PDL 1968

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo II
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo III
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                Capo IV
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1968

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FORNARO, BERSANI, ROSTAN, SPERANZA, STUMPO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina

Presentata il 10 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – L'agricoltura contadina, che rappresenta una delle espressioni più significative dell'agricoltura familiare riferita alle aziende di piccole dimensioni, è una forma antica di coltivazione dei campi e di allevamento degli animali che ha rischiato di scomparire a causa della concorrenza dell'agricoltura industriale e intensiva.
Oggi l'agricoltura contadina suscita un rinnovato interesse in chi vorrebbe tornare alla terra e nei consumatori più esigenti e attenti alla qualità degli alimenti. Esiste ancora un'agricoltura dimensionata sul lavoro contadino e sull'economia familiare, orientata all'autoconsumo e alla vendita diretta; un'agricoltura di basso o di nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere, ecologia e solidarietà. Questa agricoltura, che rischia di essere invisibile per i grandi numeri dell'economia, è, però, irrinunciabile per mantenere fertile e curata la terra, soprattutto nelle zone collinari, di montagna e nelle zone economicamente svantaggiate e marginali.
L'agricoltura contadina, in quanto fenomeno che, evolvendosi costantemente, ha accompagnato l'esistenza umana fin da epoche antichissime, non può essere considerata solo un'attività economica, ma va intesa come una vera e propria dimensione di vita complessa e integrata, di interazione con gli ecosistemi, di gestione dei territori, di espressione di realtà socio-culturali, le cui valenze e ricadute collaterali sono da un punto di vista economico, sociale e culturale almeno altrettanto rilevanti del suo aspetto strettamente produttivo.
Il 18 dicembre 2018 l'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato la Dichiarazione sui diritti dei contadini e dei lavoratori in aree rurali (United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas). L'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU costituisce un importante contributo agli sforzi della comunità internazionale di promuovere l'agricoltura familiare e contadina. La Dichiarazione sui diritti dei contadini e dei lavoratori in aree rurali ha lo scopo di proteggere i diritti di tutte le popolazioni rurali e di migliorarne le condizioni di vita, rafforzarne la sovranità alimentare, la lotta contro il cambiamento climatico e la conservazione della biodiversità.
La presente proposta di legge si inserisce nel solco segnato dall'ONU, con l'obiettivo di inserire il fenomeno dell'agricoltura contadina in una precisa cornice normativa, riconoscendole, quali elementi principali, la custodia della terra come bene comune dell'umanità, il presidio della biodiversità dell'ambiente e la funzione di contrasto allo spopolamento delle aree interne dell'Italia.
L'agricoltura e il territorio sono un binomio imprescindibile, che fonda le sue radici negli aspetti più tradizionali del comparto agricolo. Sebbene l'agricoltura italiana abbia modificato profondamente il suo assetto produttivo, innovando e diversificando nel tempo il risultato finale della sua produzione, il legame con il territorio è l'elemento che rimane invariato.
Il paesaggio agrario è frutto dell'azione continua dell'uomo, che ha modificato il territorio per adattarlo alle proprie esigenze, legate, in primo luogo, ai bisogni alimentari. Nelle diverse fasi storiche, le esigenze dettate dai mutamenti di ordine sociale, tecnologico ed economico e la conformazione dei luoghi hanno prodotto assetti paesaggistici diversi, caratterizzati ciascuno da una diversa combinazione di elementi morfologici, insediativi e colturali.
L'attività agricola ha subito negli ultimi decenni una profonda ristrutturazione. Tali modifiche sono avvenute sotto la spinta di politiche agricole definite a livello europeo e orientate a sostenere inizialmente la produzione e, successivamente, altri aspetti dell'attività agricola, una volta ristabilito l'equilibrio tra i consumi, da una parte, e la produzione, dall'altra. In particolare, oggetto del sostegno delle politiche sono stati il reddito, il mantenimento sul territorio dell'azienda agricola, quale garante della presenza di un tessuto rurale socialmente vivo, nonché il rispetto dell'ambiente, ottenuto mediante l'adozione di pratiche agricole che possono ridurre le pressioni esercitate su di esso.
Nell'ambito dei diversi agrosistemi presenti in Italia, si possono individuare differenti orientamenti quali: le imprese totalmente inserite nel mercato agroindustriale (alta intensità di capitali e di tecnologia, filiera commerciale, aree a forte reddito); le aziende di ridotta dimensione economica e fisica, che producono con alta intensità di lavoro e bassa capitalizzazione, per mercati di prossimità, ma, talvolta, anche nazionali ed esteri; le piccole aziende di autoconsumo e con limitata vendita diretta (bassa intensità tecnologica e scarsi o assenti capitali in territori considerati marginali).
In Italia, il numero di aziende agricole rilevate nell'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (6° Censimento generale dell'agricoltura. Atlante dell'agricoltura italiana al 2010) è pari a 1.620.884. In termini assoluti la maggior parte delle aziende è concentrata nelle regioni del Mezzogiorno; in particolare, la Puglia, la Campania, la Calabria e la Sicilia sono le prime quattro regioni dove, complessivamente, è stato rilevato quasi il 48 per cento delle aziende agricole italiane.
Il valore della produzione agricola nazionale ammonta a circa 50 miliardi di euro, prodotti principalmente al Nord da Lombardia (7,4 miliardi), Emilia-Romagna (6,4 miliardi) e Veneto (5,5 miliardi), mentre tra le isole spicca la Sicilia (4,3 miliardi).
Dall'ultimo censimento dell'agricoltura emerge che le aziende con un reddito lordo inferiore a 10 mila euro sono 1.086.000 pari al 67 per cento, le aziende intermedie (tra 10 mila e 20 mila euro) 225.000 pari al 14 per cento, le imprese (oltre 20 mila euro) 310.000 pari al 19 per cento, (di cui il 70 per cento inferiore a 100 mila euro e 30 per cento superiore a 100 mila euro).
Secondo i dati dell'Eurostat le aziende agricole europee sono tendenzialmente di piccole dimensioni: il 65 per cento di esse ha meno di 5 ettari di terreno.
L'agricoltura contadina resta il cardine da un punto di vista economico dell'agricoltura europea e italiana (almeno 800.000 aziende in Italia). In termini di occupazione, le aziende italiane con oltre dieci unità lavorative annue sono meno del 3 per cento e producono poco più del 5 per cento della produzione totale.
Alle realtà censite andrebbero aggiunte le autoproduzioni delle innumerevoli pratiche di «agricoltura informale», che forniscono prodotti alimentari per l'autoconsumo e lo scambio non monetario a tutt'oggi non stimati. Le caratteristiche indicate rappresentano una specificità italiana, che fotografa l'esistenza di un considerevole numero di aziende agricole ancora presenti, seppure in diminuzione, e diffuse in ogni angolo del nostro territorio, non riscontrabili in altri Paesi europei e che, secondo i dati Istat, costituiscono lavoro per oltre 3,5 milioni di persone.
L’«agricoltura informale» rappresenta un importantissimo patrimonio di grande ricchezza e biodiversità delle produzioni agricole. Questa presenza capillare è, ancora oggi, il presidio più sicuro per la salvaguardia dei territori montani e collinari al cui interno si svolgono processi e funzioni agro-sociali che risultano essere insostituibili per l'ambiente e la società.
La superficie totale dell'Italia è di poco più di 300.000 chilometri quadrati, con solo il 22 per cento di pianura, il resto montagne (35 per cento) e zone collinari (42 per cento). La superficie agricola totale (SAT) era nel 1961 l'88 per cento della superficie totale, nel 1982 era scesa al 75 per cento, nel 2010 si era ridotta al 56 per cento. Le terre per l'agricoltura spariscono e non torneranno più. Le agricolture contadine, in virtù del loro radicamento col territorio sono in grado, se valorizzate e riconosciute, di praticare un altro sistema di produzione agroalimentare più sostenibile ed etico, ma soprattutto sono ancora un argine alla ricostituzione dei latifondi e di conseguente speculazione edilizia e consumo di suolo agricolo fertile.
L'agricoltura contadina è un'agricoltura di basso impatto ambientale, in quanto prevede colture diversificate, l'impiego ridotto della chimica e dei pesticidi, la costante riduzione del consumo di petrolio, la commercializzazione dei prodotti tramite contatti diretti con i consumatori. L'agricoltura di dimensione contadina contribuisce, inoltre, alla difesa della campagna, delle zone montane altrimenti abbandonate, al mantenimento della biodiversità e degli equilibri idrogeologici in zone marginali e alla valorizzazione del paesaggio agricolo nel suo complesso.
L'agricoltura familiare è così definita dalla FAO: «L'agricoltura familiare è un mezzo di organizzazione della produzione agricola, forestale, ittica, pastorale e di acquacoltura che è gestito e messo in opera da una famiglia e che si basa prevalentemente su lavoro familiare, sia maschile che femminile. La famiglia e l'azienda sono collegate, co-evolvono e combinano funzioni economiche, ambientali, riproduttive, sociali e culturali». Ciò che è rilevante per una definizione di agricoltura familiare dal punto di vista economico è la coincidenza fra l'unità di produzione (l'impresa agricola) e l'unità di consumo e di allocazione delle risorse personali (la famiglia).
Le agricolture contadine sono qui individuate come modello agricolo. Esse possono essere:
agricoltura di piccola scala: si fonda sulla dimensione aziendale e acquista significato variabile secondo i contesti produttivi, non definisce gli aspetti qualitativi delle produzioni (gestione, lavoro, capitali, intensità, tecnologia, sostenibilità), non comprende le attività extragricole e non interpreta adeguatamente le realtà aziendali in cui tutto o parte delle attività e delle risorse sono di proprietà collettiva;
agricoltura locale, a chilometro zero: indica un riferimento territoriale di produzione o commercializzazione, senza individuarne gli aspetti qualitativi e le strutture produttive;
agricoltura familiare: comprende in modo più articolato diversi aspetti connessi con le agricolture contadine, sulla base di due parametri oggettivi: la proprietà e il lavoro.
Esistendo, in Italia, tanti modelli agricoli, si rendono necessarie misure adeguate e diversificate che prendano in considerazione le diverse realtà produttive agricole, dandone una definizione legislativa che ristabilisca princìpi di equità sociale e garantisca una migliore gestione del territorio e il mantenimento della biodiversità agraria e spontanea.
È, quindi, fondamentale il riconoscimento delle agricolture contadine come modello socio-economico, attraverso provvedimenti specifici e un adeguamento delle norme attualmente vigenti.
Se consideriamo l'agricoltura contadina non come qualcosa destinato a rimanere «di nicchia» (e magari pian piano a scomparire del tutto), ma un'alternativa, radicale ma credibile, per il modello agricolo del nostro Paese, qualcosa che auspicabilmente molte persone, molti giovani possano vedere come un'opzione possibile per il lavoro di cui vivere e un modello valido e sostenibile di gestione dei territori e degli ecosistemi, è necessaria una legge che riconosca le sue peculiarità e permetta di diffonderle.
Il riconoscimento dell'esistenza in Italia di una pluralità di modelli agricoli richiede di definire un progetto complessivo, integrando il quadro istituzionale, nel quale l'agricoltura contadina sia pensata come progetto sociale ed economico complessivo e sostenuta nell'insieme delle sue pratiche con interventi congiunti e coordinati di politiche pubbliche a suo favore.
Da tempo si avverte la necessità di una legge che salvaguardi i piccoli sistemi produttivi consolidati da tradizioni locali e che permetta ai contadini e alle aziende contadine di lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di loro produzione.
Gli interventi previsti dalla presente proposta di legge sono rivolti al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione dell'agricoltura contadina attraverso l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione al registro delle aziende contadine. Inoltre, vengono introdotte misure atte a incentivare e supportare la presenza e la pratica delle agricolture contadine con:
norme di semplificazione sulla produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, finalizzate anche all'adozione, da parte degli enti locali, di disposizioni di semplificazione riguardanti la lavorazione, la trasformazione e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale;
norme di semplificazione per i requisiti urbanistici, edilizi e igienici dei locali;
norme di riconoscimento del lavoro prestato gratuitamente in favore delle aziende contadine iscritte al registro;
l'agevolazione e la semplificazione dell'accesso ai terreni, facendo delle zone rurali, in particolare quelle ubicate nelle aree interne e in quelle considerate marginali, territori di sperimentazione consistente nella lotta alla desertificazione attraverso i registri regionali dei terreni e le associazioni fondiarie;
l'istituzione di organismi regionali di monitoraggio e di verifica delle innovazioni previste dalla presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ, DEFINIZIONI E REGISTRO

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, come definita dall'articolo 2.
2. La Repubblica, in coerenza con la Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 della Costituzione, dalla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e dalle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, custodisce la terra quale bene comune dell'umanità, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità del prodotto.
3. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati.
4. La Repubblica garantisce il diritto alla terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine; sostiene l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari; valorizza il legame tra aziende contadine, economia e territorio.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per agricoltore contadino colui che esercita, in forma singola o associata, attività agricola su piccola scala, per la sussistenza o per il mercato, utilizzando, in modo maggioritario, il lavoro familiare o domestico.
2. Ai fini della presente legge, per agricoltura contadina si intende l'attività svolta dall'agricoltore contadino che:

a) conduce direttamente il fondo, detenuto a titolo di proprietà, di locazione, di concessione o di comodato d'uso, anche in collaborazione con le aziende contadine iscritte al Registro di cui all'articolo 3;

b) nella conduzione del fondo si avvale dell'apporto dei familiari e dei soci lavorativi, che deve essere prevalente rispetto a quello di lavoratori stagionali e di dipendenti;

c) tutela e promuove la biodiversità attraverso l'utilizzo di modelli agronomici conservativi e sostenibili in grado di minimizzare l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione, attraverso la conservazione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche e biodinamiche;

d) pratica la vendita diretta dei prodotti primari e trasformati direttamente, anche nei locali dell'abitazione familiare, presso mercati contadini, circuiti di filiera corta, dettaglianti locali e gruppi di acquisto solidale ovvero tramite piattaforme on- line. In caso di vendita di prodotti trasformati, questi sono ottenuti con materie prime provenienti dal fondo ad eccezione dei prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi, quali sale, pepe, zucchero e spezie ovvero di altri conservanti tipici delle tradizioni locali;

e) in caso di pratica dell'allevamento, questo è da intendersi di animali situati all'aperto ovvero condotti al pascolo nei mesi accessibili, con esclusione di forme intensive di stabulazione fissa.

3. Ai fini della presente legge, per terreni incolti o abbandonati si intendono i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione d'uso.

Art. 3.
(Registro delle aziende contadine)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire il Registro delle aziende contadine aventi la sede principale nei rispettivi territori, di seguito denominato «Registro». Possono essere iscritte al Registro le aziende contadine, senza limiti minimi di superficie coltivata e indipendentemente dalla categoria professionale agricola del titolare, che esercitano l'attività di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'iscrizione al Registro è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del titolare dell'azienda contadina del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. L'iscrizione è condizione indispensabile per la fruizione, da parte delle aziende contadine, delle agevolazioni previste dalla presente legge.
3. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non sussistenza ovvero la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 2, l'iscrizione al Registro è revocata d'ufficio e può essere nuovamente chiesta dall'interessato una sola volta.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE

Art. 4.
(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo emana, con proprio decreto, nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, linee guida finalizzate all'adozione, da parte degli enti locali, di disposizioni di semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina nell'ambito della filiera corta e della produzione locale.
2. Le linee guida di cui al comma 1 individuano i limiti qualitativi e quantitativi di produzione, nonché i requisiti delle strutture e degli strumenti utilizzati, applicando i concetti di flessibilità e di responsabilità dell'agricoltore, entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Le aziende contadine iscritte al Registro che adeguano la produzione e la trasformazione dei prodotti agricoli alle norme di semplificazione adottate ai sensi del comma 1 possono vendere i medesimi prodotti confezionati, pronti per la vendita, in forma diretta, in tutto il territorio nazionale e, in caso di un unico passaggio di intermediazione, in misura prevalente nel territorio locale.
3. Le aziende contadine iscritte al Registro sono esonerate dagli obblighi vigenti sull'etichettatura dei prodotti aziendali, purché siano chiaramente ed esplicitamente indicati il produttore, la sede di produzione, il numero di iscrizione al Registro, gli ingredienti del prodotto confezionato, l'eventuale quantità di prodotto di provenienza non aziendale, nonché la data di confezionamento e di scadenza e che sia riportata la dicitura «prodotto da azienda iscritta al Registro delle aziende contadine».
4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, è consentita la trasformazione delle materie prime di prevalente produzione propria delle aziende iscritte al Registro per la preparazione e il confezionamento dei seguenti prodotti:

a) confetture e conserve;

b) miele;

c) frutti in guscio;

d) erbe officinali, erbe spontanee selvatiche, castagne, funghi e zafferano;

e) legumi;

f) latte;

g) uova;

h) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale;

i) frutta e ortaggi;

l) vino e olio;

m) pane e affini;

n) carne, con limiti di numero di capi.

5. Ai fini di cui al comma 4 è consentito l'utilizzo dei seguenti ingredienti volti alla conservazione del prodotto: sale, pepe, zucchero, spezie, olio, aceto e simili.

Art. 5.
(Requisiti urbanistici, edilizi e igienici dei locali)

1. I requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui all'articolo 4 sono quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione del comune in cui ha sede l'azienda contadina. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter venire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.
2. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e alla tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti, purché le rispettive lavorazioni avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.
3. I locali adibiti al deposito devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e di manutenzione. I locali adibiti al deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con l'allevamento.
4. I locali adibiti alla vendita diretta devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali adibiti alla vendita possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
5. La vendita può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi le amministrazioni competenti si possono avvalere degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 6.
(Lavoro prestato gratuitamente)

1. Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende contadine iscritte al Registro è equiparato al volontariato, salvo i casi in cui siano utilizzate scale o macchine e attrezzature elettriche o a motore. In caso di scambio di prestazione lavorativa tra soggetti conduttori di aziende contadine iscritte al Registro da almeno tre anni non si applicano le limitazioni di cui al precedente periodo.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel settore agricolo, in parziale deroga a quanto disposto dal comma 2, gli agricoltori contadini che, nello svolgimento dell'attività agricola stagionale, si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 230-bis del codice civile, sono tenuti alla sola comunicazione agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti le modalità e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo».

Art. 7.
(Misure di sostegno)

1. Nell'ambito dei rispettivi piani di sostegno all'agricoltura nonché dei programmi operativi interregionali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono specifiche misure in favore dell'agricoltura contadina e, in particolare, delle aziende contadine iscritte al Registro, e individuano, tra l'altro, misure economiche agevolative per la costruzione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività contadina con procedure semplificate per le strutture in bioedilizia.

Capo III
LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE DEI TERRITORI RURALI ATTRAVERSO L'AGRICOLTURA CONTADINA

Art. 8.
(Norme per la tutela della terra e il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati)

1. Al fine di trasformare le zone rurali, in particolare quelle ubicate nelle aree interne e in quelle considerate marginali, in territori di sperimentazione consistente nella lotta alla desertificazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle finalità, alla programmazione e alla pianificazione socio-economica in forma integrata ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare completa attuazione alla legge 4 agosto 1978, n. 440, al fine di recuperare i terreni incolti o abbandonati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dei criteri indicati dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, provvedono al censimento e alla classificazione, anche cartografica, degli spazi e degli edifici o fabbricati rurali sulla base di caratteristiche riconosciute tendenzialmente omogenee.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coinvolgimento degli enti locali, redigono piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende contadine nei rispettivi territori.
5. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione le aziende contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti.

Art. 9.
(Registri regionali dei terreni)

1. Al fine di agevolare la ricognizione e il recupero dei terreni abbandonati, di promuovere l'insediamento di nuove attività agricole, di valorizzare il patrimonio agro-forestale, di limitare il consumo di suolo e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali, le regioni possono istituire registri regionali dei terreni.
2. I registri regionali dei terreni hanno l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali e infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di assegnazione degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
3. Le regioni inseriscono nei registri regionali dei terreni le terre agricole e a vocazione agricola abbandonate, le terre agro-forestali, le aziende agricole e i manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per la locazione o la concessione in comodato d'uso, anche gratuito.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di formazione e gestione dei registri regionali dei terreni, garantendo il coinvolgimento delle associazioni agricole locali.
5. I registri regionali dei terreni comprendono:

a) i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge n. 440 del 1978 o delle leggi regionali di attuazione;

b) i terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti da essi controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole di proprietà dei medesimi;

c) i terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà delle province o dei comuni nonché le aziende agricole, i fabbricati rurali e i terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nei registri regionali dei terreni;

d) i terreni agricoli e a vocazione agricola nonché i terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti nel territorio regionale, per i quali è stata fatta domanda di inserimento nei registri medesimi da parte dei proprietari.

6. Le regioni definiscono le modalità di assegnazione dei terreni incolti o abbandonati, nonché le cause di decadenza, in base ai seguenti criteri:

a) la presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;

b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, sono preferite quelle presentate dalle aziende iscritte al Registro di cui all'articolo 3;

c) nel caso di terreni privati:

1) il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che deriva dallo svolgimento delle attività previste dal progetto di cui alla lettera a) alla comunità locale e, comunque, non può superare i due terzi del canone medio praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche. I proventi del canone di affitto sono tenuti dal comune a disposizione dei proprietari del terreno assegnato per tre anni decorrenti dal primo pagamento e decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune e destinati alla concessione di un indennizzo per l'assegnatario che abbia apportato al terreno migliorie di natura durevole;

2) alla scadenza dei nove anni dall'immissione dei terzi nel possesso del terreno, il proprietario, con un preavviso di almeno dodici mesi, può chiedere la riconsegna dello stesso; in mancanza di richiesta del proprietario, il periodo di utilizzo si rinnova per ulteriori nove anni e così anche per le ulteriori scadenze novennali. Il proprietario rimborsa il comune di eventuali indennizzi per migliorie corrisposti nelle more all'assegnatario ai sensi del numero 1). L'assegnazione del terreno viene meno nel caso in cui il proprietario dei terreni e l'assegnatario stipulino un contratto di affitto della durata di almeno nove anni rinnovabile e con un canone non superiore a quello previsto dall'assegnazione originaria.

7. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.

Art. 10.
(Associazioni fondiarie)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, di recuperare e di utilizzare i terreni incolti o abbandonati, i comuni e le loro unioni possono incentivare la costituzione, tra i proprietari di tali terreni, di associazioni fondiarie, sotto forma di associazioni di promozione sociale ai sensi del capo II del titolo V del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, volte alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
2. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni, pubblici o privati, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
4. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità e dell'efficienza della gestione stessa.
5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
6. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
7. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate, nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.

Art. 11.
(Attività delle associazioni fondiarie)

1. Le associazioni fondiarie legalmente costituite svolgono le seguenti attività:

a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza;

b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

c) partecipazione, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Capo IV
ORGANISMI REGIONALI
DI MONITORAGGIO E VERIFICA

Art. 12.
(Commissioni tecnico-scientifiche regionali)

1. Al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni della presente legge e di valutarne l'impatto, sono istituite commissioni tecnico-scientifiche regionali, composte da rappresentanti della regione, selezionati dalla stessa in base alle loro competenze, e delle aziende iscritte al Registro, eletti ogni due anni dai titolari delle medesime aziende, in modo da assicurare la presenza maggioritaria di tali rappresentanti in seno a ciascuna commissione. Per ogni provincia deve essere eletto almeno un rappresentante delle aziende iscritte al Registro.

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