PDL 1975

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1975

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
VARCHI, BUCALO, BELLUCCI

Disposizioni per il riconoscimento dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività di assistenza e cura a familiari disabili o affetti dal morbo di Alzheimer

Presentata l'11 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si prefigge di riconoscere la rilevanza sociale del lavoro di cura e assistenza prestato, in ambito familiare, in favore delle persone diversamente abili con totale e permanente inabilità lavorativa, la cui gravità sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e delle persone affette dal morbo di Alzheimer. Tale attività di cura assume un assoluto rilievo e registra una notevole diffusione sociale, se si considera che, dai dati rilevati dall'ISTAT, risulta che un'elevatissima percentuale di persone con disabilità vive con la famiglia di origine, che costituisce tutt'oggi il luogo nel quale queste sono assistite prevalentemente ed in modo continuativo, sia pur con notevoli oneri, economici ma non solo, a carico dei conviventi che se ne prendono cura. Spesso, infatti, la cura e l'assistenza ai disabili gravi costituiscono per i familiari non solo un impegno volontariamente assunto per ragioni affettive, ma anche una necessità dovuta a condizioni economiche non abbastanza agiate da poter consentire loro di avvalersi di professionisti del settore, il cui compenso è di entità considerevole.
All'impegno del lavoro esterno, per i familiari dei diversamente abili si aggiunge quindi l'onere della prestazione del lavoro quotidiano di cura e assistenza, che richiede un impegno e determina un logoramento e uno stress fisico e psicologico di notevole portata di cui deve essere riconosciuta l'equiparazione ai lavori usuranti. Lo stesso vale per i familiari che si prendono cura degli ammalati di Alzheimer.
Ciò detto, la presente proposta di legge intende prevedere la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici che assistono una persona disabile con invalidità pari al 100 per cento all'interno della famiglia, ossia una persona che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (assistenza già prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104), oppure una persona affetta dal morbo di Alzheimer, di accedere al prepensionamento, purché il beneficiario di tale prepensionamento sia un parente o un affine entro il secondo grado della persona assistita e ricopra il ruolo di referente unico per l'assistenza.
L'anticipo pensionistico è previsto nella misura di tre mesi per ogni anno di assistenza prestata al soggetto disabile o affetto dal morbo di Alzheimer. Al fine di assicurare l'effettività della prestazione dell'attività di assistenza e cura che costituisce il presupposto per il riconoscimento del diritto al prepensionamento, il comma 3 dell'unico articolo della presente proposta di legge prevede che, qualora il beneficiario del prepensionamento abbia senza giustificato motivo cessato l'attività di assistenza e cura in favore della persona assistita, è disposta la riduzione del 30 per cento dell'importo totale della pensione, a partire dalla data di cessazione dell'attività.
La presente proposta di legge intende quindi attuare sia la finalità di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in base al quale lo Stato garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia dei disabili, ne promuove l'integrazione in tutti gli ambiti della vita, dalla società alla famiglia, alla scuola, così come nel lavoro, favorendo ove possibile una serie di interventi, prestazioni, servizi, azioni mirate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, oltre che alla tutela giuridica ed economica), sia i princìpi garantiti dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che prevedono l'obbligo in capo allo Stato di rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che prestano attività di assistenza e cura, con carattere di continuità, in favore di familiari con inabilità lavorativa permanente, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e che necessitano di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, o in favore di familiari affetti dal morbo di Alzheimer il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di tre mesi per ogni anno di svolgimento della predetta attività. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di benefìci per le attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica a un solo familiare, tra i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado, della persona assistita; il beneficiario deve costituire la figura di riferimento unica per l'attività di assistenza e cura.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di colui che, essendo stato ammesso al beneficio di cui al comma 1, abbia senza giustificato motivo cessato l'attività di assistenza e cura in favore della persona disabile o affetta dal morbo di Alzheimer è disposta la riduzione del 30 per cento dell'importo totale della pensione, a partire dalla data di cessazione dell'attività.

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