PDL 1876

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1876

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PENNA, DAVIDE AIELLO, CASA, GIARRIZZO, GRIPPA, IANARO, SCERRA, SUT

Disposizioni in materia di assistenza all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per le persone con disabilità

Presentata il 30 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è frutto del lavoro coordinato tra l'Intergruppo parlamentare sulle disabilità e il Comitato Lovegiver, organizzazione non lucrativa di utilità sociale attiva dal 2013 in Italia, sotto il coordinamento di Maximiliano Ulivieri, con la partecipazione di esperti in materia, tra cui: Fabrizio Quattrini, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo e presidente dell'Istituto italiano di sessuologia scientifica; Maurizio Nada, docente nei corsi per educatori e operatori socio-sanitari; Rocco Salvatore Calabrò, neurologo specializzato in sessuologia clinica; Paola Tomasello, psicologa clinica specializzata in sessuologia.
Il fondamentale contributo del Comitato, dunque, è alla base di questa proposta di legge, la quale ha la finalità di promuovere il benessere delle persone con disabilità anche sotto il profilo dell'espressione dell'emotività, dell'affettività, della corporeità e della sessualità.
Il diritto a una vita affettivo-sessuale è, a tutti gli effetti, un diritto umano da salvaguardare e da promuovere, così come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 561 del 18 dicembre 1987: «Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 della Costituzione impone di garantire».
Più recentemente, nel 2002, l'Organizzazione mondiale per la sanità ha definito i diritti sessuali come «diritti umani relativi alla salute sessuale» situati nel novero di quelli già riconosciuti nei trattati e nelle convenzioni internazionali.
Nonostante questi pronunciamenti, molte persone con disabilità non possono a oggi intrattenere relazioni interpersonali complete e autonome sotto il profilo psico-affettivo, emotivo e sessuale, poiché impedite da una condizione di limitata autosufficienza motoria, che, in molti casi, rende impossibile anche la pratica autoerotica, o perché vittime del pregiudizio estetico, che rende i corpi delle persone disabili meno attraenti.
Il risultato è l'emarginazione affettiva e relazionale, che etichetta le persone con disabilità, sia di carattere fisico che di natura psichica, come eterni bambini privi di necessità e di bisogni erotico-sessuali, violando con ciò diritti costituzionalmente garantiti.
Tuttavia, queste necessità e questi bisogni esistono e necessitano di una risposta, anche sul piano legislativo.
La presente proposta di legge prevede il riconoscimento della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità (OEAS) con il fine di superare il mero concetto di assistenza sessuale, così come è codificato in Paesi quali la Germania, la Danimarca, la Svizzera e i Paesi Bassi.
Si tratta di una nuova figura professionale, la quale, a seguito di adeguato percorso formativo, teorico e psico-corporeo, di tipo psicologico, sessuologico e medico, sarà in grado di aiutare le persone con disabilità fisico-motoria o psico-cognitiva a sperimentare l'erotismo e la sessualità, promuovendo anche l'educazione sessuo-affettiva e indirizzando al meglio le energie intrappolate all'interno del corpo delle persone con disabilità.
La proposta di legge si compone di un unico articolo.
Il comma 1 attribuisce al Ministro della salute il compito di definire, con proprio decreto, le linee guida per la promozione e il coordinamento degli interventi regionali individuati dalla legge.
Il comma 2 prevede l'istituzione, presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un elenco degli OEAS.
Il comma 3 definisce i requisiti necessari per l'iscrizione nel citato elenco: la maggiore età, l'avere assolto gli obblighi scolastici, la sottoscrizione del codice etico e l'idoneità psicofisica.
Il comma 4 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione dei criteri e delle procedure di iscrizione e del percorso formativo finalizzato all'iscrizione nell'elenco, la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco stesso, l'adozione di misure che garantiscano la protezione dei dati sensibili, la predisposizione di un codice etico per gli OEAS e per gli utenti, la definizione delle modalità per il monitoraggio dell'equilibrio psicofisico e dello stato di salute degli OEAS, nonché delle condizioni individuali dei soggetti interessati tali da rendere funzionale l'intervento degli OEAS.
Il comma 5 stabilisce che l'attività di assistenza all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità rappresenta un'attività autonoma, che può essere esercitata in forma cooperativa, ma non può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato né di un contratto di appalto.
L'obiettivo che ci si propone è che operatori e operatrici professionalmente formati aiutino le persone con disabilità a vivere un'esperienza emotiva e corporea, impartendo loro, altresì, un'educazione alla sessualità e all'affettività.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire il diritto all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità nonché al benessere psicofisico delle persone con disabilità, il Ministro della salute, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la promozione e il coordinamento degli interventi stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'elenco delle persone abilitate a svolgere, nel rispettivo territorio, la funzione di operatore all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità (OEAS) nei confronti delle persone con disabilità. Tale elenco è pubblico.
3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni;

b) l'avere assolto gli obblighi scolastici;

c) la sottoscrizione del codice etico di cui al comma 4, lettera d);

d) l'assenza di malattie trasmissibili, anche sessualmente, certificata da un medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale;

e) l'idoneità psicofisica all'attività di OEAS certificata da un medico psicologo o sessuologo del Servizio sanitario nazionale.

4. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:

a) a definire i criteri, le modalità e il percorso formativo cui è subordinata l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2;

b) alla tenuta e all'aggiornamento periodico dell'elenco di cui al comma 2;

c) all'adozione di misure che garantiscano la protezione dei dati sensibili relativi agli OEAS, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché la facoltà, per ciascun OEAS, di far inserire nell'elenco di cui al comma 2 il proprio recapito professionale;

d) alla redazione di un codice etico per gli OEAS e per gli utenti, anche avvalendosi dei codici etici già elaborati e sperimentati da associazioni professionali o da istituzioni competenti in materia, anche estere;

e) a individuare, secondo le caratteristiche individuali delle persone con disabilità, la tipologia di assistenza che l'OEAS deve fornire;

f) a definire le modalità per il monitoraggio dell'idoneità psicofisica e dello stato di salute degli OEAS.

5. L'attività di assistenza all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità nei confronti delle persone con disabilità non può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato, né di un contratto di appalto, essendo caratterizzata dalla piena autonomia della persona che la esercita. Essa può, tuttavia, costituire oggetto di lavoro autonomo svolto in forma cooperativa.

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