PDL 1955

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1955

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MORGONI, BRAGA, PEZZOPANE, CANTINI, ZARDINI

Modifica all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di divieto di fumo negli arenili, nelle spiagge e nelle aree demaniali costiere

Presentata il 3 luglio 2019

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di regolamentare in maniera uniforme il divieto di fumo in spiaggia, dando uno sviluppo necessario a ciò che ad oggi è affidato esclusivamente alle ordinanze dei sindaci.
L'articolo 51 della legge n. 3 del 2003 (cosiddetta legge Sirchia) disciplina il divieto di fumo, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, adottato in attuazione del predetto articolo, disciplina gli aspetti di dettaglio finalizzati a garantire i livelli essenziali di protezione della salute.
Oggi, a fronte di un oggettivo calo generale dei fumatori, occorre intervenire in quelle falle ancora aperte che determinano situazioni di criticità sia sotto il profilo della tutela della salute, sia per quanto riguarda il contrasto dell'inquinamento e la salvaguardia ambientale.
Per questo motivo riteniamo opportuno intervenire con una norma che estenda gli ambiti del divieto di fumo a favore della salute pubblica e dell'ambiente.
L'articolo 1 della proposta di legge infatti prevede l'estensione del divieto di fumo anche agli arenili, alle spiagge libere e alle aree demaniali costiere, attribuendo tuttavia ai comuni la facoltà di individuare eventuali spazi da destinare ai fumatori.
In questo modo la materia è trattata uniformemente sul territorio nazionale, anziché a macchia di leopardo, ed evitando il prevalere di elementi discrezionali.
Questa proposta di legge nasce anche dal confronto con le 24 associazioni che hanno aderito al progetto «La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere », un'iniziativa di comunicazione istituzionale, coordinata dall'associazione «Salute Donna ONLUS», volta a sensibilizzare il Governo e le regioni in merito alla prevenzione e alla tutela della salute in generale. Il progetto ha dato vita, in questa legislatura, all'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro», che sta garantendo, attraverso un costante e trasparente dialogo, un confronto tra cittadini, imprese, associazioni e medici finalizzato a mettere in atto i migliori protocolli di prevenzione e cura a tutela della salute umana e dell'ambiente.
In questo senso si ritiene necessario promuovere questa proposta di legge perché il consumo di sigarette, oltre a provocare un danno ambientale per il non corretto smaltimento della parte incombusta, è causa diretta e indiretta dell'insorgenza di alcune patologie tumorali, il che ci impone di mettere in atto strumenti e protocolli per preservare la salute pubblica e l'ambiente naturale.
Dal punto di vista ambientale, l'impatto dei mozziconi di sigarette sull'ambiente e, in particolar modo, sull'ecosistema marino è devastante. Infatti, l'organizzazione ambientalista Ocean Conservancy afferma che sono ben 4.500 miliardi i mozziconi dispersi nell'ambiente; di questi i due terzi finiscono in mare, generando l'inquinamento delle acque e la contaminazione della catena alimentare della fauna ittica. Quindi, è doveroso prendere in seria considerazione gli effetti sull'ambiente delle sostanze tossiche e dei frammenti di plastica di cui sono composti i filtri delle sigarette. È pertanto necessario limitare le aree in cui è possibile fumare ed individuare strumenti per la corretta raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal consumo di sigarette.
Grazie alla «legge Sirchia» sono stati fatti passi importanti: sono diminuiti gli spazi pubblici e privati dove è possibile fumare, si è accentuata l'attenzione verso la tutela della salute pubblica ed è aumentata, anche grazie al lavoro delle associazioni ambientaliste, l'attenzione sugli effetti inquinanti che comportano i mozziconi delle sigarette dispersi nell'ambiente.
Tutto questo non è abbastanza, e lo dimostra l'attenzione che quotidianamente l'opinione pubblica sta rivolgendo a questo tema: un'attenzione e una sensibilità crescenti, che richiedono di adottare ulteriori disposizioni che regolamentino in maniera puntuale la materia.
L'auspicio è, quindi, che la presente proposta di legge possa essere presto esaminata e approvata, al fine di avere un quadro normativo più puntuale.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche agli arenili, alle spiagge e alle aree demaniali costiere, salvo che negli eventuali spazi espressamente destinati ai fumatori da parte del comune competente con propria deliberazione».

2. In sede di prima attuazione della presente legge, le deliberazioni comunali di cui al comma 1-quater dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

torna su