PDL 1976

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1976

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ROTTA

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui ai commi 790 e 791 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Presentata l'11 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – Con i commi 790 e 791 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), è stato introdotto nel nostro sistema un importantissimo strumento di tutela per le donne e in generale per le vittime di violenza: il «“Percorso di tutela delle vittime di violenza”, con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking)». Si tratta di un percorso di protezione, di una nuova modalità di accesso e di presa in carico da parte delle strutture ospedaliere con la finalità di tutelare le vittime «vulnerabili», cioè quelle vittime di reati violenti e di abuso della persona affinché siano tempestivamente apprestate in loro favore forme di assistenza.
La misura, oltre che ad apprestare una forma di tutela per le vittime, è al contempo funzionale all'acquisizione di elementi utili per risalire al responsabile dei reati.
Tale strumento di tutela fu introdotto in attuazione dei princìpi della direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in attuazione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
In seguito, proprio in attuazione dell'articolo 1, commi 790 e 791, della citata legge n. 208 del 2015 furono adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, le linee guida nazionali per l'assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono ai pronto soccorso, che individuano e delineano un percorso dedicato, con l'obiettivo di garantire alle donne un'assistenza adeguata e una presa in carico a partire dal triage infermieristico e fino all'accompagnamento e all'orientamento ai servizi pubblici e privati dedicati presenti nel territorio di riferimento.
Per completare il quadro è quindi necessario prevedere l'istituzione di un Osservatorio e un costante monitoraggio nazionale, sulla base dei dati raccolti dalle singole aziende sanitarie locali e ospedaliere, al fine di dare attuazione alle citate linee guida.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del percorso di tutela delle vittime di violenza)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di monitorare il percorso di protezione all'interno delle aziende sanitarie locali e ospedaliere di tutela delle persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, di maltrattamenti o di atti persecutori (stalking), di cui all'articolo 1, commi 790 e 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del percorso di tutela delle vittime di violenza, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute che, con il decreto di cui al comma 1, nomina i componenti e definisce le modalità organizzative e di funzionamento.
3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese.

Art. 2.
(Funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio, sulla base dei dati raccolti dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere in materia di soccorso e di assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, in conformità a quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, svolge le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base dei dati raccolti, una banca dati nazionale volta al monitoraggio del soccorso e dell'assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;

b) predispone una relazione annuale sulla base dei dati raccolti sull'attuazione dei commi 790 e 791 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che trasmette alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno;

c) individua, sulla base dei dati raccolti, le criticità del percorso di tutela delle donne vittime di violenza e provvede all'elaborazione di proposte finalizzate a renderlo operativo e omogeneo in tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di garantire effettivamente alle donne un'assistenza adeguata e una presa in carico a partire dal triage infermieristico e fino all'accompagnamento e all'orientamento ai servizi pubblici e privati dedicati presenti nel territorio di riferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministro della salute, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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