PDL 1850-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1850-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016

Presentato il 14 maggio 2019

(Relatore: OLGIATI )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 1° agosto 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1850, d'iniziativa del Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016»;

evidenziato come la Convenzione, di cui si propone la ratifica, adotti princìpi e misure volti a definire, sviluppare e diffondere buone prassi per ridurre e contrastare efficacemente i rischi per la sicurezza connessi ad eventi calcistici e sportivi in generale, delineando al riguardo un approccio integrato;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1850, d'iniziativa del Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016»;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'istituzione di un Punto nazionale di informazione sul calcio, di cui all'articolo 11, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, appare necessario configurare gli oneri derivanti dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;

appare necessario precisare il carattere annuo dei predetti oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal medesimo articolo 4, comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 27.030 a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1850, d'iniziativa del Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di:

a) promuovere, anche nelle sedi internazionali, lo spirito di collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti portatori di interessi coinvolti nell'organizzazione e gestione di un evento sportivo, soprattutto assicurando un maggiore coinvolgimento dei tifosi delle squadre o degli atleti che competono, in modo da realizzare sistemi di governance degli enti sportivi più aperti e inclusivi nei confronti delle comunità di riferimento;

b) costruire, anche nelle sedi internazionali, percorsi formativi – di natura sia pratica sia culturale – dedicati alle tifoserie e a tutti quei pubblici che si sono allontanati dal mondo dello sport e dalle manifestazioni calcistiche, finalizzati a sviluppare comportamenti adeguati a garantire le condizioni di piena sicurezza degli eventi sportivi;

c) prevenire il crimine, con riferimento non solo al «crimine violento» compiuto dal tifoso, ma anche a certe forme di criminalità o di illegalità che possono essere legate alla gestione degli eventi sportivi;

d) promuovere lo scambio di informazioni sul piano della intelligence, effettuata attraverso l'utilizzo dei migliori strumenti informatici e delle migliori risorse umane sia sul piano nazionale che su quello internazionale, per migliorare la sicurezza dei luoghi dove si svolgono le competizioni sportive.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della medesima Convenzione.

Identico.

Art. 3.
(Punto d'informazione
nazionale per il calcio)

Art. 3.
(Punto d'informazione
nazionale per il calcio)

1. Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, è individuato presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Identico.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 27.030 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Identico.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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