PDL 1910

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1910

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, BUCALO, CIABURRO, LUCA DE CARLO, ZUCCONI

Delega al Governo per l'adozione di un programma sperimentale nazionale di interventi pubblici per la promozione dell'occupazione e dello sviluppo sostenibile

Presentata il 13 giugno 2019

torna su

Onorevoli Colleghi! – La crisi economica che attanaglia l'Italia e i dati sulla disoccupazione mostrano uno scenario di estrema gravità, anche conseguenza delle manovre messe in atto dal Governo attualmente in carica che è ricorso a un forte indebitamento pubblico per porre in essere provvedimenti che non determineranno alcuna apprezzabile crescita economica e che peseranno nei futuri bilanci dello Stato, delle famiglie e delle imprese.
In base ai dati dell'Eurostat, l'Italia resta tra i fanalini di coda dell'Unione europea con un tasso di disoccupazione che è inferiore solo a quelli della Grecia e della Spagna.
Ciò nonostante, l'esecutivo continua a puntare su misure meramente assistenziali che non solo non porteranno l'Italia fuori dalla crisi, ma che si stanno dimostrando anche inadeguate e deludenti per i beneficiari.
La disoccupazione ha costi economici che incidono direttamente sul PIL, in misura di gran lunga superiore ai costi degli interventi per il sostegno del reddito di chi è senza lavoro. Inoltre, la disoccupazione di lunga durata genera costi derivanti dalla perdita di produttività del lavoro e costi sociali quali povertà, denutrizione, crisi familiari, impossibilità di pagare mutui e aumento della criminalità.
Il lavoro è un diritto primario di ogni individuo sancito, all'articolo 4, dalla Carta costituzionale e resta la chiave attraverso la quale le istituzioni manifestano il proprio interesse nei confronti dei cittadini e delle problematiche relative alla loro qualità di vita. Un Governo che non ha alcun programma che miri a contrastare in modo strutturale la disoccupazione, di fatto non interviene nel migliorare la vita di un popolo per renderlo libero e autonomo. Puntare, invece, su provvedimenti di mero assistenzialismo significa disincentivare il lavoro e rendere i cittadini dipendenti dalla politica.
Pertanto, ritenendo che la produzione di ricchezza attraverso il lavoro continui a essere, in assoluto, il cardine di una democrazia liberale, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di creare lavoro per migliaia di persone e di riportare nei prossimi anni la disoccupazione a livelli fisiologici, prevedendo l'adozione di un programma sperimentale nazionale di interventi pubblici nel quale lo Stato è il datore di lavoro.
Se lo Stato crea direttamente occupazione, vi è il vantaggio di non dipendere dalla domanda di lavoro potendo poi dare la precedenza a determinate categorie di persone che si trovano in situazione di povertà estrema e di disoccupazione di lunga durata.
Mediante l'adozione di un importante piano occupazionale si intende sollecitare il Governo, seppur indirettamente, a porre in essere delle iniziative affinché, anche nell'ambito delle istituzioni europee, sia considerata una priorità la promozione di un'elevata occupazione, attraverso misure concrete. Il lavoro e la lotta alla disoccupazione devono essere tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, per prestare fede a quello che doveva essere il vero spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, in contrapposizione all'intervenuta egemonia delle dinamiche finanziarie che hanno fatto venir meno un reale impegno per garantire quei diritti fondamentali che pongono i cittadini al centro di ogni suo intervento.
Inoltre, per rispondere compiutamente alla sentita esigenza di rigenerare l'Italia da un punto di vista economico, ambientale e sociale, l'ulteriore intento che si vuole perseguire mediante la presente proposta di legge è quello di promuovere un modello di sviluppo sostenibile con al centro la tutela della salute e dell'ambiente, attraverso l'adozione di specifici interventi pubblici nei settori della protezione del territorio, del risparmio energetico, del diritto alla casa, della valorizzazione del patrimonio scolastico, storico, artistico, architettonico e archeologico, nonché del diritto a un ambiente sano per la salute e la tutela degli ecosistemi.
Tutto ciò premesso, all'articolo 1 della presente proposta di legge si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti un programma sperimentale nazionale di interventi pubblici, per il triennio 2019-2021, denominato «Lavoro e sviluppo sostenibile». All'articolo 2 sono individuati i princìpi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega che, in particolare, prevedono la realizzazione di progetti da parte dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali finalizzati all'attuazione del programma sperimentale, recanti obiettivi di sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ecosistema e della salute. Il personale impiegato per la realizzazione dei progetti è assunto dalle direzioni regionali del lavoro, quando il progetto è presentato da un'amministrazione dello Stato o da una regione, e dalle direzioni territoriali del lavoro, quando il progetto è presentato dagli altri enti locali. Ai centri per l'impiego è attribuita la competenza a formare il personale da impiegare nei progetti, sulla base delle indicazioni dei soggetti proponenti, con una durata commisurata alla tipologia di impiego, ad esclusione dei casi in cui il lavoratore abbia già le competenze richieste anche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori. Per la gestione del programma sperimentale e per la ripartizione delle risorse è prevista l'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, sottoposta alla vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per il finanziamento del programma sperimentale si prevede l'istituzione di un fondo ad hoc presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le cui risorse possono essere integrate da contributi a carico degli enti territoriali in favore dei progetti realizzati nei rispettivi territori. Infine, si dispone l'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese in conto capitale collegate ai progetti presentati dai soggetti proponenti, prevedendo l'individuazione dei criteri da applicare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dando priorità ai comuni a rischio di spopolamento.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di un programma sperimentale nazionale di interventi pubblici in materia di occupazione e sviluppo sostenibile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per l'adozione di un programma sperimentale nazionale di interventi pubblici, per il triennio 2019-2021, denominato «Lavoro e sviluppo sostenibile», di seguito denominato «programma», al fine di fronteggiare l'emergenza occupazionale e di incentivare lo sviluppo sostenibile nel territorio nazionale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta delle autorità di Governo competenti e, successivamente, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro il termine di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dà conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) creare seicentomila posti di lavoro, sostenendo un'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso;

b) realizzare, nel rispetto del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, un piano di interventi pubblici urgenti, nei settori della protezione del territorio, del risparmio energetico, del diritto alla casa, della valorizzazione del patrimonio scolastico, storico, artistico, architettonico e archeologico nonché del diritto a un ambiente sano per la salute dell'uomo e per la tutela degli ecosistemi;

c) individuare nelle amministrazioni dello Stato, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e negli enti locali i soggetti proponenti, anche in forma coordinata o consorziata tra loro, dei progetti finalizzati alla realizzazione del programma e che prevedono interventi:

1) per la protezione del territorio mediante azioni di prevenzione o di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, iniziando dalla mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico e dando priorità ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni di più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali e approvati dalle autorità di bacino;

2) per la bonifica e la riqualificazione ambientali di aree urbane, rurali, produttive, industriali e militari;

3) per il recupero, la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, con priorità per quelli esposti al rischio sismico e dell'amianto;

4) per la ristrutturazione degli ospedali pubblici al fine di rendere gli spazi e le strutture interne funzionali alle attuali tecnologie mediche e alle mutate pratiche terapeutiche;

5) per il rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di tali servizi, di attenuare il forte squilibrio tra il nord e il sud del Paese e di favorire una complessiva crescita del sistema nazionale in conformità agli standard dell'Unione europea, realizzando nuovi asili nido pubblici e interventi di messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti o di ristrutturazione di edifici pubblici da adibire ad asilo nido;

6) per l'incremento, il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico destinato o da destinare a prima abitazione e a iniziative di coabitazione e di condivisione del lavoro al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

7) per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica degli edifici pubblici e per ridurre il consumo di energia dei medesimi edifici;

8) per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, museale e archeologico;

9) per il recupero di terreni pubblici incolti o abbandonati, nel rispetto degli ecosistemi esistenti, e per il ripristino della flora e della fauna tipiche, per la valorizzazione e l'incremento del patrimonio boschivo, nonché per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e per la valorizzazione dei fiumi, delle aree paludose, delle spiagge e delle coste attraverso il ripristino dell'ecosistema;

d) istituire, per gli anni 2019-2021, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, l'Agenzia nazionale per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia è diretta da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuvato da un consiglio direttivo di sei membri, ciascuno dei quali è nominato dai Ministri che esercitano la vigilanza sulla stessa, nonché da un membro nominato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La dotazione organica dell'Agenzia è assicurata mediante personale trasferito dai Ministeri vigilanti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presidente e i membri del consiglio direttivo non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per la loro attività. L'Agenzia svolge funzioni di organizzazione, programmazione, attuazione, indirizzo, controllo e coordinamento della realizzazione dei progetti del programma;

e) prevedere che con proprio provvedimento l'Agenzia, entro tre mesi dalla sua costituzione, stabilisca:

1) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse del fondo di cui alla lettera m), per il finanziamento del programma, prevedendo anche forme di consultazione con i soggetti proponenti dei progetti;

2) il trasferimento alle direzioni regionali o territoriali del lavoro delle risorse per le retribuzioni del personale impiegato nella realizzazione dei progetti;

3) le modalità di presentazione e le caratteristiche a cui si devono attenere i progetti, nonché i criteri per stabilire le priorità tra i progetti, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera f);

4) un contratto standard unico che i centri per l'impiego e le direzioni regionali o territoriali del lavoro sottoscrivono con i soggetti proponenti dei progetti;

5) la previsione di attività formative per il personale di cui alla lettera g) nella realizzazione dei progetti e il trasferimento delle risorse necessarie ai centri per l'impiego;

6) la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente, sulla base dei dati e degli aggiornamenti obbligatoriamente trasmessi dai soggetti proponenti dei progetti, il lavoro compiuto nella realizzazione dei singoli progetti e degli obiettivi del programma;

7) le modalità per la partecipazione dei soggetti interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti;

8) le ulteriori disposizioni per l'utilizzazione di strumenti, attrezzature, mezzi meccanici e apparecchiature di proprietà delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali ai fini della realizzazione dei progetti;

9) le modalità di intervento delle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio;

10) l'ammontare e i limiti degli importi spettanti ai soggetti proponenti dei progetti per l'acquisto di beni strumentali, attrezzature, mezzi meccanici e apparecchiature;

f) stabilire che per la redazione dei progetti i soggetti proponenti possono avvalersi del personale tecnico avente la qualifica e la professionalità richieste, impiegato presso di essi o individuato tra i soggetti di cui alla lettera g), numeri 3) e 4), assunti ai sensi della citata lettera g), numero 2), o avvalendosi di strutture ed enti specializzati della pubblica amministrazione. Prevedere, altresì, che:

1) il soggetto proponente elabori il progetto preliminare, recante le modalità per realizzarlo, compresi gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, nonché i calcoli e i computi metrici, i costi, la durata, il numero di lavoratori che si intende impiegare, le qualifiche e le competenze professionali richieste, i beni strumentali, le attrezzature, i mezzi meccanici e le apparecchiature necessari;

2) il progetto preliminare sia presentato alle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio per la sua valutazione tecnica e che sia esaminato e approvato entro novanta giorni, con le eventuali indicazioni tecniche da integrare ai fini della fattibilità o della realizzazione del progetto e assicurando la coerenza dei progetti con le finalità della presente legge e del programma;

3) fermo restando che i progetti devono utilizzare nel modo migliore le professionalità disponibili e le tecnologie più moderne, tra i progetti di costo analogo debba essere data priorità a quelli che prevedono una maggior intensità di lavoro;

4) il soggetto proponente elabori il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, e sviluppi gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si riscontrino apprezzabili differenze tecniche e di costo;

5) il contenuto del progetto preliminare e di quello definitivo sia definito dall'Agenzia, tenuto conto di quanto disposto dai numeri 1) e 4);

6) i progetti possano prevedere forme di collaborazione con università, dipartimenti e centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali;

g) prevedere che il soggetto proponente provveda a presentare il progetto definitivo ai soggetti di cui ai numeri 2) e 3) per procedere all'individuazione e all'assunzione del personale per la sua realizzazione, fatto salvo quanto previsto dal numero 7), in conformità alle seguenti disposizioni:

1) i centri per l'impiego e le direzioni regionali e territoriali del lavoro prestano leale collaborazione ai soggetti proponenti dei progetti sottoscrivendo con essi un contratto unico redatto in conformità a un modello predisposto dall'Agenzia, nel quale è espressamente indicato il termine entro il quale deve avvenire l'assunzione sulla base delle esigenze del soggetto proponente e dei tempi di realizzazione del progetto;

2) il personale per la realizzazione dei progetti è assunto dalle direzioni regionali del lavoro, quando il progetto è presentato da un'amministrazione dello Stato o da una regione, e dalle direzioni territoriali del lavoro, quando il progetto è presentato dagli altri enti locali;

3) per la realizzazione dei progetti sono assunte persone inoccupate, disoccupate od occupate in cerca di altra occupazione, qualora il loro reddito annuale lordo da lavoro dipendente o fiscalmente assimilato sia inferiore o pari a 9.000 euro, iscritte presso il centro per l'impiego territorialmente competente in base al loro domicilio. A parità di altre condizioni, devono essere assunti prioritariamente i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con il più basso patrimonio personale finanziario, mobiliare e immobiliare;

4) per la realizzazione dei progetti sono altresì assunte le persone che usufruiscono di ammortizzatori sociali, compreso il reddito di cittadinanza. In tale caso la retribuzione sostituisce il reddito derivante dall'ammortizzatore sociale di cui il lavoratore beneficia. Nel caso di lavoratore in cassa integrazione guadagni ordinaria, il contratto di lavoro stipulato con la direzione regionale o territoriale del lavoro si intende come distacco del lavoratore dalla società della quale è dipendente, ferma restando la conservazione del posto di lavoro;

5) il personale è assunto con contratto a tempo determinato, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, per la durata della realizzazione del progetto e per un monte ore lavorative pari nel massimo a 35 ore settimanali o a 140 ore mensili, per favorire l'aumento dell'occupazione;

6) per la progettazione e per la realizzazione del progetto il soggetto proponente può utilizzare anche personale alle proprie dipendenze quando ciò è necessario per il profilo tecnico o professionale richiesto;

7) le direzioni regionali e territoriali del lavoro provvedono al pagamento dei salari nonché ai versamenti contributivi e assicurativi per i lavoratori assunti per la realizzazione dei progetti;

8) i soggetti di cui ai numeri 3) e 4) impiegati nella realizzazione dei progetti sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni loro affidate, nel rispetto del CCNL, e non possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo;

9) i soggetti di cui ai numeri 3) e 4) che sono stati impiegati nella realizzazione di un progetto possono essere assunti per la realizzazione di ulteriori progetti, presentati dallo stesso o da un altro soggetto proponente, al fine di garantire una durata minima del rapporto di lavoro, anche con contratti a tempo determinato successivi, non inferiore a dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi;

10) i soggetti proponenti, nei limiti dei rispettivi poteri e competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza scopi di lucro al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro del personale precedentemente impiegato per la realizzazione dei progetti;

h) definire i beni strumentali, le attrezzature, i mezzi meccanici e le apparecchiature inutilizzati o sottoutilizzati, in dotazione delle amministrazioni dello Stato, che sono messi a disposizione dei soggetti proponenti dei progetti prevedendo:

1) le modalità per la cessione in comodato d'uso dei beni, con l'indicazione esplicita della gratuità della cessione;

2) le indicazioni relative alla manutenzione e alle riparazioni dei beni, che sono poste a carico dei soggetti utilizzatori;

i) prevedere che, in conformità a quanto previsto dalla lettera h), con propri provvedimenti, le regioni e gli enti locali individuino i beni strumentali, le attrezzature, i mezzi meccanici e le apparecchiature di loro proprietà da mettere a disposizione per la realizzazione di progetti propri o di altri soggetti;

l) attribuire ai centri per l'impiego il compito di provvedere alla formazione del personale da impiegare nei progetti, sulla base delle indicazioni dei soggetti proponenti dei medesimi progetti e con una durata commisurata alla tipologia di impiego, svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio e comprendente una formazione specifica e una formazione generale sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Non sono obbligati a partecipare alla formazione i soggetti già in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza necessari per l'attività da svolgere o che hanno già frequentato corsi sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

m) stabilire che l'Agenzia disponga che i progetti siano oggetto di monitoraggio trasparente nelle varie fasi della loro realizzazione e in particolare prevedere che l'Agenzia:

1) renda accessibili i risultati di ogni monitoraggio attraverso la loro pubblicazione nei siti internet dei soggetti proponenti dei progetti e in un'apposita banca dati generale istituita nel sito internet istituzionale della stessa Agenzia;

2) indichi gli strumenti utilizzabili da chiunque per segnalare irregolarità, problemi tecnici od operativi nella realizzazione dei progetti, che devono essere esaminati da un collegio arbitrale formato da tre componenti, di cui due estratti a sorte tra tutte le persone maggiorenni residenti nel territorio di competenza del soggetto proponente del progetto e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dall'Agenzia tra magistrati, professori universitari e professionisti di chiara fama residenti nel medesimo territorio. L'ufficio di arbitro è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese strettamente necessarie allo svolgimento della funzione;

n) istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per il finanziamento del programma per gli anni 2019, 2020 e 2021, di cui una quota destinata alle spese di funzionamento dell'Agenzia. Le risorse del fondo possono essere integrate da contributi a carico degli enti territoriali in favore di progetti realizzati nei rispettivi territori;

o) escludere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dai saldi rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica le spese in conto capitale collegate ai progetti presentati dai soggetti proponenti, individuando i criteri da applicare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dando priorità ai comuni a rischio di spopolamento e sulla base di una relazione dell'Agenzia redatta in base ai predetti criteri.

torna su