PDL 1919

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1919

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, DEIANA, SCANU

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 18 giugno 2019

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge interviene sulla disciplina prevista dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM), mediante una radicale modifica delle norme legislative che regolano il sistema elettorale dei componenti e le modalità di esercizio delle funzioni attribuitegli, nel rispetto e nei limiti, comunque interpretabili, delle norme costituzionali.
Attraverso tale incisivo intervento si intendono in primis correggere le inaccettabili dinamiche proprie dell'attuale sistema di elezione dell'organo, così da garantire che quest'ultimo svolga la sua attività istituzionale valorizzando i princìpi costituzionali di autonomia e di indipendenza della magistratura e, non di meno, del singolo magistrato.
Tanto più alla luce dei più recenti avvenimenti, diviene necessario agire con estrema sollecitudine per porre fine, una volta per tutte, al progressivo annullamento di tali garanzie costituzionali realizzato attraverso centri di potere d'origine correntizia che, perseguendo interessi propri, incompatibili con quelli generali, screditano il valore delle istituzioni e la fiducia che i cittadini ripongono in coloro che amministrano la giustizia.
Sappiamo che la Carta costituzionale stabilisce in via diretta la disciplina generale in materia di composizione e di funzionamento del CSM, rimettendo alle fonti subordinate il compito di individuare la regolamentazione di dettaglio; ciò non può che avvenire nel rispetto dei princìpi fondamentali di rango costituzionale, che questa proposta di legge intende appunto valorizzare, espungendo in radice qualsiasi indebita restrizione all'esistenza di tali valori.
Per quanto attiene alla composizione, come noto, l'articolo 104 della Costituzione si limita a individuare i componenti di diritto del Consiglio, ossia il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, e a fissare il rapporto numerico da osservare per l'elezione dei restanti membri: due terzi sono infatti eletti da tutti i magistrati ordinari tra i loro colleghi appartenenti alle varie categorie e un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche ed avvocati esercenti la professione da almeno quindici anni.
Il dettato costituzionale non contiene alcuna indicazione specifica in ordine al numero complessivo di membri dell'organo né in relazione al sistema elettorale da adottare per la selezione dei componenti togati.
Nell'ambito di tale residuo spatium di disciplina, il legislatore è intervenuto in diverse occasioni mediante riforme e modifiche dettate dalla necessità di recepire o correggere le dinamiche e gli equilibri succedutisi negli anni tra le diverse forze in gioco, sia interne alla magistratura sia di natura essenzialmente politica.
Mai come oggi risulta necessario assicurare il corretto esercizio delle attribuzioni di tale organo di presidio dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, istituzionalmente destinato alla protezione di coloro che esercitano il potere giudiziario, tutelandoli in concreto sia dalle forze esterne sia da quelle interne alla magistratura stessa.
Il compito assegnato al CSM è infatti innanzitutto quello di garantire l'indipendenza non soltanto della magistratura intesa nel suo complesso, ma anche, e necessariamente, del singolo magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ponendolo al riparo da qualsiasi condizionamento esterno.
Diviene quindi fondamentale contrastare con forza, modificando in maniera incisiva l'attuale impianto legislativo, il fenomeno del correntismo e le conseguenti, gravi e intollerabili storture al «sano», libero ed efficace funzionamento dell'organo.
Il fenomeno delle correnti è infatti da anni oggetto di un acceso dibattito: tali centri di aggregazione, interni alla magistratura, hanno dimostrato in maniera inequivoca la loro capacità di fungere da veri e propri strumenti di espressione e di gestione del potere politico in seno all'organo.
È quindi giunto il momento di porre definitivamente un freno alle logiche spartitorie correntizie operanti in seno all'organo di autogoverno della magistratura e alle illegittime degenerazioni che ne conseguono in punto di condizionamento della rappresentanza e delle carriere dei magistrati.
Occorre evitare in pratica che il magistrato, una volta eletto, si faccia portatore degli interessi della corrente di appartenenza, invece che operare in maniera disinteressata e indipendente nell'esercizio dei rilevanti e delicatissimi compiti assegnatigli.
Si deve quindi procedere a un'integrale revisione del sistema elettorale vigente, arginando lo strapotere assunto delle correnti organizzate, promotrici esclusive della formazione della rappresentanza, così che quest'ultima torni ad essere la genuina espressione dell'interesse generale e non di quello correntizio.
Tali obiettivi si pongono quali pilastri della presente proposta di legge, che si articola attraverso alcune principali linee direttrici.
Il principale e rivoluzionario profilo di revisione legislativa è quello che attiene al sistema di individuazione dei componenti dell'organo, mediante l'introduzione del sistema del sorteggio in una fase antecedente a quella del procedimento elettorale, così da preservare il meccanismo costituzionale di elezione dei componenti, il quale non viene sostituito ma semplicemente affiancato dal proposto sistema di selezione casuale dei candidati alla competizione elettorale.
Infatti, i componenti togati del CSM saranno comunque eletti, in armonia con il dettato costituzionale che, come noto, si riferisce all'elettorato attivo e non a quello passivo, lasciando libero il legislatore di individuare le modalità più efficaci di formazione dell'organo: la competizione elettorale si svolgerà, non più – come oggi accade – tra i soggetti precedentemente scelti dalle correnti interne alla magistratura, ma tra quelli selezionati mediante sorteggio – unico sistema in grado di assicurare l'immunità da qualsiasi influenza correntizia – tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse alla candidatura.
La presente proposta di legge disciplina compiutamente la nuova procedura che si articola attraverso tre distinte fasi: quella di manifestazione delle volontà a partecipare alla selezione, quella del sorteggio e, da ultimo, quella elettiva.
Al fine di recepire il nuovo innovativo sistema elettorale, viene introdotto un articolo contenente le disposizioni definitorie delle due tipologie di componenti (togati e no) e della categoria dei cosiddetti ‹‹candidati››, ossia dei soggetti sorteggiati tra coloro che hanno manifestato il loro interesse alla selezione.
Si interviene, inoltre, sulla composizione del Comitato di presidenza, sulle modalità di formazione delle Commissioni interne al CSM così da garantire l'effettività del principio di rotazione delle nomine nonché sulla composizione e sul riparto di funzioni all'interno della sezione disciplinare.
Viene espressamente riconosciuto il potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle risorse finanziarie da parte del CSM: si ritiene che l'assoggettabilità al giudizio di conto dei soggetti che gestiscono risorse pubbliche in seno all'organo non sia infatti in alcun modo invasiva della funzione costituzionale del CSM.
Viene inoltre previsto il principio di rotazione dei magistrati nelle Commissioni interne al CSM per evitare, anche in questa sede, che logiche e dinamiche di tipo politico possano influenzare la composizione delle Commissioni e, per l'effetto, il corretto svolgimento delle funzioni assegnate alle stesse.
Per i medesimi motivi, si procede poi alla riforma della composizione del Comitato di presidenza e della Commissione disciplinare.
Infine, vengono estese le ipotesi di ineleggibilità già previste per i componenti del CSM, ancorché cessati dalla carica, nonché quelle di sospensione e di decadenza.
La presente proposta di legge è strutturata nell'articolo 1, comma 1, e in una serie di lettere che recano modifiche alla legge n. 195 del 1958.
La lettera a), al fine di armonizzare l'innovativa disciplina di selezione dei componenti del CSM, introduce l'articolo 01, contenente le definizioni delle due diverse categorie di componenti dell'organo: quelli togati e quelli non togati. Entrambe le definizioni fanno riferimento al concetto di candidati, ossia di soggetti preselezionati, mediante sorteggio, tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse, nei modi descritti nelle successive disposizioni, alla partecipazione alla procedura. Tra i soggetti sorteggiati, tra quelli appartenenti a entrambe le categorie, quella dei magistrati ordinari (togati) e quella dei professori universitari e degli avvocati (non togati), verranno poi eletti, rispettivamente dalla magistratura e dalla seduta comune, i componenti togati e quelli non togati.
La lettera b) modifica l'articolo 1 recependo le nuove categorie dei soggetti togati e non togati, come definite dall'articolo 01, lasciando inalterata la vigente disciplina relativa al numero dei componenti del CSM.
La lettera c) innova la composizione del Comitato di presidenza stabilendo che ne facciano parte, oltre al vicepresidente del CSM, che presiede il Comitato, anche tre componenti togati e un componente non togato. Al fine di evitare i potenziali pericoli derivabili da situazioni di accentramento di potere, viene quindi superata la precedente impostazione che individuava come membri di diritto del Comitato il Primo presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la stessa.
La lettera d) sostituisce l'articolo 3 dedicato alle Commissioni interne al CSM introducendo adeguati meccanismi di rotazione dei magistrati all'interno delle diverse Commissioni ed evitando ab origine logiche di assegnazione o di permanenza concordata, per fini potenzialmente diversi da quelli istituzionali, dei singoli componenti nelle varie Commissioni.
La lettera e) modifica l'articolo 4 riformando la regolamentazione della sezione disciplinare. In particolare, viene aumentato il numero dei membri della stessa, portato da sei a otto per i membri effettivi, di cui quattro togati e quattro non togati, e da quattro a sei per i membri supplenti, di cui tre togati e tre non togati. Salvo che per il vicepresidente della sezione, che la presiede ed è membro di diritto, gli altri componenti sono tutti eletti dal CSM, nel rispetto delle proporzioni citate, senza operare alcuna ulteriore distinzione tra categorie di magistrati. Viene quindi totalmente riformata la vigente disciplina che prevede la presenza di due soli componenti non togati (uno tra gli effettivi e uno tra i supplenti), assegnando così una forte prevalenza numerica ai membri della magistratura, indipendentemente dal tipo di funzioni svolte (requirente o giudicante).
Spettano a un membro togato della sezione sia la vicepresidenza (destinata a colui che ha riportato un maggior numero di voti) sia le funzioni di pubblico ministero (scelto dal vicepresidente del CSM in base al principio di rotazione).
La lettera f) modifica l'articolo 5 operando una mera revisione terminologica volta a recepire le nuove categorie dei componenti togati e non togati, così da uniformare la nomenclatura utilizzata nella legge.
La lettera g) modifica l'articolo 6: riformula il primo comma così da escludere che, in ipotesi di sostituzione del Presidente della sezione disciplinare, il Presidente del CSM possa presiedere la sezione, e abroga i successivi commi secondo, terzo e quarto, introducendo la regola generale secondo cui i componenti effettivi sono sempre sostituiti da supplenti della medesima categoria.
La lettera h) modifica il quarto comma dell'articolo 9 estendendo il potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle risorse effettuata di anno in anno dal CSM e attribuendo espressamente al giudice contabile la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità amministrativa e contabile in capo ai componenti del CSM.
La lettera i) modifica il terzo comma dell'articolo 11 operando una mera revisione terminologica volta a recepire le nuove categorie dei componenti togati e non togati, così da uniformare la nomenclatura utilizzata nel testo della legge.
La lettera l) interviene sull'articolo 18 che prevede le attribuzioni del Presidente del CSM, da un lato, assegnandogli l'ulteriore compito di indire le operazioni di sorteggio e, dall'altro, espungendo dall'elenco la facoltà di presiedere la sezione disciplinare.
La lettera m) sostituisce l'articolo 20 recante le attribuzioni speciali del CSM il quale, secondo la nuova formulazione, diviene altresì competente a decidere su eventuali reclami attinenti al sorteggio e alle elezioni.
La lettera n) sostituisce l'articolo 21 attualmente rubricato «Convocazione dei corpi elettorali», determinando i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni di sorteggio e modificando conseguentemente la rubrica.
Si prevede che la procedura di sorteggio si svolga entro i quattro mesi antecedenti alla scadenza del precedente Consiglio, nella data indicata dal Presidente del CSM il quale, a tali fini, è incaricato di nominare una Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio.
I soggetti sorteggiabili sono soltanto coloro che hanno espressamente manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura, mediante dichiarazione da inviare alla Commissione di controllo, secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione delle operazioni emesso dal Presidente.
Lo svolgimento del sorteggio avviene mediante sistema elettronico certificato così da individuare un numero determinato di soggetti, candidati alla successiva fase elettorale: i candidati togati sono in totale ottanta, distinti in tre diverse categorie in base alle funzioni esercitate, e i candidati non togati sono quaranta: si prevede inoltre l'estrazione di un certo numero di riserve (venti per i candidati togati e dieci per quelli non togati) cui attingere in caso di rinuncia all'elezione da parte di uno dei candidati estratti.
Al fine di massimizzare l'efficacia della procedura, si prevede che i candidati che, successivamente all'estrazione o all'elezione, rinuncino alla procedura non possano essere ammessi per il decennio successivo a nuove procedure di selezione.
La lettera o) introduce il nuovo articolo 21-bis, che stabilisce i tempi di svolgimento delle elezioni, prevedendo che le stesse abbiano luogo, non oltre i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di estrazione dei candidati, nella data fissata rispettivamente dal Presidente del CSM, per l'elezione dei membri togati, e dai Presidenti delle Camere, per l'elezione di quelli non togati tra i candidati estratti i cui nominativi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
La lettera p) sostituisce l'articolo 22 al fine di raccordare la disciplina della fase elettorale con quella relativa alle operazioni di sorteggio dei componenti non togati: si prevede quindi che il Parlamento in seduta comune proceda all'elezione degli otto componenti non togati tra i quaranta candidati. Per il resto, rimangono sostanzialmente inalterate le modalità di votazione già previste.
La lettera q) stabilisce la disciplina di elezione dei componenti togati tra i candidati sorteggiati sostituendo l'articolo 23.
Nei collegi elettorali già previsti, e non modificati, verranno eletti i sedici componenti togati: tuttavia, si riforma parzialmente l'attuale disciplina, prevedendo l'elezione di un solo (e non più di due) magistrato esercente funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte e di cinque (anziché quattro) magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia.
La lettera r) introduce l'articolo 23-ter, rubricato «Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura», che istituisce la categoria dei membri sostituti togati, scelti in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione, i quali sostituiscono quelli effettivi nelle ipotesi previste dalla legge.
La lettera s) sostituisce il comma 2 dell'articolo 24: ricalcando la vigente disciplina dell'elettorato attivo e passivo, stabilisce le condizioni ostative della partecipazione alle operazioni di sorteggio, anticipandone l'applicazione a tale fase.
La lettera t) sostituisce l'articolo 25 in materia di convocazione e svolgimento delle elezioni.
Viene ridotto a trenta giorni prima della data dell'inizio delle votazioni il termine (oggi di sessanta giorni) entro il quale il CSM convoca le elezioni. Dopo la convocazione, viene nominato l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, la cui composizione resta inalterata rispetto a quella oggi prevista. Si prescrive che l'elenco dei candidati togati venga pubblicato nel Notiziario ufficiale del CSM, inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e affisso presso tutte le sedi giudiziarie.
Viene poi nominata una commissione centrale elettorale presso la Corte di cassazione e si provvede alla costituzione di un seggio elettorale presso ciascun tribunale del distretto.
Ciascun magistrato esercita il proprio diritto di voto presso il seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza; quelli fuori ruolo e i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso il seggio del tribunale di Roma.
All'esito delle votazioni, verificata la sussistenza delle condizioni di legge in capo agli eletti, viene convalidata o esclusa la convalida dell'elezione.
La lettera u), introducendo l'articolo 29-bis rubricato «Impugnazioni», prevede espressamente la tutela impugnatoria dinnanzi al TAR dei provvedimenti adottati dal CSM secondo il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo così da consentire la tempestiva decisione del ricorso.
La lettera v) modifica l'articolo 33 contenente la disciplina delle incompatibilità con la carica di componente del CSM, operando una mera revisione terminologica volta a recepire le nuove categorie dei componenti togati e non togati, così da uniformare la nomenclatura utilizzata nella legge.
Viene inoltre introdotta un'ulteriore preclusione volta a impedire ai componenti del CSM, per i successivi dieci anni dalla cessazione della carica, la candidatura alle elezioni politiche, regionali e provinciali e a quella di sindaco in comuni con più di 15.000 abitanti.
La lettera z) introduce l'articolo 33-bis che prevede le ipotesi di ineleggibilità a componente del CSM: in particolare, non sono eleggibili i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo nonché i soggetti che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle predette cariche o siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
La lettera aa) modifica l'articolo 36, rubricato «Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni», al fine di recepire le nuove categorie dei componenti togati e non togati.
La lettera bb) sostituisce il settimo comma dell'articolo 37 prevedendo che si proceda alla sostituzione dei componenti del CSM anche in caso di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero in caso di improcedibilità dell'azione penale.
La lettera cc) sostituisce l'articolo 39, rubricato «Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati», prescrivendo che qualora occorra sostituire uno dei componenti si proceda a richiedere la disponibilità a ricoprire la carica al sostituto – tra quelli di cui all'articolo 23-ter della legge ossia tra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie – che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.
La lettera dd), infine, modifica l'articolo 40, «Assegni e indennità ai componenti del Consiglio», al fine di recepire le nuove categorie dei componenti togati e non togati. Inoltre, perseguendo finalità di economia della spesa pubblica, sostituisce il quarto comma sopprimendo l'indennità di seduta che ad oggi si cumula con quella di missione per coloro che risiedono fuori Roma.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. – (Definizioni) – 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) “componenti togati” i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie eletti dalla magistratura ordinaria fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

b) “componenti non togati” i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

c) “candidati” coloro che sono stati selezionati mediante sorteggio tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 7»;

b) all'articolo 1:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti togati e da otto componenti non togati»;

2) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

c) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal vicepresidente, che lo presiede, da tre componenti togati e da un componente non togato»;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Commissioni) – 1. Ogni otto mesi, il Presidente del Consiglio superiore nomina, in base al principio di rotazione, le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma, assicurando, nell'arco del quadriennio, la presenza di ciascuno dei componenti del Consiglio in almeno sei diverse Commissioni, tra quelle non permanenti.
2. Ogni otto mesi i componenti delle Commissioni sono integralmente rinnovati.
3. Ciascun componente non può far parte della medesima Commissione per più di due volte, comunque non consecutive»;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Composizione della sezione disciplinare) – 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da otto componenti effettivi e da sei supplenti.
2. I componenti effettivi sono quattro componenti togati e quattro componenti non togati.
3. I componenti supplenti sono tre componenti togati e tre componenti non togati.
4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto e presiede la sezione disciplinare. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
5. La vicepresidenza della sezione disciplinare spetta al membro effettivo togato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria la vicepresidenza spetta al più anziano per età.
6. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate da un componente togato scelto, in base al principio di rotazione, dal vicepresidente del Consiglio superiore»;

f) al primo comma dell'articolo 5, la parola: «magistrati» è sostituita dalle seguenti: «componenti togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

g) all'articolo 6:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il presidente della sezione disciplinare è sostituito dal vicepresidente. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria»;

2) il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;

h) al quarto comma dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte dei conti ha il potere di svolgere il controllo sulla gestione delle spese durante l'anno finanziario e di giudicare l'eventuale sussistenza di una responsabilità amministrativa e contabile»;

i) all'articolo 11, terzo comma, le parole: «eletti dai magistrati» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

l) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore della magistratura) – 1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura:

a) fissa con decreto la data del sorteggio di cui all'articolo 21 e ne dirige le operazioni;

b) indice le elezioni dei componenti togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

c) richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti non togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

d) provvede alla nomina dei componenti togati e non togati del Consiglio risultati eletti;

e) convoca e presiede il Consiglio superiore;

f) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge»;

m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura) – 1. Il Consiglio superiore della magistratura:

a) decide sui reclami attinenti al sorteggio e alle elezioni;

b) verifica i titoli di ammissione dei componenti togati eletti;

c) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti non togati eletti e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere;

d) elegge il vicepresidente e i membri del Consiglio di presidenza;

e) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;

f) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, secondo comma;

g) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

h) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio»;

n) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – (Operazioni di sorteggio) – 1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri non togati e presieduta dal più anziano di età.
3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.
4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del comma 7 e che possiedono i requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

a) cento magistrati, ottanta candidati e venti riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

1) otto magistrati, cinque candidati e tre riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

2) trentadue magistrati, venticinque candidati e sette riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

3) sessanta magistrati, cinquanta candidati e dieci riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) quaranta candidati e dieci riserve, per l'elezione dei componenti non togati.

9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8»;

o) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. – (Convocazione dei corpi elettorali) – 1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati»;

p) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – (Componenti non togati) – 1. L'individuazione degli otto componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i quaranta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera b), tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale.
2. L'elezione dei componenti non togati del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 2.
4. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti»;

q) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (Componenti togati) – 1. L'individuazione dei sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
2. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
3. L'elezione è effettuata:

a) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che esercita le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

r) dopo l'articolo 23-bis è inserito il seguente:

«Art. 23-ter. – (Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura) – 1. Ai sedici membri effettivi togati del Consiglio superiore della magistratura si affiancano ulteriori otto membri sostituti.
2. I membri sostituti sono individuati fra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è nominato membro sostituto colui che vanta maggiore anzianità di servizio»;

s) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non possono concorrere alle elezioni:

a) i magistrati che al momento delle operazioni di sorteggio non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 19;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento del sorteggio non abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità nella qualifica;

c) i magistrati che al momento del sorteggio abbiano subìto una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita un'altra sanzione disciplinare;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio»;

t) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione) – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
3. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 3, è immediatamente pubblicato nel Notiziario ufficiale del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
4. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
6. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
7. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano presso il seggio del tribunale di Roma.
8. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.
9. Ultimate le operazioni elettorali, l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, dopo aver accertato che l'eletto eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 3, lettere a), b) o c), ne convalida l'elezione.
10. Contro il provvedimento di mancata convalida dell'elezione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso»;

u) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. – (Impugnazioni) – 1. Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

v) all'articolo 33:

1) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

2) al terzo comma, le parole: «designato dal Parlamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «non togato», le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati» e le parole: «colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità» sono soppresse;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura non può essere candidato alle elezioni politiche, regionali e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i successivi dieci anni decorrenti dalla cessazione della carica»;

z) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. – (Ineleggibilità) – 1. Sono ineleggibili al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. Sono altresì ineleggibili coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle cariche di cui al primo periodo e coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa»;

aa) all'articolo 36, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «non togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono soppresse;

bb) all'articolo 37, il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti togati e non togati del Consiglio superiore della magistratura, si procede alla loro sostituzione con i membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-ter»;

cc) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. – (Sostituzione dei componenti togati) – 1. Il componente togato che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito da uno dei membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-bis, appartenente della medesima categoria che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.
2. Il componente sostituto deve confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della relativa nomina.
3. In mancanza di sostituti disponibili, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti»;

dd) all'articolo 40:

1) al secondo e terzo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai componenti che risiedono fuori Roma è attribuita l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità è determinata dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità».

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