PDL 19

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 19

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifica all'articolo 844 del codice civile, in materia di immissioni sonore da parte di animali

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira a disciplinare le immissioni sonore da parte di animali, modificando l'articolo 844 del codice civile in materia di immissioni.
In particolare, è previsto che il proprietario e detentore di animali non è tenuto a impedire le immissioni sonore da parte degli stessi, se queste non superano la normale tollerabilità. Il buon senso, il rispetto e la tolleranza reciproca, elementi indispensabili per una serena convivenza, devono indirizzare opportunamente la valutazione sull'abbaiare dei cani o sul miagolio dei gatti. Tali comportamenti dei nostri amici animali non sono certamente da considerare integranti di per sé il reato di disturbo della quiete pubblica, se non esclusivamente nei casi in cui i rumori prodotti siano costanti, acuti, specialmente nelle ore di riposo, e concretamente atti a disturbare la generalità dei vicini e non un numero limitato di essi.
Occorre, inoltre, considerare che non può essere in alcun modo negato al cane il diritto di abbaiare, così come al gatto di miagolare, in quanto diritti essenziali di questi animali, rispondenti alle loro caratteristiche etologiche in quanto esseri senzienti. Anche la Suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 7856 del 2008, ha rilevato che risulta impossibile coartare la natura dell'animale al punto da impedirgli del tutto di abbaiare, certamente non negando che il proprietario o detentore dell'animale debba occuparsi della sua educazione.
La proposta di legge prevede, quindi, che l'autorità giudiziaria, in caso di contestazioni di immissioni sonore da parte di animali, tenga conto prioritariamente del benessere dell'animale e che, in nessun caso, possa disporre l'allontanamento coatto dello stesso. Tale allontanamento disposto in taluni casi dai giudici, è da considerare lesivo dei diritti di cui è portatore l'animale stesso, in quanto essere senziente.
L'interesse primario tutelato, quindi, è il benessere degli animali, unitamente al quale sono tutelati i loro proprietari o detentori che non possono essere perseguiti o puniti a causa delle immissioni sonore dei loro animali. È infatti intollerabile che, alla luce di una nuova e diffusa sensibilità in base alla quale gli animali di affezione sono considerati veri e propri membri della famiglia, i proprietari o detentori debbano rispondere del reato di cui all'articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), che prevede la sanzione dell'arresto e dell'ammenda per il risarcimento del danno dovuto al mancato riposo delle persone che li circondano.
Considerata l'urgenza di risolvere il fenomeno delle immissioni sonore degli animali, rispetto al quale, in assenza di una normativa espressa che lo disciplini in maniera chiara, si registra una giurisprudenza altalenante e, in taluni casi, lesiva dei diritti esistenziali degli animali di affezione, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 844 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il proprietario o detentore di animali non è tenuto a impedire le immissioni sonore da parte degli stessi se queste non superano la normale tollerabilità. L'autorità giudiziaria, nell'applicazione del presente comma, tiene conto prioritariamente del benessere dell'animale e in nessun caso dispone l'allontanamento coatto dello stesso. Il proprietario o detentore non può essere perseguito o punito a causa delle immissioni sonore da parte del proprio animale».

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