PDL 1961

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo II
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo III
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo IV
                        Articolo 9
                Capo V
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo VI
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1961

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, LOLLOBRIGIDA, BELLUCCI, ACQUAROLI, BALDINI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni e istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali

Presentata il 5 luglio 2019

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Onorevoli Colleghi! – I recenti drammatici fatti emersi dall'inchiesta emiliana sugli affidi di minori, che sono stati strappati alle famiglie per essere distribuiti presso case famiglia o affidatari risultati non propriamente idonei, riaccendono i riflettori sull'opportunità di riformare la giustizia minorile.
Come noto, l'istituzione del tribunale dei minorenni risale al 1934 con l'emanazione del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, ed è concepito come un tribunale speciale, composto da due giudici togati e due giudici onorari, esperti in discipline sociali e scientifiche, con competenza in materia penale, amministrativa e civile estesa a tutto il territorio della corte d'appello. Un'idea innovativa per i tempi che oggi non risponde più in maniera ottimale alle nuove esigenze emerse con il mutare della società.
Con la presente proposta di legge si propone la soppressione dei tribunali dei minori e la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello presenti nel territorio nazionale, al fine di rendere più capillare la presenza di giudici specializzati sulla materia minorile e, quindi, maggiormente garanti del buon fine delle decisioni adottate. Si fissa, altresì, la regola che le sezioni specializzate siano composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale.
La proposta di legge si compone di diciotto articoli.
L'articolo 1 istituisce le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello.
L'articolo 2 prevede che le competenze del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni stesse costituite presso la procura della Repubblica.
L'articolo 3 stabilisce che la sezione specializzata presso il tribunale e presso la corte d'appello sia composta esclusivamente da giudici togati e che giudichi in composizione collegiale.
Gli articoli 4, 5 e 6 attengono alla competenza penale delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori; l'articolo 7 riguarda la competenza per materia in ambito civile e l'articolo 8 stabilisce che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento.
L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e che è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.
L'articolo 10 stabilisce che le sezioni specializzate possono avvalersi della collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e di organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Possono altresì servirsi delle aziende sanitarie locali o dei servizi sociali.
L'articolo 11 prevede che siano costituiti nuclei di polizia giudiziaria presso le sezioni specializzate istituite nell'ambito delle procure della Repubblica.
L'articolo 12 affida alle sezioni specializzate le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza.
Gli articoli 13 e 14 determinano, rinviando anche ad appositi decreti del Ministro della giustizia, gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura dell'organico medesimo.
L'articolo 15 reca disposizioni inerenti gli affari penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni, le domande di affidamento preadottivo e le cause pendenti davanti ai giudici tutelari.
L'articolo 16 detta norme concernenti i magistrati in servizio presso i tribunali dei minorenni.
L'articolo 17 stabilisce che le sezioni specializzate iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; dalla medesima data i tribunali dei minorenni sono soppressi.
L'articolo 18 reca, infine, la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'APPELLO E UFFICI SPECIALIZZATI DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI

Art. 1.
(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello)

1. È istituita presso ogni sede centrale di tribunale una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.
2. È istituita presso ogni corte d'appello e presso ogni sezione di corte d'appello una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1.

Art. 2.
(Ufficio del pubblico ministero)

1. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori costituita presso la procura della Repubblica.
2. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 2, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale della Repubblica.

Art. 3.
(Composizione della sezione specializzata presso il tribunale e la corte d'appello)

1. La sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.
2. La sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 2, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri.

Capo II
COMPETENZA PENALE

Art. 4.
(Competenza per materia)

1. Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono competenti per i reati commessi dai minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;

b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies, commessi in danno dei minori, nonché 609-quater del codice penale;

c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;

d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;

f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.

Art. 5.
(Procedimenti connessi)

1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale, secondo quanto disposto dai criteri tabellari.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.

Art. 6.
(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio in ambito penale è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.

Capo III
COMPETENZA CIVILE

Art. 7.
(Competenza per materia)

1. Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono competenti:

a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

b) per i procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente ai minori.

2. Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8.
(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.

Capo IV
GIUDICE TUTELARE

Art. 9.
(Appartenenza e funzioni)

1. Il giudice tutelare svolge le sue funzioni nell'ambito della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima.
2. Il giudice tutelare è altresì competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi gli eventuali provvedimenti rimasti inadempiuti della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, emessi nei confronti di minori, interdetti e inabilitati.
3. L'istanza di cui al comma 2 può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età.
4. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, lo deve sentire, sempre che la sua audizione non sia per il minore pregiudizievole a causa di circostanze o esigenze particolari.
5. Avverso i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

Capo V

SERVIZI SOCIALI E
POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 10.
(Servizi sociali)

1. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.
2. Le sezioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi, altresì, della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.
3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.

Art. 11.
(Polizia giudiziaria)

1. Presso la sezione specializzata di cui all'articolo 2, comma 1, è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, del quale possono avvalersi, altresì, le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, per esigenze determinate e motivate.
2. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze significative, su problematiche minorili, o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.

Art. 12.
(Competenze in materia penitenziaria)

1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali e fino al compimento della maggiore età, rispettivamente dalla sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione medesima.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.
(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori)

1. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i tribunali e le corti d'appello è aumentata di 140 unità necessarie al dislocamento nelle sezioni specializzate o nelle sezioni specializzate d'appello istituite ai sensi della presente legge.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie.
3. Il decreto di cui al comma 2 apporta, altresì, le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2.

Art. 14.
(Copertura dell'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti:

a) aver esercitato nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, le funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;

b) aver esercitato nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, le funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente;

c) aver esercitato nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, le funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede, con proprio regolamento, all'istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2.
3. La partecipazione ai corsi di cui al comma 2 costituisce requisito necessario ai fini dell'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti le attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, sono tenuti a partecipare.
5. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 15.
(Affari pendenti)

1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti:

a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, competenti per territorio ai sensi della presente legge;

b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;

c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, competenti per territorio.

Art. 16.
(Magistrati perdenti posto)

1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio, dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 17.
(Disposizioni finali)

1. Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A partire dalla data di cui al comma 1, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, con conseguente cessazione della loro attività.

Art. 18.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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