PDL 1842

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1842

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ALESSANDRO, LOTTI

Disposizioni per il controllo della propagazione del cinghiale

Presentata il 9 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! — I danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica, e in particolare dai cinghiali, hanno assunto dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni che incidono inevitabilmente sulla pubblica sicurezza, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, compromettendo in vaste aree interi raccolti e l'equilibrata ed integrata coesistenza sostenibile tra attività umane e specie animali.
Il numero di cinghiali in Italia, secondo alcune recenti stime, è addirittura raddoppiato negli ultimi dieci anni, superando ad oggi il milione di unità, mentre si è notevolmente estesa l'area in cui questi animali arrivano a spingersi in cerca di cibo.
Le associazioni agricole di categoria hanno stimato in 300 milioni di euro i danni provocati ogni anno dalla fauna selvatica; la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle regioni la competenza in materia di normativa, di programmazione e di gestione dell'attività venatoria, nel quadro di una serie di norme inderogabili fissate dallo Stato. Questi strumenti normativi non si stanno rilevando sufficientemente efficaci, facendo ricadere spesso i costi relativi alla prevenzione dei danni esclusivamente sulle attività agricole, mentre l'attività venatoria, negli ultimi anni in sensibile diminuzione nel nostro Paese, non ha potuto contrastare questo fenomeno straordinario. Inoltre, la presenza massiccia di ungulati nelle aree rurali, e ormai anche nelle periferie dei centri urbani, è diventata anche un problema di ordine pubblico e di sicurezza, in particolare per gli agricoltori, ma non solo. Basti pensare al numero crescente di incidenti stradali dovuti proprio alla presenza di animali selvatici. Ad aggravare la situazione vi è anche il timore dell'estensione dei casi di peste suina in Europa, di cui i cinghiali possono essere diffusori.
Il Governo, più volte intervenuto in Parlamento rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo, ha sempre manifestato una generica disponibilità ad agire in maniera coordinata su tutto il territorio e ad impostare interventi di gestione efficaci. Non ha saputo, tuttavia, indicare misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento della popolazione dei cinghiali, limitandosi a preannunciare modifiche alla legge n. 157 del 1992.
Noi pensiamo, invece, che la questione non sia più rinviabile. Pensiamo sia giunto il momento di affrontare e risolvere efficacemente il problema dei danni causati dai cinghiali rispondendo anche alle continue sollecitazioni della Conferenza unificata nonché delle associazioni agricole. Gli imprenditori agricoli, che ogni giorno curano e gestiscono il territorio, vogliono essere messi nelle condizioni di lavorare e di produrre per sé e per la collettività.
Punto fermo della presente proposta di legge è l'attribuzione alle regioni della facoltà di autorizzare piani di abbattimento dei cinghiali in forma selettiva e in forma collettiva, in deroga ai calendari venatori e ai piani faunistico-venatori regionali. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da adottare, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definirà le modalità attuative dei piani di abbattimento. Tali piani dovranno indicare gli obiettivi di conservazione della biodiversità e le modalità, le tecniche e i tempi di realizzazione degli interventi previsti e saranno attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali, le quali potranno avvalersi degli allevatori, dei produttori e dei conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. In considerazione della grave emergenza presente nel territorio nazionale determinata dalla proliferazione della fauna selvatica appartenente alla specie del cinghiale, nonché del suo impatto negativo sulle produzioni agricole, le regioni possono autorizzare, in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai calendari venatori e ai piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, piani di abbattimento dei cinghiali in forma selettiva e in forma collettiva.
2. I piani di abbattimento di cui al comma 1 devono definire gli obiettivi di conservazione della biodiversità e le modalità, le tecniche e i tempi di realizzazione degli interventi previsti. I piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali, le quali, a tale fine, possono avvalersi di allevatori, produttori e conduttori di fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dei piani di abbattimento di cui ai commi 1 e 2.

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