PDL 1870

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1870

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FERRARI, FANTUZ, ZICCHIERI, TOCCALINI, PETTAZZI, BELOTTI, FURGIUELE, MARCHETTI, PAOLINI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BISA, BOLDI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, SUTTO, TATEO, TIRAMANI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati

Presentata il 29 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! – L'attuale modello di reclutamento del personale volontario di truppa delle Forze armate risale al 2000, quando, con la scelta di sospendere la coscrizione obbligatoria, si è passati a uno strumento militare composto interamente da professionisti.
L'adesione a tale modello, nel soddisfare un'esigenza di operatività, ha prodotto alcune significative criticità, tra le quali l'innalzamento dell'età media di tutto il personale della Difesa e la necessità di ricollocamento professionale dei volontari al termine del periodo di ferma, cui si collega l'esigenza di una più ampia e concreta gamma di sbocchi lavorativi per i volontari stessi.
In sede parlamentare, dinanzi alle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tali aspetti critici sono stati più volte rilevati: il 18 luglio 2017 il Ministro della difesa segnalava al Senato che l'età media del personale militare si attestava ormai intorno ai 38 anni. Analogamente, il 1° agosto 2018, il Capo di stato maggiore della difesa, di fronte alle Commissioni difesa riunite della Camera e del Senato, evidenziava l'innalzamento dell'età media nelle Forze armate. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il 16 ottobre dello stesso anno, in sede di illustrazione delle linee programmatiche, riferiva che dal 2000 a oggi l'età media del personale dell'Arma è passata da 35 anni e mezzo a 43 anni e mezzo e che oltre 71.000 militari, pari a circa il 65 per cento della forza complessiva dell'Arma, hanno oggi un'età superiore a 40 anni.
È pertanto necessario intervenire per ottenere una rapida riduzione dell'età media del personale, in ragione non solo dell'evidente collegamento tra i requisiti fisici e l'efficienza operativa, ma anche per le maggiori difficoltà nell'impiego e nella mobilità del personale connesse all'età e alle responsabilità familiari che a essa naturalmente si accompagnano.
Inoltre, appare congruo subordinare il superamento dell’iter concorsuale a una valutazione dell'idoneità complessiva del candidato che, in conformità alla più recente giurisprudenza, si fondi non solo sulla verifica dell'idoneità fisica, già attualmente prevista, sul piano attitudinale e sanitario, ma anche su accertamenti riferiti al parametro culturale, richiedendo il conseguimento di un punteggio minimo nelle prove scritte di cultura generale. Si tratta di un requisito sempre più essenziale tanto per i candidati all'arruolamento provenienti dai volontari, quanto per i civili, per sostenere con profitto sia l'impegnativa formazione specialistica, sia i successivi percorsi di qualificazione necessari per l'impiego nei sempre più numerosi incarichi caratterizzati da elevato contenuto tecnico.
La riduzione dell'età massima dei volontari e, analogamente, dei civili per la partecipazione ai concorsi per la ferma triennale potrebbe aiutare anche il passaggio agli altri comparti della pubblica amministrazione, in particolare quelli della sicurezza e degli enti locali.
Allineare il parametro anagrafico degli arruolati indipendentemente dal bacino di provenienza significa poter conoscere tutti i fattori, attuali e potenziali, utili a valutare, avendo a riferimento un più ampio arco temporale, l'idoneità del candidato allo svolgimento di compiti specifici.
Vanno previste anche adeguate riserve di posti in tutti i concorsi interni e pubblici per i ruoli dei sergenti e dei marescialli, estendendo così una misura oggi già contemplata dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Allo scopo di ovviare alla minore attrattiva della figura del volontario, registrata negli ultimi anni, sono percorribili ipotesi diverse, che devono comunque corrispondere all'esigenza di tutelare gli interessi dell'intero comparto militare della Difesa.
Pur nella consapevolezza delle difficoltà che il mercato del lavoro incontra nel garantire opportunità occupazionali, riteniamo che si debba offrire una reale possibilità di impiego ai volontari congedati che, per qualsiasi motivo, non proseguano le esperienze di servizio né presso la Forza armata di primo arruolamento né nell'Arma dei carabinieri o nelle altre Forze di polizia: le competenze – anche di carattere trasversale – acquisite negli anni del servizio in armi consentono infatti ai volontari di essere proficuamente impiegati sia nell'ampia gamma di opportunità lavorative collegate agli ambiti professionali della sicurezza e della protezione civile, certamente prossimi all'esperienza maturata, sia nell'ancor più ampio ventaglio di professioni qualificanti anche nel settore privato e riconducibili alla funzione di incaricato di pubblico servizio.
Le Forze armate, infatti, sono ordinariamente impegnate anche in attività, quali, ad esempio, il soccorso in mare e in montagna, i trasporti sanitari d'urgenza, la meteorologia e climatologia, l'assistenza al volo e alla navigazione civile, la difesa cibernetica, la bonifica del territorio da residuati bellici, la cartografia e l'idro-oceanografia, la difesa nucleare, chimica, biologica, cui corrispondono competenze trasversali di sicuro interesse per il mercato del lavoro, non solo nel settore pubblico, ma anche nel privato, cui potrebbero essere riconosciute concrete misure premiali di ordine fiscale, finalizzate proprio al ricollocamento dei volontari, adattando, ad esempio, le misure già in vigore al fine di agevolare l'occupazione giovanile.
La proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 reca le modifiche al capo VII del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, recante reclutamento dei volontari, per i quali viene previsto il nuovo istituto della ferma triennale, con la possibilità di una rafferma anch'essa triennale.
L'articolo 2 reca le deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria conseguente al passaggio dai regimi di ferma annuale e quadriennale all'unico regime di ferma triennale (comma 1). Al comma 2 si prevede una delega specifica per l'adozione di norme atte al ricollocamento lavorativo dei volontari che non rientrino tra coloro che rimangono a far parte dello strumento militare. Il comma 3, infine, facoltizza il Governo ad apportare modifiche di carattere integrativo e correttivo ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla loro emanazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione I è sostituita dalla seguente:

«Sezione I
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA TRIENNALE

Art. 697. – (Requisiti) – 1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) età non superiore a venti anni;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

d) raggiungimento di un punteggio minimo nelle prove scritte di cultura generale.

Art. 698. – (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale) – 1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa. Con il medesimo decreto è determinato, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il punteggio minimo richiesto ai sensi dell'articolo 697, comma 1, lettera d), in forme idonee a consentire l'utilizzazione dei fondi dell'Unione europea predisposti per verificare il livello di educazione dei giovani di ciascuno Stato membro.
2. I criteri e le modalità per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata triennale ad una successiva rafferma triennale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa, che deve prevedere, per ciascuna Forza armata, nei limiti della consistenza, la possibilità di bandire concorsi interni al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze della Forza armata medesima, connesse alla necessità di fare fronte a particolari esigenze operative.
3. I volontari raffermati ai sensi del comma 1 sono ammessi alla rafferma triennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1a classe o di aviere scelto.
Art. 699. – (Incentivi per il reclutamento volontario) – 1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefìci non economici conseguenti all'avere prestato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche con riferimento alla prestazione del servizio militare volontario in ferma prefissata triennale»;

b) la sezione II è abrogata;

c) l'articolo 702 è sostituito dal seguente:

«Art. 702. – (Riservatari)1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve in favore dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) diplomati presso le scuole militari;

b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano;

c) assistiti dall'istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;

d) assistiti dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

f) figli dei militari deceduti in servizio»;

d) l'articolo 703 è sostituito dal seguente:

«Art. 703. – (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)1. Nei concorsi relativi all'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata triennale sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

b) Corpo della guardia di finanza: 70 per cento;

c) Polizia di Stato: 45 per cento;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento.

2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei alle prove previste dalle procedure di arruolamento stabilite dai bandi pubblicati da ciascuna delle amministrazioni di cui al medesimo comma 1, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, sono stabilite le modalità con cui:

a) all'atto dell'arruolamento, i volontari possono indicare la preferenza per la partecipazione ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco al termine della ferma triennale nonché quelle riguardanti l'immissione nelle rispettive carriere iniziali;

b) in occasione dei concorsi di cui al comma 1, i centri nazionali di selezione e reclutamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono acquisire copia degli esiti degli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale eseguiti per l'arruolamento del volontario ai fini di una valutazione preliminare sull'idoneità del candidato allo specifico impiego»;

e) la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Riserve applicabili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale»;

f) l'articolo 704 è sostituito dal seguente:

«Art. 704. – (Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente) – 1. Al termine della rafferma triennale, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, nella misura minima del 30 per cento dei posti disponibili, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Con il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in rafferma triennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento o la sentenza è divenuto irrevocabile. Resta ferma la condizione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».

Art. 2.
(Deleghe al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dei pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo volto a modificare il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre le disposizioni transitorie necessarie per disciplinare il graduale passaggio, entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale, in servizio alla medesima data di entrata in vigore, al regime di ferma prefissata triennale, previsto dall'articolo 1 della presente legge, con la possibilità di rafferma, secondo le seguenti modalità:

1) prevedere, per i volontari in ferma prefissata di un anno in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la possibilità di transitare, a richiesta, al regime di ferma prefissata triennale, con possibilità di successiva rafferma triennale;

2) prevedere, per i volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la possibilità di chiedere di essere ammessi, al compimento del terzo anno, alla rafferma triennale;

3) prevedere che l'onere degli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, sulla base di accordi con il Ministero della salute, possa essere sostenuto mediante utilizzazione dei fondi eventualmente messi a disposizione dall'Unione europea per il controllo dello stato di salute della popolazione degli Stati membri;

b) prevedere adeguate riserve di posti, in favore dei volontari in ferma prefissata triennale che abbiano completato senza demerito la successiva rafferma triennale, nei concorsi interni e pubblici per l'accesso ai ruoli dei sergenti e dei marescialli, e gradi corrispondenti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dei pareri previsti dalla legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) prevedere, per i volontari in ferma prefissata triennale che abbiano completato senza demerito la successiva rafferma triennale ma non possano essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 704 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per eccedenza rispetto all'organico delle Forze armate, il transito nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse;

b) aumentare le percentuali attualmente previste per la riserva dei posti, in favore del personale delle Forze armate congedato senza demerito, nei concorsi banditi dalle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali sulla base di intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento al reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, prevedendo specifiche sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

c) prevedere iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio e il collocamento preferenziale nel lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni rappresentative e di categoria delle imprese private e la previsione di misure agevolative, anche di carattere fiscale, che favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

d) prevedere che il servizio prestato nelle Forze armate sia condizione per poter conseguire la nomina a guardia particolare giurata o svolgere l'attività di addetto alla sicurezza, o, alternativamente, prevedere la stipulazione di convenzioni tra il Ministero della difesa e gli istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per favorire l'assunzione del personale delle Forze armate congedato senza demerito presso i medesimi istituti.

3. Il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nei medesimi commi.

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