PDL 1977

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1977

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata DADONE

Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 12 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – Affrontando una questione oggetto di dibattito ormai da molto tempo, la presente proposta di legge – che, infatti, riprende nelle linee generali l'atto Senato n. 1319 della XVI legislatura – prevede modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, nelle parti concernenti le modalità di elezione e di votazione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.
Sono sorte nuovamente in modo prepotente, ma non sono affatto nuove, forti critiche al perdurante sistema «castale» che inquinerebbe le decisioni in ordine alle elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e, dunque, le decisioni e l'operato del Consiglio stesso.
Ciò rischia di minare alle fondamenta l'intero ordine giudiziario. È interesse di tutti, in primis dell'ordine stesso, eliminare il dubbio di un operato non limpido e non sereno, in quanto asservito a logiche di «appartenenza».
Una delle critiche sollevate riguarda proprio il sistema vigente in ordine alle modalità di elezione del Consiglio che, basato su collegi unici nazionali nell'ambito di un sistema proporzionale, rischia di favorire la nascita di «correnti» e di «forze» interne al corpo giudiziario.
Applicato in questo ambito, il sistema elettorale proporzionale non sembra il più idoneo a garantire l'autonomia, l'indipendenza e la serenità di giudizio, imprescindibili per l'operato e lo scopo a cui il corpo giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura sono chiamati.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, muovendosi e rimanendo nell'ambito e nell'alveo delle disposizioni dell'articolo 104 della Costituzione, propone un sistema di selezione che, per l'elezione dei magistrati che andranno a comporre il Consiglio superiore della magistratura, prevede sedici collegi uninominali maggioritari a turno unico di votazione, determinati nel modo seguente: a) due collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) tre collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) undici collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
L'articolo 3, conseguentemente, prevede non più un ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, ma un ufficio elettorale di collegio con sede presso la corte di appello del capoluogo di collegio.
Gli altri articoli modificano, conseguentemente, le modalità tecniche di voto. In particolare, è disposto espressamente che sulla scheda da utilizzare per esprimere il proprio voto siano indicati solo il nome e il cognome del candidato, senza, dunque, qualsiasi segno della sua appartenenza.
L'articolo 7 prevede una delega al Governo per la costituzione e la definizione dei sedici collegi e l'articolo 8 stabilisce che la nuova disciplina introdotta dalla presente proposta di legge non si applica al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data della sua entrata in vigore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«2. L'elezione si effettua in sedici collegi uninominali maggioritari a turno unico di votazione così determinati:

a) due collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) tre collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) undici collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Art. 2.

1. All'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «nomina l'ufficio elettorale di collegio con sede presso la corte di appello del capoluogo di collegio»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «all'ufficio centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio elettorale di collegio» e le parole: «venticinque» e «cinquanta » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «quindici»;

2) al secondo periodo, le parole: «in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23» sono soppresse;

3) al terzo periodo, sono aggiunte, infine, le parole seguenti: «e che la candidatura è stata presentata in un unico collegio»;

c) al comma 4, le parole: «l'ufficio centrale elettorale accerta» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio elettorale di collegio accerta»;

d) al comma 5, le parole da: «L'elenco» fino a: «è inviato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli elenchi dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, sono immediatamente pubblicati nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura; l'elenco dei candidati del collegio di votazione è inviato»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano nel seggio del tribunale di Roma»;

f) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. I magistrati fuori ruolo votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale aveva sede l'ufficio al quale appartenevano prima della loro uscita dal ruolo».

Art. 3.

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – (Votazioni) – 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve una scheda per il relativo collegio elettorale. Sulla scheda sono riportati esclusivamente i nomi e i cognomi dei candidati, senza alcun simbolo identificativo.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato.
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
5. Sono nulle le schede che recano segni che rendono il voto riconoscibile.
6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione del voto.
7. I seggi elettorali e l'ufficio elettorale di collegio presiedono alle operazioni di voto. L'ufficio elettorale di collegio trasmette i risultati alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6.
8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione elettorale di collegio».

Art. 4.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – (Scrutinio e assegnazione dei seggi)1. La commissione elettorale di collegio provvede allo scrutinio aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo il voto espresso; determina il totale dei voti validi per ciascun candidato.
2. È dichiarato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano di età.
3. Per sostituire il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura, entro un mese, sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio divenuto vacante nel relativo collegio. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30».

Art. 5.

1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – (Contestazioni)1. I seggi elettorali, l'ufficio elettorale di collegio e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. L'ufficio elettorale di collegio e la commissione centrale elettorale provvedono a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.
3. Dopo la proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio elettorale di collegio, ciascun candidato non proclamato eletto può, entro sette giorni, ricorrere alla commissione elettorale centrale che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.
4. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali».

Art. 6.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali relativi all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

b) gli elettori di ciascun collegio non possono essere superiori di più di un terzo rispetto alla media complessiva degli elettori per collegio. Tale media si ottiene dividendo il numero totale degli elettori per il numero dei collegi.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e lo trasmette alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contestualmente all'approvazione in sede di Consiglio dei ministri, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
3. Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate alla legge 24 marzo 1958, n. 195, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge.

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