PDL 1874

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1874

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PANIZZUT, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LOLINI, LUCCHINI, MACCANTI, MARCHETTI, ALESSANDRO PAGANO, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

Presentata il 30 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La legge 3 marzo 1951, n. 178, ha istituito l'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», la più importante onorificenza che può essere conferita a cittadini italiani o stranieri per ricompensare «benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari», come stabilisce l'articolo 1 dello statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952.
In base all'articolo 2 dello statuto dell'Ordine, per benemerenze di segnalato rilievo «e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti» dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, e, in questo caso, il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Questa cortesia diplomatica ha dato luogo a una serie di tragici paradossi, visto che in data 2 ottobre 1969 ha ricevuto questa onorificenza il dittatore jugoslavo Josip Broz, alias maresciallo Tito, noto tristemente per gli eccidi delle foibe, che hanno provocato migliaia di morti italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e che, con altre storiche angherie, hanno costretto all'esodo 350.000 nostri connazionali, che sono dovuti fuggire dalla loro terra.
La normativa vigente – nello specifico, gli articoli 8, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1952, n. 458, nonché gli articoli 21 e 22 dello statuto dell'Ordine – non prevede la revoca post mortem dell'onorificenza, circostanza questa che non consente di intervenire quando, dopo il decesso dell'insignito, ricorrano i presupposti per la revoca, ossia per indegnità.
Nel caso di Tito, l'onorificenza appare in palese contraddizione con le incontrovertibili testimonianze storiche in base alle quali al dittatore jugoslavo vengono attribuite precise responsabilità dirette nell'attuazione della feroce pulizia etnica nei confronti dei nostri connazionali, avviata dal 1943 in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Tale contraddizione è ancora più evidente dal momento che, con legge 30 marzo 2004, n. 92, il Parlamento italiano ha approvato, a larghissima maggioranza, la legge istitutiva del Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e della concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
Con la presente proposta di legge si intende modificare la normativa vigente, consentendo la revoca post mortem dell'onorificenza, in modo da procedere nei confronti di Tito, il mantenimento della cui onorificenza costituisce motivo non di imbarazzo, ma di vergogna.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178)

1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e può essere disposta anche dopo la morte dell'insignito».

Art. 2.
(Norme di attuazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, apportando le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

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