PDL 1850

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1850

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016

Presentato il 14 maggio 2019

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

1. Scopo e origini della Convenzione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, (di seguito denominata «Convenzione»), aperta alla firma delle Parti il 3 luglio 2016 presso lo Stade de France di Saint-Denis (Parigi), ha come scopo quello di garantire un ambiente accogliente e sicuro all'interno e all'esterno degli stadi, promuovendo una strategia e un approccio integrati e condivisi tra i soggetti pubblici e privati che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle persone, di contrastare i comportamenti violenti e di assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi.
In Europa lo sport – il calcio in particolare – è la principale attività organizzata su base non governativa. In virtù delle sue caratteristiche e della sua portata mediatica, esso attrae un enorme numero di appassionati e interessi di vario tipo. D'altro canto, in occasione di manifestazioni sportive, violenza e disordini, come altri comportamenti deprecabili, sono frequenti e ne rovinano il clima e gli intenti. Nel 1985, a seguito di una raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e sulla scia della tragedia avvenuta nello stadio Heysel, è stata elaborata la Convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare le partite di calcio, di seguito denominata «Convenzione n. 120», entrata in vigore nel novembre 1985 e finora ratificata da 42 Stati. Quest'ultima si concentra sulla prevenzione e sulla dissuasione dei comportamenti negativi, in particolare violenti, all'interno o nelle vicinanze degli stadi.
Nell'ultimo decennio, tuttavia, è divenuto evidente come la Convenzione n. 120 non risponda più alle esigenze di contrasto del fenomeno della violenza connessa con il gioco del calcio e necessiti di un aggiornamento. In generale, infatti, la Convenzione n. 120 confligge con le più recenti raccomandazioni e prassi instauratesi nel settore.
È altresì necessario tenere conto dei cambiamenti sociali legati allo sport, fra cui la trasmissione delle partite di calcio in luoghi pubblici distanti dagli stadi e gli spostamenti, sempre più numerosi, dei tifosi per assistere alle partite delle proprie squadre. Invece, la Convenzione n. 120 considera la violenza dei tifosi come fattore isolato da altri fattori, come la sicurezza dell'ambiente e l'assistenza.
Per tutti questi motivi, in occasione della dodicesima Conferenza dei Ministri dello sport del Consiglio d'Europa svoltasi a Belgrado nel marzo 2012, è stato concordato di avviare uno studio volto a rivedere la Convenzione n. 120. Nel dicembre 2013 il Comitato dei Ministri ha deciso di aggiornare la Convenzione e ha incaricato a tale fine la Commissione permanente, che ha predisposto un nuovo testo, approvato dagli Stati membri nel dicembre 2014.

2. Caratteristiche generali della Convenzione.

Il testo della Convenzione è stato predisposto da un Comitato di esperti, cui hanno preso parte rappresentanti della FIFA e della UEFA, dell'Associazione leghe calcio professionistiche europee, dell'Interpol e dell'Unione europea. Per la Parte italiana hanno partecipato ai negoziati i delegati del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e quelli del Ministero dell'interno.
La Convenzione adotta princìpi e misure volti a definire, sviluppare e diffondere buone prassi per ridurre e contrastare efficacemente i rischi per la sicurezza connessi a eventi calcistici e sportivi in generale. Tali princìpi si focalizzano sulla necessità, da una parte, di adottare un approccio pluri-istituzionale che integri i tre «pilastri» della sicurezza fisica (safety), della sicurezza pubblica (security) e dell'assistenza e, dall'altra, di promuovere uno spirito di collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un evento sportivo. Il contenuto della Convenzione riflette l'ampia esperienza europea, che riconosce come il concentrarsi sui soli rischi legati all'ordine pubblico non fornisca un approccio efficace per la riduzione dei rischi complessivi nell'ambito delle manifestazioni sportive.
Con la Convenzione, gli Stati firmatari si impegnano a:

incoraggiare gli enti pubblici e gli operatori privati (rispettivamente, enti locali e organi di polizia, squadre di calcio, federazioni sportive nazionali e sostenitori) a collaborare in occasione della preparazione e dello svolgimento delle partite di calcio;

garantire che gli stadi siano conformi a quanto previsto dalle norme nazionali e internazionali in materia, ai fini di una gestione efficace e sicura dei flussi dei partecipanti agli eventi sportivi;

redigere, provare e perfezionare i piani di emergenza nel corso di regolari esercitazioni congiunte;

garantire che gli spettatori si sentano benvenuti e ben trattati nel corso degli eventi sportivi;

rendere gli stadi più accessibili ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità, migliorando anche i servizi sanitari e i punti di ristoro.

La Convenzione promuove una serie di misure volte a prevenire e a punire gli atti di violenza e le intemperanze degli spettatori, mediante divieti di accesso negli stadi, procedure sanzionatorie nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza del trasgressore ovvero restrizioni ai viaggi all'estero per eventi calcistici. Con l'adesione alla Convenzione gli Stati si impegnano a intensificare la cooperazione internazionale di polizia mediante la designazione di un punto nazionale d'informazione sul calcio all'interno delle Forze di polizia, per facilitare lo scambio di informazioni e dati personali in occasione delle partite di calcio di rilievo internazionale.
Piuttosto che essere indebitamente prescrittiva, la Convenzione riflette la necessità che gli Stati adottino e applichino i suoi princìpi alla luce della propria legislazione nazionale e delle proprie specifiche caratteristiche e tradizioni. È importante considerare che il contenuto della Convenzione non interferisce con il principio dell'autonomia dello sport, il quale, del resto, è stato definito e riconosciuto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con una raccomandazione del 2011.

3. Disposizioni della Convenzione.

La Convenzione è composta da un preambolo e da ventidue articoli.
Il preambolo riporta le varie considerazioni che hanno portato alla redazione della Convenzione, tra cui la legittima aspettativa degli individui ad assistere agli eventi sportivi in un ambiente sicuro, il bisogno di promuovere la cooperazione dei vari soggetti coinvolti nell'organizzazione di eventi sportivi e la necessità di rispettare i valori principali del Consiglio d'Europa, come la coesione sociale, la tolleranza e la lotta alla discriminazione. Vengono inoltre riconosciute sia l'importanza di coinvolgere la pluralità dei soggetti interessati nell'applicazione dell'approccio integrato sia la varietà di circostanze costituzionali, culturali e storiche degli Stati, che possono dunque applicare la Convenzione adattandola alla luce della rispettiva legislazione nazionale e delle circostanze contingenti. Inoltre, è ribadita la necessità che la Convenzione sia applicata in coerenza con gli obblighi nazionali e internazionali, in particolare rispetto alla tutela della riservatezza personale, ai diritti umani e alla rieducazione dei condannati, senza contravvenire al principio dell'autonomia dello sport. Infine, il preambolo ricorda che la Convenzione, mirante a sostituire la Convenzione n. 120, riflette il continuo desiderio del Consiglio d'Europa di rendere più sicure le manifestazioni sportive, sviluppando un nuovo approccio alla luce dell'esperienza europea e delle buone prassi elaborate negli ultimi decenni.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione. Essa si applica alle partite di calcio che coinvolgono squadre professionistiche o nazionali, giocate nel territorio di una delle Parti contraenti. Le Parti possono comunque applicare la Convenzione anche a competizioni calcistiche di altro tipo o ad altri eventi sportivi (ad esempio le competizioni scolastiche o non agonistiche) qualora ritenuto opportuno. L'articolo 2 enunzia lo scopo della Convenzione: fornire un ambiente sicuro e accogliente alle partite di calcio e ad altri eventi sportivi. A questo fine, le Parti adottano un approccio integrato e pluri-istituzionale, elaborato alla luce delle buone prassi, per garantire la sicurezza e l'assistenza e basato su uno spirito di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale, diffondendone la consapevolezza tra gli enti interessati. L'articolo 3 fornisce alcune definizioni, tra cui in particolare si segnalano:

«misure di sicurezza fisica», relative alla sicurezza fisica degli individui, con riguardo alla loro salute e al loro benessere;

«misure di sicurezza pubblica», connesse all'ordine pubblico e volte a contrastare la violenza all'interno e fuori degli stadi tramite la prevenzione, la deterrenza e la sanzione di comportamenti negativi;

«misure di assistenza», volte a far sentire gli individui a loro agio e benvenuti nell'ambito delle manifestazioni calcistiche;

«ente», qualsiasi soggetto pubblico e privato responsabile a qualsiasi titolo della sicurezza e dell'assistenza nell'ambito di una manifestazione calcistica o sportiva;

«parte interessata», cioè gli spettatori, le comunità locali o altre parti che, pur in assenza di responsabilità giuridiche, sono coinvolte nelle manifestazioni calcistiche e possono giocare un ruolo importante per l'applicazione della Convenzione.

L'articolo 4 intende assicurare meccanismi di coordinamento interni a ciascuna Parte per l'applicazione della Convenzione. Tale coordinamento deve garantire l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi attinenti alla sicurezza e all'assistenza, permettendone la condivisione tra i soggetti coinvolti, i quali devono avere ruoli e responsabilità chiari e definiti in un'ottica di complementarità. L'articolo 5 impone alle Parti l'obbligo di adottare misure legislative, regolamentari o amministrative che impongano agli organizzatori di fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti e gli spettatori. Viene dunque ribadito l'obbligo di prevedere adeguate procedure per il rilascio di licenze e di certificazioni, così come l'obbligo di far sì che stadi, infrastrutture e predisposizioni per la gestione delle masse rispondano ai parametri e alle buone prassi nazionali e internazionali. Per quanto riguarda il funzionamento degli stadi, deve inoltre essere assicurato un efficace collegamento tra polizia e servizi di assistenza, mentre un ruolo fondamentale è riconosciuto alla formazione, in particolare per quanto riguarda lo stewarding. L'articolo 6 è dedicato alla sicurezza e all'assistenza nelle aree pubbliche: in particolare, è stabilita la necessità di una cooperazione che comprenda le autorità municipali, gli organi di polizia, le comunità locali, le organizzazioni di tifosi e le squadre di calcio, per valutare i rischi e garantire un ambiente sicuro e accogliente, anche con riguardo al viaggio verso lo stadio e di ritorno da esso. L'articolo 7 si concentra sui piani di emergenza, riconosciuti come elementi cruciali, che devono essere sviluppati, sperimentati e perfezionati in esercitazioni regolari. L'articolo 8 è dedicato a tifosi e comunità locali: alla luce dell'esperienza europea che ha evidenziato la loro grande influenza sui comportamenti delle masse, ciascuna Parte deve incoraggiare gli enti pubblici e privati a sviluppare e perseguire una comunicazione proattiva e regolare con questi soggetti. L'articolo 9 impone alle Parti che le strategie di attività di polizia siano sviluppate, valutate e corrette alla luce dell'esperienza e delle buone prassi nazionali e internazionali, in particolare lavorando in collaborazione con gli organizzatori degli eventi e con le altre parti interessate. L'articolo 10 completa quello precedente, incentrando l'attenzione sulla prevenzione e sulla sanzione dei comportamenti lesivi dell'ordine pubblico. Le Parti, per ridurre il rischio che individui o gruppi partecipanti organizzino o commettano atti di violenza o disordini, devono predisporre misure di esclusione per dissuadere e prevenire tali incidenti, anche con la cooperazione reciproca. Per rafforzare quest'ultima previsione, l'articolo 11 evidenzia l'importanza della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni ed esperienze. A questo scopo, esso obbliga le Parti a stabilire nell'ambito delle proprie Forze di polizia un punto nazionale d'informazione (National Football Information Point – NFIP).
L'articolo 12 apre la sezione delle clausole procedurali. Esso richiede alle Parti di trasmettere al Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi ogni informazione rilevante in merito alle misure adottate per l'applicazione della Convenzione. Questo Comitato è istituito dall'articolo 13; in esso ogni Parte gode di un voto ed è rappresentata da uno o più delegati rappresentanti degli enti governativi nazionali competenti, preferibilmente responsabili per lo sport e la sicurezza. I compiti del Comitato sono definiti dall'articolo 14 e si riferiscono essenzialmente al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione, anche con visite alle Parti per garantire consulenza e supporto (sostanzialmente in un'ottica di «peer review») e raccogliere ed elaborare informazioni fornite dalle Parti medesime.
L'articolo 15 stabilisce la modalità per emendare la Convenzione. L'articolo 16, come i successivi, si occupa delle clausole finali, definendo i vari aspetti legati alla firma della Convenzione e subordinando la ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione da parte degli Stati Parte della Convenzione n. 120 alla previa o contestuale denuncia della medesima, per evitare potenziali contraddizioni. L'articolo 17 regola l'entrata in vigore della Convenzione, il cui presupposto è la ratifica di almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa. L'articolo 18 definisce le modalità di accesso alla Convenzione da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa: in linea generale, essi sono invitati dal Comitato dei Ministri, previa consultazione delle altre Parti. L'articolo 19 si occupa degli effetti della Convenzione, con specifico riguardo alla Convenzione n. 120, mentre l'articolo 20 è dedicato all'applicazione territoriale della Convenzione. L'articolo 21 regola l'eventuale denuncia della Convenzione, coerentemente con l'articolo 54 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. L'articolo 22, infine, elenca le notifiche che il Segretario generale del Consiglio d'Europa è tenuto a eseguire, in qualità di depositario della Convenzione.

4. Disposizioni del disegno di legge.

L'articolo 1 del disegno di legge autorizza la ratifica della Convenzione, alla quale l'articolo 2 dà piena e intera esecuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.
L'articolo 3 individua presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione.
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione.
L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articoli da 4 a 12

Per quel che concerne le attività indicate negli articoli da 4 a 12, la loro esecuzione è già garantita a legislazione vigente con le risorse a disposizione, senza oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la normativa nazionale vigente già contempla quanto prescritto dalla Convenzione.
Tali attività, concernenti essenzialmente l'impiego di personale delle Forze di polizia in servizi di ordine e sicurezza pubblica, gravano sugli stanziamenti ordinari di bilancio e precisamente sui fondi iscritti nei seguenti capitoli e piani gestionali dello stato di previsione del Ministero dell'interno:

2501/4 (Indennità dovuta agli appartenenti alla Polizia di Stato impiegati in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);

2624/2 (Spese per missioni all'interno del personale della Pubblica sicurezza comprese quelle per il personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le questure e gli altri uffici periferici della Polizia di Stato. Indennità di marcia al personale della Polizia di Stato);

2624/3 (Spese per missioni all'estero del personale della Polizia di Stato);

2536/2 (Spese per il trasporto degli appartenenti alle Forze di polizia e ad altri corpi armati impiegati in servizio di ordine pubblico, nonché per il trasporto dei quadrupedi, degli automotomezzi, dei natanti, degli aeromobili e di materiale al seguito);

2680/2 (Equipaggiamento – Spese per i servizi di mensa e acquisto viveri per il personale della Polizia di Stato, nonché per il personale delle altre Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, acquisto di generi di conforto per il personale della Polizia di Stato che si trovi in speciali condizioni di servizio. Spese per i servizi di mensa per il personale appartenente alle Forze di polizia ed altri corpi impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione delle consultazioni elettorali);

2685/2 (Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene – Spese per i servizi di mensa e acquisto viveri per il personale della Polizia di Stato, nonché per il personale delle altre Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Acquisto di generi di conforto per il personale della Polizia di Stato che si trovi in speciali condizioni di servizio. Spese per i servizi di mensa per il personale appartenente alle Forze di polizia ed altri corpi impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione delle consultazioni elettorali).

Articoli 13 e 14

Al fine di dare attuazione al Comitato di cui all'articolo 13, le cui funzioni sono specificate nell'articolo 14, le Parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni presso la sede del Consiglio d'Europa, su cui gravano i costi di organizzazione e funzionamento delle riunioni, al fine di valutare il monitoraggio e l'applicazione della Convenzione nonché di perfezionare la cooperazione e definire temi e azioni di interesse reciproco.
In particolare si prevedono sei riunioni all'anno, che si terranno presso il Consiglio d'Europa che ha sede a Strasburgo (Francia); la delegazione italiana sarà composta da tre componenti, di cui uno con la qualifica di dirigente e due con la qualifica di funzionario, appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di quattro giorni con i seguenti oneri:

albergo (3 notti x 3 componenti x euro 120): euro 1.080,00

diaria giornaliera (euro 79,36 x 4 giorni x 1 dirigente): euro 317,44

diaria giornaliera (euro 73,44 x 4 giorni x 2 funzionari): euro 587,52

biglietti aerei di andata e ritorno (euro 800 x 3 componenti): euro 2.400,00

maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 120,00

Totale: euro 4.504,96

Totale per 6 missioni: euro 27.029,76

Tale onere è stato, nel dettaglio, calcolato sulla base di quanto segue:

calcolo della diaria di missione all'estero:

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia verrà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (colonnello o vice questore aggiunto) in quanto ininfluente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.
Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente, che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010;

calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:

tab. b) Francia (gruppo III): euro 131,11; ridotta del 20 per cento: euro 104,88; ridotta di un terzo: euro 69,92; oneri giornalieri (69,92-51,65): euro 18,27; lordizzazione dell'eccedenza di 51,65 (18,27 x 1,58): euro 28.87; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata): euro 9,44; totale della diaria giornaliera per singolo operatore: euro 79,36;

tab. b) Francia (gruppo IV): euro 123,79; ridotta del 20 per cento: euro 99,03; ridotta di un terzo: euro 66,02; oneri giornalieri (66,02-51,65): euro 14,37; lordizzazione dell'eccedenza di 51,65 (14,37 x 1.58): euro 22,70; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata): euro 7,42; totale della diaria giornaliera per singolo operatore: euro 73,44.

Oneri complessivi dell'accordo

L'onere totale derivante dall'attuazione della Convenzione ammonta ad euro 27.029,76, arrotondato ad euro 27.030, a decorrere dall'anno 2019. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo .

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.
La Convenzione ha lo scopo di garantire un ambiente accogliente e sicuro all'interno e all'esterno degli stadi, promuovendo una strategia e un approccio integrati e condivisi tra i soggetti pubblici e privati che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle persone, di contrastare i comportamenti violenti e di assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi.
L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Ministro dell'interno, in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza, è la massima autorità in materia di ordine e sicurezza pubblica, oltre ad esserne responsabile politico. Adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordina i compiti e le attività delle Forze di polizia.
Il 13 dicembre 1989, dopo l'ennesimo episodio di violenza, è stata approvata la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive».
La legge introduce, tra l'altro, il divieto di accesso per determinate persone (denunciate, condannate, con precedenti penali) ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con la prescrizione di comparire presso l'ufficio di polizia del luogo di residenza durante lo svolgimento dell'evento stesso.
Tale norma ha subìto nel tempo diverse modificazioni.
Dal 1992, inizia a comparire il «razzismo» negli stadi e la legge n. 401 del 1989 viene integrata dal decreto-legge 23 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 205 (cosiddetto «decreto antidiscriminazione»).
A seguito del verificarsi di altri tragici avvenimenti, è stato approvato il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, con il quale il legislatore, da un lato, ha stabilito i casi in cui il questore può interdire l'accesso allo stadio alle persone violente (provvedimento noto come «DASPO») e, dall'altro, ha introdotto nuove fattispecie di reato, quali il lancio di oggetti pericolosi, lo scavalcamento dei separatori e l'invasione di campo.
Al fine di poter perseguire gli autori materiali di tali tipi di reato in condizioni di sicurezza, è stata prevista la «flagranza differita», attraverso la quale la polizia giudiziaria può procedere all'arresto nelle trentasei ore successive al fatto.
A seguito dell'ulteriore aggravamento dei fenomeni di violenza negli stadi, ascrivibile questa volta, in larga parte, alle carenze strutturali degli impianti sportivi, si è giunti all'approvazione del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, con il quale è stato introdotto, per la prima volta nell'ordinamento giuridico, il concetto di «responsabilità dell'organizzatore dell'evento» in relazione agli oneri da assumere circa la messa in sicurezza degli impianti.
Si segnala, inoltre, il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni calcistiche, lo spirito e i princìpi fondamentali del decreto-legge n. 8 del 2007 riguardano tre distinte aree d'intervento:

misure organizzative per la sicurezza degli impianti sportivi;

misure volte a prevenire la commissione di atti di violenza;

misure repressive nei confronti degli autori dei reati «tipici» commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione» poiché si riferisce a un atto internazionale che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non vi sono progetti di legge su analoga materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

La Convenzione non si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

La Convenzione non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Ad oggi la Convenzione è stata firmata da numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa, ma ratificata solo dalla Francia e dal Principato di Monaco.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in esame.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della medesima Convenzione.

Art. 3.
(Punto d'informazione nazionale per il calcio)

1. Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, è individuato presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 27.030 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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TRADUZIONE NON UFFICIALE

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