PDL 1911

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1911

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MULÈ

Modifica all'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative

Presentata il 13 giugno 2019

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Onorevoli Colleghi! – La RAI-Radiotelevisione Spa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 49, comma 10, lettera g), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, adotta il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme migliori per rendere conoscibili agli utenti le informazioni sull'attività del consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza, adeguatamente motivati. Il Piano dispone, altresì, la pubblicazione nel sito internet della RAI dei curricula e dei compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti dalla RAI, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 euro. Sono altresì pubblicate le informazioni relative allo svolgimento, da parte degli stessi soggetti, di altri incarichi o attività professionali, o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti.
Dal Piano resta tuttora esclusa la pubblicazione dei compensi corrisposti ai soggetti titolari di contratti di natura artistica, contravvenendo le regole della total disclosure. Ne consegue che soltanto attraverso indiscrezioni che appaiono frequentemente sugli organi di stampa e sul web è possibile apprendere l'entità presunta di alcuni degli emolumenti corrisposti a conduttori, giornalisti esterni e cosiddette «star» della televisione pubblica. A ciò si aggiunga che, sempre da notizie pervenute da organi di stampa e dal web, sul fronte dell'intrattenimento, la produzione dei programmi televisivi di maggiore rilievo sarebbe affidata ad alcune società private esterne molto spesso collegate ai titolari di contratti di natura artistica.
Preso atto della rilevanza che assume il tema in questione, è ormai improcrastinabile fare chiarezza sui compensi delle star della televisione pubblica, sia perché è obbligo dell'azienda pubblica informare i cittadini di come sono spesi i soldi provenienti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni sia, soprattutto, perché si eviterebbe di alimentare continue polemiche su una delle principali realtà culturali del Paese. Si tratta di un'operazione di trasparenza minima che in altri Paesi europei è già legge. Basti pensare che in Gran Bretagna, la nuova Royal Charter, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, prevede l'obbligo da parte della British Broadcasting Corporation (BBC) di rendere pubblici nel suo rapporto annuale i nomi di tutti i dipendenti – anche dei conduttori televisivi – che percepiscono un compenso superiore a 150.000 sterline (170.000 euro).
In tal senso, la presente proposta di legge stabilisce che il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale preveda la pubblicazione nel sito internet della RAI anche dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai soggetti titolari di contratti di natura artistica, nonché delle dichiarazioni, sotto l'esclusiva responsabilità di questi ultimi, in relazione a partecipazioni o alla titolarità di qualsiasi diritto in attività imprenditoriali, esercitate direttamente o indirettamente, di produzione televisiva.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il numero 2) della lettera g) del comma 10 dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono inseriti i seguenti:

«2-bis) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai soggetti titolari di contratti di natura artistica;
2-ter) delle dichiarazioni, sotto l'esclusiva responsabilità dei soggetti titolari di contratti di natura artistica, relative a partecipazioni o alla titolarità di qualsiasi diritto in attività imprenditoriali, esercitate direttamente o indirettamente, di produzione televisiva;».

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