PDL 192

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 192

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifica all'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di un intervento legislativo a seguito alla sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada», nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Con questa pronuncia la Consulta ha inteso affermare il principio della necessaria tutela del ragionevole affidamento che deriva dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature di misura della velocità e che è garantita attraverso verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, imponendo al legislatore di adeguare le norme del codice della strada in modo che tale principio sia sempre rispettato.
Si ricorda che l'uso delle apparecchiature di misurazione della velocità è strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti le trasgressioni dei limiti di velocità e, stante l'irripetibilità di tale accertamento, i soggetti sottoposti a verifiche non possono vedere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici.
Si segnala che è recentemente stato approvato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, recante: «Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale».
Come si legge nelle premesse del decreto, «in attesa della modifica dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare comunque attuazione al disposto della sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale. Considerato che in sede di approvazione del prototipo delle apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità i competenti uffici del ministero, pur in assenza di specifiche norme di riferimento, hanno comunque imposto, nei decreti di approvazione dei prototipi, la necessità di verifiche periodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione». Visto che per le apparecchiature destinate ad operare in modalità automatica, senza l'ausilio degli organi di polizia stradale, fin dall'anno 2003 è stata prescritta la verifica periodica con cadenza almeno annuale, il Ministro ha adottato il citato decreto che prevede, all'articolo 2, che tutti i decreti di approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: «Il presente dispositivo/sistema per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale».
Nonostante l'approvazione di tale decreto rappresenti un sostanziale passo in avanti nella soluzione del problema, si ritiene di dovere ripresentare la proposta di legge già presentata nel corso della XVII legislatura, procedendo ad adeguare l'articolo 45 del codice della strada al principio stabilito dalla Corte costituzionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura».

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