PDL 1866

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1866

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Introduzione dell'obbligo di classificazione dei videogiochi e disposizioni concernenti la loro diffusione e vendita, per la tutela dell'integrità psico-fisica e morale dei minori

Presentata il 28 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! — La prevenzione della vendita ai minori di videogiochi non adatti è necessaria per tutelare i ragazzi dai pericoli collegati a tematiche inappropriate e all'uso smodato che di essi si può fare. Scopo della presente proposta di legge è l'introduzione nel nostro ordinamento di una regolamentazione della diffusione e della vendita dei videogiochi, destinati a un pubblico adulto, al fine di tutelare i minori nell'utilizzazione degli stessi.
Attualmente, infatti, non esiste alcuna normativa che disciplina la materia, nonostante l'importanza e l'incidenza dei videogiochi nello sviluppo psichico dei minori siano ormai un dato acquisito. Oggi, nulla impedisce a un minore di acquistare e di utilizzare videogiochi contenenti scene di estrema violenza e di sesso e, pertanto, non adatti ai minori e utilizzati senza il controllo degli adulti.
Un minore, privo degli opportuni filtri interpretativi, può facilmente essere portato a emulare le gesta dei protagonisti del gioco o, quantomeno, a ricevere in modo passivo un messaggio tendente ad attenuare, se non a giustificare, la gravità dei comportamenti vissuti nell'ambito ludico e virtuale.
È pertanto necessario un intervento normativo in grado di porre adeguati limiti alla diffusione di questo fenomeno, che rischia di diventare, se non adeguatamente arginato, una nuova allarmante forma di ludopatia. In ambito europeo, il Pan European Game Information (PEGI) è un sistema di classificazione nato su impulso della Commissione europea che è stato adottato da molti Governi degli Stati membri.
Purtroppo, la classificazione PEGI, per quanto possa essere utile ai fini della descrizione sintetica di un prodotto, non è idonea a limitare la vendita dei videogiochi pericolosi per la salute psichica dei minori; inoltre, i rivenditori non sono tenuti a verificare se il prodotto che si intende acquistare è idoneo o no per il singolo acquirente.
Per tali ragioni, si ritiene opportuno, da un lato, recepire la classificazione PEGI e, dall'altro, potenziare il sistema di protezione dei minori, apportando quei correttivi che solo una normativa adeguata può introdurre.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Classificazione dei videogiochi)

1. I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria o altri organismi, provvedono alla classificazione dei videogiochi al fine di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato ai medesimi videogiochi.
2. La classificazione di cui al comma 1 è basata sui seguenti fattori:

a) età minima dei videogiocatori;

b) aspetti contenutistici del videogioco e loro potenziale pericolosità per l'integrità psico-fisica e morale dei minori;

c) possibilità di utilizzare il videogioco tramite la rete internet.

Art. 2.
(Indicazione della classificazione)

1. Il produttore, l'importatore e il distributore hanno l'obbligo di indicare, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione di cui all'articolo 1 in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e in ogni riproduzione del videogioco destinata al commercio.
2. Il responsabile della diffusione e della distribuzione commerciale del videogioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è tenuto a dare avviso al pubblico della classificazione di cui all'articolo 1, in ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

Art. 3.
(Verifica della classificazione)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, procede a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione di cui all'articolo 1 operata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo con le caratteristiche effettive del videogioco, nonché sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2 da parte dei medesimi soggetti.
2. Ai fini del comma 1 del presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni richiede ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il deposito del videogioco e di una relazione che ne illustri le caratteristiche. In caso di mancato deposito del videogioco e della relazione entro venti giorni dalla richiesta, l'Autorità vieta la distribuzione, la pubblicizzazione, la vendita e la commercializzazione a qualsiasi titolo del videogioco. Il provvedimento di divieto è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. A seguito del deposito del videogioco e della relazione di cui al comma 2 del presente articolo, ove riscontri difformità rispetto alla classificazione di cui all'articolo 1, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al citato articolo 1, comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce la nuova classificazione del videogioco.
4. I produttori e i distributori sono tenuti a indicare la nuova classificazione con le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Divieto di diffusione)

1. I videogiochi privi della classificazione di cui alla presente legge non possono essere distribuiti, pubblicizzati, venduti né commercializzati ad alcun titolo.
2. Sono vietati la vendita e il noleggio di videogiochi a soggetti di età inferiore a quella risultante dalla classificazione indicata sul prodotto ai sensi della presente legge.
3. È vietato consentire la partecipazione a videogiochi on line a soggetti di età inferiore a quella risultante dalla classificazione indicata sul prodotto ai sensi della presente legge.

Art. 5.
(Videogiochi vietati
ai minori di anni diciotto)

1. I videogiochi vietati ai minori di anni diciotto devono essere esposti separatamente dagli altri videogiochi in spazi non accessibili ai minori stessi.
2. I messaggi pubblicitari dei videogiochi proibiti ai minori di anni diciotto devono far esplicito riferimento alla loro esclusiva fruibilità da parte di un pubblico adulto.

Art. 6.
(Sanzioni)

1. Alla violazione delle disposizioni degli articoli 3, comma 2, 4, commi 1 e 3, o 5, comma 2, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 100.000 euro.
2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 1 provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Alla violazione delle disposizioni degli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, e 5, comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 3 provvede il prefetto.

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