PDL 1933

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1933

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MONTARULI

Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea nel territorio nazionale

Presentata il 25 giugno 2019

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Onorevoli Colleghi! – La direttiva 2004/38/CE disciplina il diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri dell'Unione. L'Italia ha recepito tale direttiva con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, disciplinando il diritto di ingresso e di soggiorno e specificando, altresì, i criteri per l'allontanamento dall'Italia del cittadino comunitario.
In particolare, all'articolo 20, il legislatore ha previsto le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico. Come indicato dalle comunicazioni della Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio inerenti agli orientamenti per il miglior recepimento della direttiva in oggetto, i provvedimenti restrittivi possono essere adottati, caso per caso, qualora il comportamento del destinatario costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Tale minaccia deve essere attuale e reale, ma tra i criteri per la sua individuazione vi è anche il comportamento precedentemente assunto, qualora vi sia il rischio di recidiva.
A maggior ragione, dunque, quando il giudice penale, con sentenza, dichiara il reo recidivo, la minaccia di cui sopra non è solo presunta, ma reale ed attuale.
Se infatti, come ha osservato la Commissione europea, la presenza di più condanne non è di per sé sufficiente a ritenere la sussistenza della minaccia all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, il riconoscimento della recidiva, anche in riferimento a reati minori, può integrare i requisiti necessari all'allontanamento del cittadino comunitario.
La Commissione europea, tuttavia, suggerisce di tenere conto anche della natura del reato, sicché è evidente che anche in caso di recidiva semplice, per i reati più gravi (quelli con pena edittale massima uguale o superiore ad anni quattro), la minaccia non può mai ritenersi solo presunta.
Il riconoscimento della recidiva in tale tipologia di reati, peraltro, è pacificamente ritenuta condizione di allontanamento del soggiornante, in piena coerenza con i princìpi comunitari.
Quando poi la recidiva è ai sensi dell'articolo 99, commi dal secondo al quinto, del codice penale, si ritiene che debbano essere considerati già ampiamente soddisfatti i requisiti richiesti dalla stessa Commissione europea. A maggior ragione ciò vale allorquando il reo è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
La presente proposta di legge intende, quindi, introdurre la previsione che le fattispecie sopra illustrate costituiscano un motivo per il quale, in ogni caso e al di fuori di ogni altra valutazione, il diritto di soggiorno del cittadino comunitario è comunque revocato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Si considera in ogni caso motivo di ordine pubblico che dà luogo all'adozione dei provvedimenti di limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno e di allontanamento dal territorio dello Stato il fatto che il cittadino dell'Unione, o il suo familiare qualunque sia la sua cittadinanza, sia stato dichiarato, con sentenza passata in giudicato, alternativamente:

a) recidivo, ai sensi del primo comma dell'articolo 99 del codice penale, in relazione ad alcuno dei reati per i quali è prevista la pena massima uguale o superiore a quattro anni di reclusione, ovvero b) recidivo ai sensi dell'articolo 99, commi secondo, terzo, quarto o quinto, del codice penale;

c) delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli da 102 a 109 del codice penale.

3-ter. In caso di riabilitazione, ai sensi dell'articolo 178 del codice penale, del soggetto di cui al comma 3-bis del presente articolo, i provvedimenti di limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno e di allontanamento dal territorio dello Stato sono revocati».

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