PDL 1834

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1834

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale,
concernente il delitto di bullismo

Presentata il 7 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! – I recenti fatti di cronaca, in cui otto ragazzi di una baby gang hanno ripetutamente aggredito fisicamente e verbalmente un pensionato di Manduria, in provincia di Taranto, hanno riacceso i riflettori sulla drammatica questione degli atti di bullismo, quelli volti, cioè, a porre una persona in condizione di sudditanza rispetto a un'altra mediante veri e propri atti di minaccia o di aggressione.
Come noto, la tragica vicenda di Manduria si è conclusa con la morte della vittima, ma esistono ancora centinaia di vittime in tutta Italia che sopportano, spesso, per vergogna, in silenzio, prevaricazioni di ogni genere.
Il fenomeno del bullismo viene da lontano, non solo da una volontà di sopraffazione insita in alcuni soggetti, ma anche e soprattutto dal fallimento di una comunità, della quale fanno parte le figure educative, a partire dai genitori, e di uno schema valoriale condiviso.
Nel caso di Manduria, ad esempio, i giudici hanno escluso la concessione degli arresti domiciliari per tutti i ragazzi coinvolti, proprio perché hanno ritenuto necessario allontanare i ragazzi dalle famiglie, anche in virtù del fatto che molte di loro erano al corrente delle violenze perpetrate ai danni della vittima, non facendo nulla per fermarle ma, anzi, aiutandoli a eludere le indagini, e, con ciò, «i nuclei familiari degli indagati hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i giovani».
Per bullismo ordinariamente si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino, di un adolescente o di un gruppo nei confronti di un altro bambino o adolescente percepito come più debole a causa di motivi di diversa natura.
Secondo l'ISTAT «La definizione del fenomeno si basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un'interazione tra coetanei caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni “vessatorie”».
Purtroppo, il tempo ha dimostrato come la scuola non sia l'unico luogo nel quale si verificano atti o situazioni di bullismo, ma che questi si verificano anche all'interno di tutti gli altri luoghi di aggregazione sociale frequentati da bambini e adolescenti, e come non sempre le vittime siano bambini o adolescenti.
Come hanno scritto i magistrati rispetto al caso di Manduria, il trattamento riservato alla vittima è stato «inumano e degradante per la dignità della persona», comprensivo di «percosse, aggressioni con mazze e bastoni, lesioni, sputi, derisione, offese, bestemmie, incursioni, danneggiamenti, razzie», mentre la baby gang «era consapevole della debolezza della vittima riconducibile alla sua solitudine, allo stato di disagio sociale e ai suoi problemi psichici noti a tutto il paese».
A parte l'età della vittima, appare in maniera evidente come quelli inflitti al signor Stano, oltre ad episodi di aperta violenza concretizzatisi nelle accuse per tortura, sequestro di persona, danneggiamento e violazione di domicilio, siano stati atti di bullismo.
In ogni caso, infatti, al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo assume sempre le caratteristiche dell'intenzionalità, della durata nel tempo, della disuguaglianza tra bullo e vittima, dell'isolamento della vittima e del danno per l'autostima che essa subisce.
La dimensione sociale del fenomeno è ben documentata dal report dell'ISTAT: «Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi» dal quale risulta che più del 50 per cento degli adolescenti in età compresa tra gli 11 e i 17 anni ha subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso o violento da parte di altri ragazzi o ragazze, mentre quasi il 20 per cento è vittima assidua di una delle tipiche azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese, e per quasi il 10 per cento delle vittime gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.
Le prepotenze più comuni consistono in offese verbali, derisione per l'aspetto fisico o il modo di parlare, diffamazione, esclusione per le proprie opinioni, aggressioni fisiche; e sono sempre più frequenti i casi di ragazzi e ragazze vessati per anni nell'indifferenza generale e che, a un certo punto, sopraffatti dal dolore e dalla vergogna, decidono di sfuggire ai loro persecutori attraverso la scelta estrema del suicidio.
Numerosi studi si sono occupati della relazione intercorrente tra il bullismo e il suicidio, mettendo in evidenza come i disagi psicologici, sociali e fisici agiscano tanto nella contingenza degli avvenimenti quanto a distanza di medio e lungo tempo, e rilevando come sia «possibile affermare che proprio l’escalation di episodi di vittimizzazione subiti possa mandare in “corto circuito” il soggetto che li subisce, che vedrà quindi nel suicidio l'unica via di uscita e di interruzione dei soprusi».
Ciononostante ancora oggi il cupo fenomeno del bullismo è incomprensibilmente sottovaluto, anche quando esso è una manifestazione di un vero e proprio malessere sociale sia per coloro che commettono il danno sia per coloro che lo subiscono: i primi in quanto a rischio di problematiche antisociali e devianti; i secondi in quanto rischiano un'eccessiva insicurezza caratteriale, che può sfociare in sintomatologie anche di tipo depressivo.
La legge 29 maggio 2017, n. 71, ha affrontato il delicato tema del cyberbullismo, introducendo nuove disposizioni a tutela dei minori che ne sono vittime; l'obiettivo della legge è di contrastare il fenomeno con azioni preventive e perseguire i responsabili in modo da tutelare le vittime. Inoltre, la legge consente di fare richiesta per la cancellazione dei contenuti di bullismo e dati diffamatori diffusi online che violano la privacy.
Per il bullismo in generale, invece, non è stato finora configurato un reato specifico, una lacuna che la presente proposta di legge intende colmare, prevedendo l'introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chi «con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o, comunque, mediante ogni altro atto idoneo a intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderla dal contesto sociale».

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter. – (Bullismo) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia o atti ingiuriosi o diffamatori, o comunque mediante ogni altro atto idoneo a intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderla dal contesto sociale.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da due o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

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