PDL 2006

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2006

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOGLIANI, MOLINARI, MACCANTI, MORELLI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, TOMBOLATO, ZORDAN, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BISA, BUBISUTTI, CAFFARATTO, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, GASTALDI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOLINI, LUCCHINI, PANIZZUT, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, VALBUSA

Disposizioni per la salvaguardia della vita umana e la sicurezza della navigazione nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare

Presentata il 19 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – È ormai indifferibile una proposta di legge che riconosca a tutti gli effetti la necessità di promuovere e di tutelare la sicurezza della navigazione lagunare, con particolare riguardo per il servizio di trasporto pubblico locale svolto in laguna.
Il numero crescente di incidenti verificatisi negli ultimi anni, dovuti alla commistione di diverse tipologie di imbarcazioni (adibite al trasporto pubblico locale, compresi i taxi, al trasporto di merci e materiali, alla tipica attività turistica locale, al diporto anche a scopo commerciale), peraltro talora naviganti in vere e proprie acque ristrette, richiede una specifica e aggiornata regolamentazione che armonizzi i provvedimenti emessi nel tempo dalla competente autorità, che quindi con l'intervento proposto assume assoluto rilievo, soprattutto per garantire – come già avviene per la navigazione marittima – la piena sicurezza dei soggetti coinvolti, siano essi operatori o utenti, tenendo comunque conto delle caratteristiche morfologiche delle acque lagunari che rendono la navigazione nelle stesse del tutto peculiare.
Lo schema adottato è molto semplice e ai proponenti appare l'unico perseguibile data la specificità della materia che coinvolge i vari aspetti della sicurezza della navigazione in laguna, dagli standard certificativi delle unità cui è associato un sistema di accertamento anche in chiave di prevenzione, a quelli costruttivi, dalla protezione antincendio alle dotazioni individuali e ai mezzi collettivi di salvataggio, ai diversi impianti e apparati di bordo. A fronte di un impegno chiaro e preciso a carico dello Stato di promuovere e di tutelare la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale, compresi i servizi di trasporto non di linea in ambiente lagunare e nel territorio nazionale, si prevede che il Governo emani un apposito regolamento di attuazione in materia.
Vista la rilevanza del tema, è auspicabile una celere approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica promuove la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare nel territorio nazionale.
2. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei limiti delle competenze ad esso riconosciute dalla Costituzione, stabilendo in particolare:

a) gli accertamenti e i documenti necessari per la sicurezza della navigazione lagunare;

b) i criteri relativi alla costruzione, alla sistemazione e all'allestimento delle unità destinate alla navigazione lagunare;

c) la dotazione elettrica e motoristica di base delle unità destinate alla navigazione lagunare;

d) le dotazioni nautiche di base;

e) i mezzi e i dispositivi di sicurezza e la loro organizzazione;

f) i mezzi di salvataggio e la loro ubicazione;

g) i criteri per le operazioni di carico e scarico, individuando i relativi mezzi di sollevamento;

h) i requisiti di sicurezza per le persone con mobilità ridotta;

i) le dotazioni radioelettriche;

l) i requisiti per l'eventuale trasporto di autoveicoli e per l'impiego delle unità addette alla navigazione lagunare a fini di rimorchio di altri mezzi nautici;

m) i meccanismi di controllo, le prove di funzionamento e le esercitazioni.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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