PDL 1903

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1903

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GAGLIARDI, COSTA, CASSINELLI, PITTALIS

Modifica all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Presentata il 10 giugno 2019

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Onorevoli Colleghi! – Come noto, l'articolo 492-bis del codice di procedura civile, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto per il creditore procedente la possibilità di chiedere la ricerca telematica dei beni del debitore, in vista della successiva esecuzione.
La ratio di tale istituto è quella di fornire uno strumento di maggiore tutela del creditore, uno strumento che lo agevola nell'individuazione dei beni pignorabili per soddisfare le sue ragioni creditorie, consentendo di effettuare un'indagine patrimoniale sui beni e crediti del proprio debitore al fine di porre in essere una fruttuosa azione esecutiva.
Attualmente, la richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare apre una fase endo-procedimentale all'interno della fase esecutiva del procedimento civile che si svolge, con modalità telematiche, davanti al presidente del tribunale competente.
La presente proposta di legge intende accelerare questa fase, consentendo alle parti di inserire già negli atti introduttivi la richiesta di autorizzazione ex articolo 492-bis del codice di procedura civile.
In tal caso sarà il giudice della controversia competente a decidere sulla menzionata istanza, concedendola alla parte vittoriosa.
Del resto, il tema dell'efficienza della giustizia civile è notoriamente e strettamente collegato a quello della competitività dell'intero sistema Paese.
Perciò, in una fase di grave crisi economica, quale quella che sta ancora segnando famiglie ed imprese, il tentativo di rilancio dell'economia passa, come accaduto più volte nel recente passato, anche attraverso una politica di accelerazione dei giudizi civili.
Invero, le riforme introdotte dal Parlamento negli ultimi anni hanno mirato a una razionalizzazione dell'esistente, che ha riguardato tanto le sedi e le competenze degli uffici giudiziari quanto le procedure, con particolare riferimento all'applicazione del cosiddetto «processo telematico», nonché l'organizzazione amministrativa e il personale.
Una piccola riforma, quella proposta con la presente iniziativa legislativa, che – nondimeno – si muove nella già tracciata e pur sempre sollecitata istanza di una maggiore efficienza del procedimento civile, quale naturale sede di tutela di fondamentali diritti di cittadini e imprese.
A fini di omogeneità normativa, si prevede che l'atto introduttivo che contenga la richiesta ex articolo 492-bis del codice di procedura civile, al pari dell'istanza che incardina l'omologa fase presidenziale, sia iscritto a ruolo con modalità telematiche.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 492-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti introduttivi del processo di cognizione o dei procedimenti speciali possono contenere l'istanza di autorizzazione di cui al primo comma. La causa è iscritta a ruolo con modalità telematica. Il giudice, nel decidere sulle domande delle parti, concede l'autorizzazione. L'autorizzazione è dotata di immediata efficacia nei casi in cui il provvedimento ha natura di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 e, in ogni caso, non prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i giudizi incardinati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

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