PDL 1932

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1932

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PAXIA

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la tutela dei prodotti italiani e dei diritti di proprietà industriale

Presentata il 25 giugno 2019

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Onorevoli Colleghi! – All'interno del Ministero dello sviluppo economico opera la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGLC-UIBM), incaricata nell'ambito nazionale e internazionale delle politiche e delle strategie per la promozione della proprietà industriale, attraverso attività di assistenza e di supporto ai cittadini e alle imprese, per la tutela e la valorizzazione dei titoli previsti dalla legge (marchi, brevetti, disegni e modelli) a livello statale, europeo e mondiale. La DGLC-UIBM provvede, tra le altre cose, come primario ambito di attività, a rilasciare brevetti, marchi e disegni, con numeri di assoluta importanza; solo nel 2018, essa ha concesso circa 10.000 brevetti nazionali per invenzione, più di 2.000 brevetti nazionali per modello di utilità, quasi 40.000 convalide di brevetti europei in Italia e 550 certificati complementari; inoltre ha registrato 60.000 marchi e oltre un migliaio di richieste di tutela relativa al design, ciascuna delle quali può contenere decine o anche centinaia di disegni.
In sostanza, rispetto agli altri uffici del Ministero dello sviluppo economico che si occupano di «politiche», la DGLC-UIBM è l'unico ufficio che eroga servizi reali alle imprese e ai cittadini: con grande sforzo ha operato finora secondo standard qualitativi e requisiti di validità in linea con le esigenze del mercato, garantendo servizi ad elevato contenuto tecnico relativi al deposito e alla gestione dei titoli di proprietà industriale all'altezza di un Paese del G7 e sostenendo, in tal modo, l'innovazione e la capacità competitiva delle imprese italiane nel mercato interno e internazionale.
Attualmente i più importanti Paesi europei svolgono le stesse attività tramite organismi che si qualificano come autonome agenzie per poter realizzare i loro obiettivi con flessibilità, economicità ed efficienza. Si riporta di seguito il raffronto tra le dimensioni dell'Ufficio italiano e di alcuni Paesi terzi:

Germania: 2.250 dipendenti;

Francia: 750 dipendenti;

Regno Unito: 1.170 dipendenti;

Cina: 16.000 dipendenti;

Spagna: 500 dipendenti;

Austria: 200 dipendenti;

Stati Uniti d'America: 13.000 dipendenti;

Italia: 75 dipendenti (nel 2019), con la previsione di un calo del 100 per cento in cinque anni dovuto al mancato sblocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

Queste dinamiche, ancor più rilevanti in una struttura piccola come la DGLC-UIBM, senza un ricambio di personale comporteranno un problema di servizi fornibili all'utenza, con ridotte dotazioni rispetto a quelle (già scarse) previste in organico, oltre che all'obsolescenza di competenze e alla perdita di know how. Attualmente, ad esempio, una sola unità di personale si occupa dell'istruttoria propedeutica al rilascio di disegni e di modelli e ciò appare assurdo in un Paese come l'Italia dove design e moda sono un esempio di livello mondiale.
Gli esaminatori di brevetti italiani sono 20 mentre, ad esempio, all'Ufficio europeo dei brevetti, che si occupa di concedere i brevetti in tutta l'Europa, sono circa 5.000.
Le cifre sono eloquenti sulla necessità di dotare un Paese come l'Italia, che ritiene di possedere ancora una valenza tecnologica di assoluta eccellenza mondiale, di un organico tale da consentire alla DGLC-UIBM di supportare la capacità competitiva delle nostre imprese.
Senza voler ambire a raggiungere, in termini numerici, le stesse quantità di personale degli altri Paesi competitor, appare necessario cominciare a ridurre il gap potenziando, in termini di efficacia e di flessibilità, la capacità amministrativa della DGLC-UIBM.
In particolare, la presente proposta di legge prevede di trasformare la DGLC-UIBM in un'Agenzia dotata di autonomia funzionale al fine di migliorarne l'operatività.
Tutto ciò premesso, si introducono importanti novità in materia di organizzazione del settore della tutela e della promozione della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione. Ciò per ovviare ai limiti gestionali che comporta la natura giuridica di una Direzione generale la quale, nonostante eroghi servizi importanti direttamente all'utenza, appare attualmente nebulizzata in un grande Ministero.
L'istituzione dell'Agenzia nazionale per la tutela dei prodotti italiani e dei diritti di proprietà industriale, organismo istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (e già più volte ipotizzato dal legislatore, ad esempio con l'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge n. 273 del 2002, che evidenziava la necessità di «riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale»), vuole porre in capo a un ente dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio il governo del settore e la gestione dei servizi pubblici nel campo della tutela della proprietà industriale conformando il sistema italiano agli altri grandi Paesi terzi, che si sono datati di istituzioni autonome. Il modello utilizzato, infatti, è quello di organismi vigilati per lo più dallo Stato, ma con piena autonomia organizzativa e finanziaria, in grado di muoversi con capacità di adeguamento alle crescenti richieste di efficienza da parte sia dell'utenza che degli organismi europei e internazionali con cui si confrontano.
Si propone, pertanto, di ammodernare il settore utilizzando il modello dell'agenzia pubblica che, pur sottoposta alla vigilanza del Ministero competente, gode di autonomia operativa e di bilancio nell'ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi concreti, assegnati e formalizzati. L'Agenzia si pone come braccio operativo di politica industriale e si affianca alle altre Agenzie del Ministero dello sviluppo economico in materia di commercio estero ed energia: l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
La flessibilità gestionale caratteristica delle Agenzie consentirà di continuare a fornire in maniera efficace ed efficiente i servizi di concessione dei brevetti e di registrazione dei marchi e dei disegni, in particolare in favore delle imprese, modulandoli anche in relazione a target particolari quali le piccole e medie imprese e le start up innovative. Questo servizio è assai importante in quanto assicura la titolarità dei predetti titoli, garantendone l'utilizzo esclusivo e consentendone la relativa difesa nei mercati nazionali e internazionali.
L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti, dispone di propri organi di gestione e di controllo interno e opera non solo al servizio del Ministero dello sviluppo economico al quale è collegata, ma anche in partnership con gli organismi internazionali operanti nel settore. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Le funzioni di direzione e di coordinamento sono attribuite al direttore generale che è nominato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il direttore generale può essere scelto tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di comprovata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Agenzia.
Non si evidenziano nuovi oneri a carico dello Stato.
Infatti, da un punto di vista finanziario il funzionamento dell'Agenzia è assicurato dalle risorse finanziarie previste dal bilancio dello Stato, programma «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)» e dalle riassegnazioni di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già di competenza della DGLC-UIBM del Ministero dello sviluppo economico, pertanto senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato. Il meccanismo di trasferimento delle risorse è individuato tramite l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, le cui modalità operative sono disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri dell'Agenzia. L'Agenzia potrà anche beneficiare di risorse derivanti dagli organismi internazionali che si occupano di proprietà industriale e di risorse dell'Unione europea.
Le funzioni attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di tutela della proprietà industriale e di lotta alla contraffazione nonché le risorse umane e strumentali attualmente in uso vengono trasferite, previa loro individuazione con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, all'Agenzia, con contestuale soppressione della DGLC-UIBM e rimodulazione in diminuzione della pianta organica del Ministero. L'organico dell'Agenzia viene individuato in un massimo di 190 unità di personale, calcolato sulla base del fabbisogno di personale per lo svolgimento delle attività di servizio dell'Agenzia.
Il Ministero dello sviluppo economico provvede a garantire la continuità operativa, fino alla realizzazione della completa autonomia finanziaria dell'Agenzia, con le risorse del citato programma «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)» già assegnate dalla legge n. 145 del 2018 e con quelle derivanti dalle riassegnazioni di cui all'articolo 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'attuazione delle politiche e per la gestione degli interventi pubblici in materia di tutela e di promozione della proprietà industriale nonché per rafforzare la lotta al fenomeno della contraffazione è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia nazionale per la tutela dei prodotti italiani e dei diritti di proprietà industriale, di seguito denominata «Agenzia».
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio e persegue obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non specificamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che provvede ad assegnarle gli obiettivi da perseguire e a monitorarne l'attività, anche con riferimento alla corretta gestione delle risorse finanziarie. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
4. A decorrere dalla data di istituzione dell'Agenzia è soppressa la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, e le funzioni tecnico-operative esercitate dalla stessa sono attribuite all'Agenzia.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) supporto al legislatore sulle materie afferenti alla tutela della proprietà industriale, alla lotta contro la contraffazione e al contrasto delle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti (Italian Sounding), di cui all'articolo 144 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

b) promozione della cultura brevettuale e sensibilizzazione dei cittadini sul fenomeno della contraffazione e dell'Italian Sounding;

c) relazioni con istituzioni e organismi europei e internazionali in materia di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione;

d) coordinamento dei soggetti pubblici che operano nel territorio nazionale in materia di proprietà industriale;

e) raccordo delle amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla contraffazione;

f) esame delle domande di brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, di protezione complementare relativa a prodotti medicinali e fitosanitari, di privativa per nuove varietà vegetali e delle topografie di prodotti a semiconduttori, e concessione o rifiuto del relativo brevetto o certificato;

g) esame delle domande di convalida in Italia del brevetto europeo, ricezione e verifica delle domande di brevetto europeo e delle domande internazionali di brevetto, in conformità con il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, firmato a Washington il 19 giugno 1970, reso esecutivo dalla legge 26 maggio 1978, n. 260;

h) esame delle domande di registrazione per marchi nazionali d'impresa e loro registrazione o rifiuto;

i) esame delle domande di registrazione per disegni o modelli e loro registrazione o rifiuto;

l) gestione del procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali;

m) gestione del procedimento di nullità e di decadenza dei marchi;

n) esame delle domande di marchio internazionale e loro trattazione ai sensi degli accordi internazionali vigenti;

o) esame dei disegni e dei modelli internazionali registrati con validità in Italia;

p) esame delle domande di disegno e di modello internazionali e loro trattazione ai sensi degli accordi internazionali vigenti;

q) ideazione e attuazione di strumenti di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

r) assistenza e supporto all'utenza in materia di contrasto alla contraffazione, anche con riferimento ai mercati internazionali;

s) segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;

t) affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni e segreteria della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Agenzia stessa;

u) trascrizioni, annotazioni e registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli di proprietà industriale;

v) pubblicazione del Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa e del Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, previsti dagli articoli 187 e 189 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

z) tenuta dei registri di proprietà industriale;

aa) tenuta dell'archivio della documentazione brevettuale;

bb) istituzione e gestione del sistema informatico per il deposito e per l'esame delle domande di titoli di proprietà industriale e delle relative banche di dati, nonché diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica, anche tramite la gestione di osservatori dedicati;

cc) ideazione e gestione di interventi per la valorizzazione delle invenzioni in favore del sistema produttivo;

dd) realizzazione e promozione di analisi e di studi in materia di proprietà industriale e di contraffazione.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di quanto previsto dal comma 12 del presente articolo.
7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 6, è definita la pianta organica dell'Agenzia, in numero massimo pari a 190 unità, e sono disciplinate l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il suo funzionamento e la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla sua gestione.
8. Al personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia si applicano, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
9. I decreti di cui al comma 7 individuano il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico trasferito nei ruoli dell'Agenzia, provvedendo alla contestuale riduzione della pianta organica del medesimo Ministero. Nell'ambito del trasferimento è compreso il personale già in servizio presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la possibilità a esso garantita di chiedere di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nelle corrispondenti aree e posizioni economiche e nei corrispondenti profili.
10. I decreti di cui comma 7 individuano, altresì, le risorse strumentali del Ministero dello sviluppo economico che sono trasferite all'Agenzia, nonché i rapporti giuridici, attivi e passivi, nella cui titolarità subentra l'Agenzia.
11. Per il finanziamento dell'Agenzia, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la tutela dei prodotti italiani e dei diritti di proprietà industriale, nel quale confluiscono interamente, ogni anno, le disponibilità finanziarie del programma «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)» del bilancio dello Stato in misura non inferiore a quelle assegnate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le risorse derivanti dalle riassegnazioni di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le modalità operative del Fondo sono disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri dell'Agenzia. L'Agenzia può anche beneficiarie di risorse derivanti dagli organismi internazionali che si occupano di proprietà industriale e di risorse dell'Unione europea.
12. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Gli organi dell'Agenzia restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta. Il direttore generale, a cui spettano le funzioni di direzione e di coordinamento dell'Agenzia, è scelto tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di comprovata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Agenzia ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e, se dipendente delle citate amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al direttore generale spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo di dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
13. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle more del perfezionamento dell'autonomia finanziaria dell'Agenzia tramite il Fondo di cui al comma 11, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla copertura finanziaria degli oneri a valere sulle disponibilità finanziarie del programma «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)», assegnate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché sulle risorse derivanti dalle riassegnazioni di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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