PDL 1980

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1980

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LOLLOBRIGIDA, VARCHI, RIZZETTO, BUCALO

Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti l'introduzione di reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Presentata il 12 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende introdurre nel nostro ordinamento giuridico i reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli infortuni sul lavoro con esito mortale, le cosiddette «morti bianche», sono di anno in anno in costante aumento. Solo l'anno scorso, tra gennaio e dicembre, le denunce di infortunio pervenute all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono state nel complesso 635.433, ma c'è un margine di incertezza considerevole sugli incidenti non denunciati. Il quadro che emerge dai dati rilevati dall'Osservatorio indipendente morti sul lavoro di Bologna e dall'INAIL non tiene conto di tutti gli incidenti che avvengono nelle zone grigie della manovalanza clandestina, che sfuggono a classifiche e controlli. Per combattere il fenomeno, nel corso del 2017 l'INAIL ha verificato 16.648 aziende di cui l'89,43 per cento è risultato essere fuori norma. In totale, 49.772 lavoratori, di cui 45.802 irregolari e 3.970 in nero, sono stati regolarizzati e le cause di morte sul posto di lavoro sono di natura abbastanza prevedibile: caduta dall'alto, soprattutto in edilizia e schiacciamento da mezzi pesanti in agricoltura. Nel nostro Paese si muore troppo spesso sul lavoro anche a causa dei mancati controlli e dell'inefficace attuazione delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico, la proposta di legge si compone di sette articoli.
L'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 589-quater avente ad oggetto il reato di omicidio per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 590-septies avente ad oggetto le lesioni colpose gravi o gravissime per inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 3 introduce nel codice penale l'articolo 590-octies che reca le definizioni di datore di lavoro e di lavoratore.
L'articolo 4 introduce nel codice penale l'articolo 590-novies in materia di circostanze aggravanti che prevede un aumento di pena qualora la morte o le lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro siano cagionate in violazione dell'articolo 603-bis del codice penale in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
L'articolo 5 reca modifiche al codice penale.
L'articolo 6 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 7, infine, prevede una norma di coordinamento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 589-quater del codice penale in materia di omicidio per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 589-quater(Omicidio per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) – Il datore di lavoro che cagioni per colpa la morte di un lavoratore con violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Il datore di lavoro che, non avendo elaborato un documento sulla valutazione di tutti i rischi ovvero non avendo designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagioni per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui al terzo comma qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.
Salvo quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo, il datore di lavoro che metta a disposizione dei lavoratori attrezzature o strumenti non conformi alle disposizioni dell'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagionando la morte di una persona è punito con la reclusione prevista per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al doppio, ma comunque non superiore ad anni quattordici.
La pena di cui al quinto comma si applica altresì:

a) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui ai titoli III, IV, X-bis e XI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, a chiunque cagioni la morte di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi nei confronti di minori le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo la pena è aumentata se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 590-septies del codice penale in materia di lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-septies(Lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) – Il datore di lavoro che, non avendo elaborato un documento sulla valutazione di tutti i rischi ovvero non avendo designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale è punito con la reclusione da due a quattro anni per le lesioni gravi e da due a sei anni per le lesioni gravissime.
La pena di cui al secondo comma si applica al datore di lavoro che in violazione del titolo VIII, capi I, II, IV, del titolo IX, capi I, II e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui al terzo comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.
Salvo quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo, il datore di lavoro che metta a disposizione dei lavoratori attrezzature o strumenti non conformi alle disposizioni dell'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagionando lesioni personali gravi o gravissime a una persona è punito con la reclusione prevista per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al doppio, ma comunque non superiore ad anni quattordici. La pena di cui al quinto comma si applica altresì:

a) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui ai titoli III, IV, X-bis e XI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi nei confronti di minori le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo la pena è aumentata se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 590-octies del codice penale in materia di definizione di datore di lavoro e di lavoratore)

1. Dopo l'articolo 590-septies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-octies – (Definizione di datore di lavoro e di lavoratore) – Ai fini degli articoli 589-quater e 590-septies, si intende per:

a) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore che esercita poteri decisionali e di spesa. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione secondo l'ambito funzionale e l'organigramma degli uffici, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;

b) lavoratore: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, presta un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, il socio lavoratore di cooperativa o di società e l'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 590-novies del codice penale in materia di circostanze aggravanti)

1. Dopo l'articolo 590-octies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-novies – (Circostanze aggravanti) – Nei casi previsti dagli articoli 589-quater e 590-septies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata fino a due terzi».

Art. 5.
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, del codice penale»;

b) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale».

Art. 7.
(Norma di coordinamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i richiami ai reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, si intendono riferiti ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale, introdotti dalla presente legge.

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