PDL 1900

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1900

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZUCCONI, SILVESTRONI, CAIATA, BUTTI, RIZZETTO

Disposizioni per la promozione del settore turistico e dell'offerta turistica nazionale

Presentata il 7 giugno 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il settore turistico gode sempre più di un grande sviluppo a livello mondiale, caratterizzato da dinamiche differenziate in relazione ai prodotti e ai territori interessati.
L'Italia, in questo trend internazionale, deve giocare una partita rilevante, andando a fare leva, anche attraverso i servizi digitali, sui fattori di differenziazione che la contraddistinguono rispetto al resto del mondo, forte dei suoi 53 siti riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e del primato in termini di patrimonio artistico e culturale.
Infatti, benché l'Italia mostri una dinamica dei flussi turistici crescente (che si prevede continuerà a ritmi sostenuti nei prossimi anni), è necessario individuare nuove strategie per valorizzare e rilanciare la competitività delle mete italiane rispetto alle nuove destinazioni concorrenti, che adottano strategie sempre più aggressive per attirare anche i turisti italiani.
Insieme ai flussi cresce, infatti, anche la competizione e l'innovazione digitale è diventata un fattore fondante la competitività a qualsiasi livello – dal sistema Paese al micro-operatore – e in ogni fase del soggiorno turistico, dall'ispirazione, all'esperienza in loco, al post viaggio.
Altrettanto necessario appare, al contempo, ovviare a fenomeni di squilibrio socio-economico e territoriale, tra i quali, ad esempio, il cosiddetto overtourism nei centri storici, che sta generando seri rischi di perdita di identità dei luoghi. Se è vero, infatti, che nel 2018 le presenze nella ricettività hanno fatto segnare un nuovo record, attestandosi a quota 430 milioni rispetto ai 420,6 del 2017, con un ulteriore incremento del 4 per cento previsto per il 2019, è anche vero che la spesa turistica è concentrata principalmente in sole cinque regioni (Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna), che esprimono oltre la metà (54,3 per cento) del totale delle presenze.
Ormai il sistema dell'offerta è profondamente cambiato e gli operatori tradizionali (catene alberghiere, agenti di viaggio e tour operator) devono convivere con le piattaforme collaborative e i grandi player dell'intermediazione.
In questo contesto serve una reale politica turistica ed è necessario predisporre anche a livello legislativo strumenti che possano incoraggiare gli operatori del settore a programmare nuovi investimenti.
Con la presente proposta di legge, all'articolo 1 viene istituita un'apposita sezione nel portale «Italia.it» con funzioni di interfaccia digitale integrata per l'intermediazione on line tra domanda e offerta dei servizi ricettivi e di ospitalità (con supporto multilingue e liberamente accessibile dai clienti finali), al fine di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e garantire la libera concorrenza nel settore, favorendo, in particolare, la competitività.
L'intento è quello di aggregare, all'interno di un unico spazio digitale, l'offerta turistica italiana attraverso il potenziamento del portale «Italia.it», già attivo, ma oggi dedicato prevalentemente ad aspetti amministrativi e, quindi, poco appetibile per il turista straniero, estendendolo anche ai servizi ricettivi, promuovendo così la digitalizzazione dell'offerta turistica per chi ancora non riesce a essere visibile e accessibile in rete o trova eccessivamente onerosa l'ospitalità nei siti internet delle grandi online travel agencies (OTA) straniere.
Con l'articolo 2 si pone un tetto alle commissioni che possono essere richieste dalle piattaforme digitali che intermediano la domanda e l'offerta di servizi turistici e commerciali; ciò al fine di ovviare alla penalizzazione in cui incorrono soprattutto le piccole strutture alberghiere, per le quali il costo del servizio imposto dalle OTA risulta spesso eccessivamente oneroso. Si prevede, dunque, che i soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi nell'ambito del settore turistico e commerciale non possano richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al 12 per cento della somma incassata come corrispettivo della fornitura del singolo servizio.
Al comma 2 del medesimo articolo 2 si introduce, altresì, una disposizione finalizzata a tutelare le imprese alberghiere, di ristorazione e commerciali in genere dalle valutazioni pubblicate sui siti internet, imponendo l'obbligo ai gestori delle piattaforme digitali che consentono tali pubblicazioni di garantire l'identificazione degli autori e un reale diritto di replica.
L'articolo 3 prevede una tariffa agevolata in favore delle piccole imprese commerciali per la spedizione di pacchi fino a 5 chilogrammi e l'istituzione di un apposito fondo volto a ristorare parzialmente gli operatori che applicheranno tale tariffa.
L'articolo 4 aumenta dal 3 al 6 per cento l'imposizione fiscale sulle piattaforme digitali, la cosiddetta web tax, e destina una percentuale delle maggiori entrate a un apposito fondo finalizzato a potenziare le politiche turistiche.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Potenziamento del portale «Italia.it »)

1. Al fine di migliorare la promozione dell'offerta turistica nazionale e garantire la libera concorrenza nel settore, favorendo la competitività, la commercializzazione e la fornitura diretta dei servizi ricettivi e di ospitalità, è istituita un'apposita sezione multilingue e liberamente accessibile nel portale «Italia.it», di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con funzioni di interfaccia digitale integrata per l'intermediazione on line tra la domanda e l'offerta dei predetti servizi. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per il biennio 2019-2020.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento della sezione di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle operazioni di registrazione al sito ovvero di vendita dei servizi da parte delle strutture turistico-ricettive nonché di prenotazione ovvero di acquisto dei servizi da parte dei clienti finali.
3. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «i servizi turistici» sono inserite le seguenti: «, ricettivi».

Art. 2.
(Norme in materia di attività di intermediazione delle piattaforme tecnologiche nel settore turismo)

1. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi nell'ambito del settore turistico e commerciale non possono richiedere al soggetto fornitore dei servizi medesimi una commissione superiore al 12 per cento della somma percepita come corrispettivo per la fornitura del servizio stesso.
2. Al fine di garantire alle imprese e agli esercenti che operano nel settore dell'attività turistica e della ristorazione la tutela da azioni di concorrenza sleale e della propria immagine, i soggetti che, tramite una piattaforma digitale o altro strumento di natura digitale, consentono la pubblicazione di valutazioni sulla qualità dei servizi offerti nell'ambito dei settori di cui al presente comma, debbono garantire l'identificazione degli autori delle valutazioni e l'effettivo diritto di replica da parte delle imprese e degli esercenti oggetto delle valutazioni.

Art. 3.
(Tariffa postale agevolata
per le microimprese)

1. Alle microimprese, come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con sede in Italia è riconosciuta la possibilità di usufruire di una tariffa postale agevolata per la spedizione di pacchi di peso non superiore a 5 chilogrammi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della tariffa agevolata di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, che l'importo della stessa deve essere comunque inferiore alla media degli importi applicati dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività postale alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività postale che applicano la tariffa di cui al comma 1 possono accedere, a richiesta, ai contributi del fondo di cui al comma 4 nel limite della disponibilità del medesimo fondo e per un importo annuale non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo delle spedizioni effettuate nell'anno di riferimento.
4. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 4.
(Modifiche alla normativa in materia
di imposta sui servizi digitali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40, lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) la fornitura del bene o la fruizione del servizio richiesti mediante l'interfaccia digitale multilaterale avvengono materialmente nel territorio dello Stato»;

b) al comma 41, la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «6»;

c) dopo il comma 41 è inserito il seguente:

«41-bis. Una quota pari all'1 per cento delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta sui servizi digitali ai servizi di cui al comma 37, lettera b), è destinata a un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, denominato: “Più turismo più Italia”. Le risorse del fondo sono destinate al rafforzamento delle politiche del turismo, in particolare attraverso l'incremento delle attività di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica nazionale svolte dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e il potenziamento del portale “Italia.it”».

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a 1 milione di euro per il biennio 2019-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 3, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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