il «diritto del minore ad una famiglia».
L'affidamento, che dovrebbe costituire una misura temporanea di aiuto e di protezione per i minori in difficoltà, funzionale al mantenimento della relazione con la famiglia d'origine, troppo spesso si trasforma in una soluzione non temporanea, con la conseguenza che non si raggiunge mai la stabilità familiare fondamentale per lo sviluppo del bambino in difficoltà nell'ambito della propria famiglia.
L'istituto dell'affidamento interviene laddove il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, rendendo necessario individuare figure di riferimento per i minori, quali tutori, su segnalazione dei servizi sociali. Il giudice tutelare può nominare gli affidatari del minore, preferibilmente scelti tra famiglie con figli minori o tra persone singole che si siano rese disponibili e abbiano i requisiti per svolgere questa delicata funzione; essi dovranno assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
I recenti fatti accaduti presso i servizi sociali della Val d'Enza, da cui sono scaturite le accuse a carico dei responsabili dei servizi sociali, avrebbero fatto emergere la falsificazione di atti e relazioni relativi alla condizione dei minori all'interno delle famiglie d'origine, allo scopo di allontanare i bambini stessi dalle proprie famiglie e di affidarli ad amici e conoscenti per la corresponsione del contributo mensile alle famiglie affidatarie.
Questa recente vicenda ci riporta, in termini di violenza e abusi sui minori, ai noti fatti avvenuti all'interno della comunità «Il Forteto», che hanno reso necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta estesa sia alle comunità e ai centri cui vengono affidati i minori, sia, soprattutto, alle famiglie affidatarie, monitorando e verificando che i medesimi soggetti affidatari siano in grado di assicurare al minore affidato il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e l'ambiente di cui il minore stesso ha bisogno per il corretto sviluppo della sua personalità.
L'obiettivo della Commissione che la presente proposta di legge intende istituire è, nello specifico, quello di fornire, attraverso un accurato lavoro di inchiesta, indicazioni utili a rendere sempre più efficienti le attività di affidamento di minori nel territorio nazionale, le attività e il funzionamento delle comunità e dei centri a cui vengono affidati i minori e i criteri di scelta, valutazione e controllo delle famiglie affidatarie e del contesto in cui vivono.
Lo scopo della Commissione è, inoltre, quello di individuare eventuali lacune o difetti della legislazione a livello nazionale che hanno permesso che vicende come quelle descritte, di abuso sui minori, accadessero.
Gli abusi e le violenze avvenuti all'interno delle comunità di affidamento di minori richiedono che l'inchiesta della Commissione si estenda sia alle comunità o ai centri cui vengono affidati i minori, sia soprattutto alle famiglie affidatarie.
La legge n. 184 del 1983 è chiara nell'individuare il soggetto che deve disporre l'affidamento del minore: ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 spetta al servizio sociale del luogo in cui il minore risiede disporre l'affidamento consensualmente con i genitori; laddove non sia possibile pervenire a questo accordo, il servizio segnala il caso al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, così da ottenere quanto prima il provvedimento da parte del giudice. Quindi, il tribunale non opera la scelta delle famiglie, anche se dovrebbe monitorare la corretta applicazione di quanto disposto nel decreto di affidamento.
Per questi motivi, alla Commissione è affidato, tra gli altri, il compito di verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono i minori e di effettuare controlli sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità stesse.
Nello specifico, la proposta di legge si compone di sei articoli.
L'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di minori e sulle comunità di tipo familiare destinate alla loro accoglienza, verificando l'applicazione delle norme e delle procedure previste per l'affidamento e la loro efficacia per la tutela dei minori affidati.
L'articolo 2 dispone in merito alla composizione e alla costituzione della Commissione.
L'articolo 3 ne definisce i compiti.
L'articolo 4 circoscrive i poteri e i limiti della Commissione.
L'articolo 5 stabilisce l'obbligo del segreto tra i membri della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione e ogni altra persona che collabora con la stessa.
L'articolo 6 delibera in merito all'organizzazione dei lavori.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione
parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di minori e sulle comunità di tipo familiare destinate alla loro accoglienza, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Alla conclusione dei propri lavori, la Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione e costituzione
della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
2. Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, eletti a scrutinio segreto tra i membri della Commissione. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o accede al turno di ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

Art. 3.
(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare che siano raccolti e resi disponibili, con cadenza annuale, secondo criteri uniformi nel territorio nazionale, a livello nazionale e regionale, dati e informazioni sul numero dei minori destinatari di una misura di allontanamento dalla famiglia d'origine o anche da un solo genitore, nonché sulla durata del collocamento in affidamento familiare, presso comunità o presso altre strutture;

b) verificare l'assenza di conflitti di interesse tra i soggetti e le professionalità del servizio pubblico e del privato sociale coinvolti nei procedimenti di affidamento, anche al fine di individuare eventuali misure di carattere normativo e amministrativo per prevenire i conflitti stessi;

c) formulare proposte per garantire un controllo costante e adeguato sull'operato delle comunità di tipo familiare destinate all'accoglienza dei minori;

d) valutare l'opportunità di prevedere misure per il potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti che dispongono l'affidamento familiare e per l'applicazione di adeguate sanzioni a carico degli essi, in caso di accertate violazioni o negligenze;

e) verificare la rispondenza da parte delle comunità di tipo familiare destinate all'accoglienza dei minori dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308;

f) verificare il corretto impiego dei fondi pubblici destinati alle comunità di tipo familiare nel territorio nazionale, valutando anche la congruità dei costi rispetto alle differenze territoriali;

g) verificare che, nella concreta attuazione delle norme vigenti in materia di protezione dell'infanzia, sia rispettato il diritto primario di ogni minore di vivere all'interno della famiglia d'origine e che l'affidamento familiare sia effettivamente disposto come misura temporanea di supporto alla famiglia per prevenire l'abbandono del minore, valutando l'opportunità di prevedere modifiche alla normativa vigente al fine di escludere che l'affidamento possa superare la durata di ventiquattro mesi;

h) verificare il rispetto, in conformità a quanto sancito dalla circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura in merito ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022, delle disposizioni in materia di incompatibilità dell'incarico di giudice onorario minorile con incarichi rappresentativi o amministrativi nelle comunità di tipo familiare destinate all'accoglienza dei minori e con la partecipazione alla gestione complessiva delle comunità stesse, per tutta la durata dell'incarico, valutando l'opportunità che tale incompatibilità sia estesa anche al coniuge, al convivente o al parente entro il secondo grado con interessi all'interno delle citate comunità;

i) verificare che il curatore del minore sia effettivamente nominato al momento dell'ingresso del minore nelle comunità di tipo familiare destinate all'accoglienza del minore stesso, acquisendo anche dati relativi alle nomine effettuate in momenti diversi.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

1. I membri della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione e ogni altra persona che collabora con la stessa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo di 50.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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