PDL 1999

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1999

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

e dal ministro della difesa
( TRENTA )

di concerto con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019

Presentato il 17 luglio 2019

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

1. Finalità

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dell'economia dei due Paesi.
A tale riguardo, si segnala che nel 1998 era stato firmato un Accordo di cooperazione militare con l'Etiopia, che non è però entrato in vigore dal momento che non è stato mai avviato il relativo iter di ratifica, sia a causa del sopraggiunto conflitto con l'Eritrea e del conseguente embargo disposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla vendita e sulla fornitura di armi e di materiale militare di qualsiasi tipo all'Eritrea e all'Etiopia, poi revocato nel 2001 quando l'Eritrea e l'Etiopia hanno firmato un accordo di cessazione delle ostilità, sia perché fu ritenuto carente dal punto di vista della tutela del personale in materia di immunità dalla giurisdizione, non prevedendo alcuna disposizione al riguardo.

2. Contenuto

L'Accordo è composto da un breve preambolo e da 13 articoli.
L'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.
L'articolo 2 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.
L'articolo 3 elenca le aree della cooperazione, in particolare:

le questioni di difesa e sicurezza;

l'educazione militare e l'addestramento nonché l'assistenza tecnica;

la ricerca militare, lo sviluppo e il supporto logistico;

le operazioni di supporto alla pace;

altri campi militari di reciproco interesse delle Parti.

L'articolo 4 prevede le seguenti forme e le modalità di cooperazione:

scambi di visite e di esperienze;

scambi di corsi, conferenze, studi, apprendistato, addestramento e simposi organizzati da istituti di formazione e di addestramento militari;

promozione di conoscenza e capacità nel rispetto della legge nazionale e internazionale relativamente alle questioni della difesa;

operazioni di supporto alla pace;

promozione dei servizi militari di sanità, compresa la ricerca medica;

supporto ad iniziative commerciali, relative ai prodotti per la difesa e ai servizi connessi alle questioni della difesa;

altri campi di interesse comune delle Parti.

L'articolo 5 prevede che le Parti si scambieranno reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'attuazione dell'Accordo.
L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza presso le proprie infrastrutture sanitarie al personale della Parte inviante, se possibile presso le infrastrutture militari. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
L'articolo 7 tratta delle questioni attinenti ai requisiti legali e alla giurisdizione. In particolare, relativamente ai requisiti legali è previsto che le Parti non intraprenderanno alcuna azione contraria agli obblighi internazionali e alle leggi nazionali e internazionali. Inoltre, il personale dello Stato inviante sarà tenuto a rispettare le leggi e gli usi dello Stato ospitante. La Parte ospitante informerà la Parte inviante dei risultati di procedure giudiziarie intraprese in connessione con reati commessi dal personale ospitato contro i cittadini o le proprietà dello Stato ospitante. Infine, si riconosce in generale il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati da questo commessi che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Si precisa, altresì, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se esse sono state già irrogate, non saranno eseguite.
L'articolo 8 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività, nell'ambito dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
L'articolo 9 stabilisce la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa per sostenere altre iniziative commerciali correlate a tale sfera e ad altre aree di interesse reciproco con lo scopo di razionalizzare il controllo sui prodotti con finalità militari e sulle relative procedure. Vengono inoltre previste le modalità di tale cooperazione, in particolare attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico, l'approvvigionamento di equipaggiamento militare nel rispetto delle normative nazionali in materia, e viene altresì previsto l'impegno delle Parti a garantire la tutela dei prodotti intellettuali derivanti dalle attività intraprese sulla base dell'Accordo secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti e degli accordi internazionali in materia. Le Parti si impegnano altresì a fornirsi assistenza e collaborazione, al fine di promuovere la realizzazione di questo Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni da parte delle proprie organizzazioni. Pertanto, l'entrata in vigore di tale Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104 – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo etiope in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
L'articolo 10 i cui contenuti sono stati concordati con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla stipulazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati.
L'articolo 11 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
L'articolo 12 prevede la possibilità di sottoscrivere intese aggiuntive in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso uno Scambio di Note. È stato infine stabilito che i programmi di attuazione che consentiranno l'attuazione dell'Accordo saranno sviluppati e realizzati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con i Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza.
L'articolo 13 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e che sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di pari durata, sino a quando una delle Parti non decida, in qualunque momento, di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso, previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
L'Accordo è stato sottoscritto in due esemplari originali in lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo stesso, che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi (alternativamente in Italia e in Etiopia) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Con riferimento allo svolgimento delle riunioni di cooperazione previste dall'Accordo in Italia, si precisa che le stesse non determineranno oneri aggiuntivi in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale dell'amministrazione della difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione di personale della Controparte alle citate riunioni rimarrà a carico della stessa. Nell'ipotesi dell'invio ad Addis Abeba di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare; un tenente colonnello o maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:

spese di missione:

pernottamento (euro 200 al giorno x 2 persone x 2 notti) = euro 800

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 97,27, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 77,82. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 25,94), poiché l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 51,88. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tabella A allegata alla circolare del Ragioniere generale dello Stato n. 12 del 2010, sull'importo di euro 25,94, eccedente la quota esente di euro 0,23. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 0,36, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 0,12. Sommando tale importo di euro 0,12 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 51,88, si ottiene l'importo di euro 52 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 156. = euro 156

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 92,50, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 74. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 24,67), poiché l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 49,33, che risulta inferiore alla quota esente di euro 51,65; pertanto, la diaria netta di euro 49,33 si moltiplica per 3 giorni e comporta un onere arrotondato di euro 148. = euro 148

Totale spese di missione: = euro 1.104

spese di viaggio:

volo di andata e ritorno (pari a euro 2.000) per 2 persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 100), ai sensi della normativa vigente (euro 2.100 x 2) = euro 4.200

Totale onere spese di viaggio e di missione = euro 5.304

Tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui agli articoli 3 e 4 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate, si precisa che:

l'eventuale richiesta di scambi di esperienza (articolo 4, comma 4.3) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

eventuali scambi nel campo della formazione e dell'addestramento, la partecipazione a corsi, seminari, conferenze, apprendistati e studi (articoli 3, comma 3.2, e 4, comma 4.2), nonché eventuali cooperazioni in altri settori e secondo altre modalità d'accordo tra le Parti (articoli 3, comma 3.5, e 4, comma 4.7), potranno essere svolti qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente e, pertanto, non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (articolo 6, comma 6.1, numero i.) del personale italiano inviato in missione in Etiopia sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'amministrazione;

in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (articolo 6, comma 6.1, numero ii.), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

le eventuali cure di urgenza (articolo 6, comma 6.2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;

in merito all'articolo 8, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'articolo 9, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di procurement con l'Etiopia e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;

qualora, infine, ai sensi dell'articolo 12, vengano introdotti emendamenti o intese supplementari che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dall'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo è dunque pari a euro 5.304 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019.
Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo etiope in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, per il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Stati. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede l'autorizzazione alla ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando quindi compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta delegificazione, poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Allo stato non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento non incide sulla disciplina dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo né vi sono giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di intese tecniche successive.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'amministrazione della difesa.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 6, comma 6.1, numero ii, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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