PDL 1830

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1830

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALANTINO, ROBERTO ROSSINI

Disciplina dell'impiego delle guardie particolari giurate per servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale

Presentata il 7 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! – Sarebbe possibile in Italia investire in compagnie di sicurezza privata all'estero? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tener conto di una serie di fattori: il primo è che la situazione internazionale risulta notevolmente instabile. Conseguentemente, le Forze armate nazionali di diversi Paesi, tra cui l'Italia, sono impiegate in operazioni all'estero. Il secondo fattore, connesso con il primo, è che quando un'unità militare viene proiettata fuori area, essa porta con sé un insieme di esigenze di tipo logistico, il cui soddisfacimento può essere (e normalmente è) subappaltato a società locali. Si tratta in questo caso di opere edili (per esempio, la costruzione di una mensa in un compound, cioè in un edificio o gruppo di edifici delimitato da recinzioni), di materiali (per esempio, la fornitura di veicoli alle cellule di cooperazione civile e militare per la successiva distribuzione alle Forze di polizia locali) e di servizi (per esempio, lo spurgo dei pozzi neri oppure la gestione di piccoli negozi, post exchange o PX, all'interno della base militare). Non solo, ma anche alcune attività di tipo prettamente operativo possono essere subappaltate (e presso vari eserciti stranieri si usa farlo) a ditte civili (per esempio, la scorta ai convogli logistici di approvvigionamento degli eserciti oppure alle imprese che, a vario titolo, lavorano con le Forze armate). Questo sistema comporta lo sviluppo del settore privato proprio per le caratteristiche di innovazione e di miglioramento del rapporto tra costi e benefìci di un determinato servizio che gli sono proprie.
Da tutto ciò appare quindi evidente che il progressivo sviluppo del settore privato in merito alla fornitura di alcune tipologie di servizi necessari ai militari all'estero è inevitabile e potrà avere, negli anni futuri, un forte incremento, creando così ottime opportunità di impresa per chi saprà sfruttarle.
È necessario, tuttavia, che si tutelino le società di sicurezza privata italiane anche al fine di evitare fughe di informazioni sensibili e riservate a beneficio di soggetti stranieri.
Ai sensi della normativa vigente in Italia, una compagnia di sicurezza privata italiana, che impiegasse ex militari e che avesse sedi operative all'estero, potrebbe sicuramente fornire:

attività di logistica per le Forze armate italiane (opere edili, vendita di beni e materiali, nonché servizi, quali, per esempio, la lavanderia);

servizi di vigilanza privata (protezione delle abitazioni e tutela del personale civile espatriato, scorta ai convogli civili finalizzati al trasporto degli approvvigionamenti militari, protezione delle infrastrutture, per esempio, degli impianti petroliferi).

In questo contesto, l’outsourcing e la privatizzazione della sicurezza all'estero sono diventate scelte quasi obbligate. Grandi società di sicurezza private – le cosiddette «PMSC» (Private Military Security Companies) – soprattutto americane e britanniche, ma anche francesi, israeliane, russe e sudafricane, costituite in massima parte da ex militari professionisti, da tempo ormai affiancano (e in qualche caso hanno persino sostituito) le Forze armate e di sicurezza governative internazionali e locali.
Di contro, non vi sono società italiane che operano in questo delicato ed importante settore. Pertanto, considerando che il 60 per cento delle attività lavorative delle imprese italiane si svolge tutto o in parte fuori dal territorio nazionale, la maggior parte delle nostre aziende operanti all'estero è costretta a ricorrere a compagnie straniere la cui legislazione nazionale prevede la figura professionale del security contractor quando operano in contesti ad alto rischio.
Allo stato attuale è assente una normativa specifica sulla materia, con l'unica parziale eccezione, recentemente prevista dalla legislazione italiana, data dal servizio di antipirateria marittima, svolto da istituti di vigilanza autorizzati, come regolato dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
Da un punto di vista prettamente economico, incoraggiare lo sviluppo di un mercato della sicurezza privata porterebbe nuove risorse all'erario grazie alla limitazione dell'uscita dal Paese di ingenti risorse economiche utilizzate dalle nostre aziende di punta per pagare la sicurezza privata all'estero.
Con una normativa ad hoc, agli ex militari si potrebbero offrire nuove opportunità di lavoro (dalla protezione dei beni aziendali alla formazione di personale, dai rapporti con le istituzioni italiane in patria e all'estero e con gli apparati di informazione, fino alla formazione e alla certificazione NOS). Insomma, l'Italia deve essere pronta ad una nuova strategia per la sicurezza, proiettata ormai oltre frontiera, ma appare chiaro che a questi operatori di security dovranno essere date tutte le tutele legali per poter operare al meglio, nel rispetto delle norme del diritto internazionale e di quello dei Paesi dove andranno ad operare.
La delicatezza della ricostruzione e la durata temporale della stessa sottolinea il problema della sicurezza degli attori economici (imprese multinazionali, compagnie petrolifere e minerarie eccetera) e istituzionali (diplomatici, politici, enti umanitari), talché è necessario assicurare protezione agli stessi e ogni altra attività idonea ad agevolarne l'azione e gli obiettivi. Per «servizi di sicurezza e militari» si intendono – al fine di identificare e qualificare la crescente consistenza del business delle compagnie militari private – l'attività di manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture militari, l'addestramento alle armi e lo svolgimento di attività di intelligence, la valutazione delle aree di crisi, la fornitura di personale o equipaggiamento adeguato per gli operatori economici o istituzionali impegnati in zone a rischio, il controllo delle vie di comunicazione, le attività antiterrorismo o antidroga, ovvero lo sminamento.
La presente proposta di legge è finalizzata a regolamentare l'utilizzo delle guardie particolari giurate per servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale.
L'articolo 1 reca disposizioni per l'impiego di tali guardie; l'articolo 2 stabilisce i requisiti per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria in forma societaria; l'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari alle guardie particolari giurate per svolgere servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale; l'articolo 4 definisce le modalità per lo svolgimento dei tali servizi; l'articolo 5 regolamenta l'uso delle armi da parte delle guardie particolari giurate; l'articolo 6 stabilisce le modalità di comunicazione tra il titolare della licenza dell'istituto di vigilanza privata e le autorità estere e nazionali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Impiego delle guardie particolari giurate per lo svolgimento di servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale)

1. Le guardie particolari giurate possono svolgere i servizi di vigilanza privata previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dagli articoli 249 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la protezione delle merci e dei valori di imprese pubbliche e private operanti fuori del territorio nazionale ogni volta che ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.
2. I servizi prestati dalle guardie particolari giurate ai sensi del comma 1 sono considerati servizi di sicurezza sussidiaria e hanno carattere difensivo.
3. Le guardie particolari giurate impiegate per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al comma 2 possono essere assunte dal Ministero della difesa in casi di emergenza per esigenze di sicurezza nazionale.

Art. 2.
(Requisiti per lo svolgimento di servizi di sicurezza sussidiaria in forma societaria)

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce i requisiti necessari per svolgere in forma societaria i servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale di cui all'articolo 1.
2. Il Ministero della difesa redige un elenco delle società in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1 e provvede al suo aggiornamento trimestrale.

Art. 3.
(Requisiti delle guardie particolari giurate per lo svolgimento di servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale)

1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le guardie particolari giurate di cui all'articolo 1 della presente legge devono:

a) avere superato i corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, o aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni e aver partecipato, per un periodo di almeno sei mesi, risultante da apposita attestazione del Ministero della difesa, alle missioni internazionali di pace in incarichi operativi;

b) essere in possesso di licenza per il porto di arma corta e di arma lunga per difesa personale;

c) possedere una conoscenza della lingua inglese scritta e parlata almeno di livello intermedio B1+.

Art. 4.
(Modalità di svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale)

1. Le modalità per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale sono stabilite con regolamento di servizio dell'istituto di vigilanza privata, predisposto ai sensi dell'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di guardie particolari giurate autorizzate ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della provincia presso la quale ha sede il soggetto per il quale prestano servizio.
2. Il regolamento di servizio di cui al comma 1, in particolare, stabilisce il numero delle guardie particolari giurate impiegate, che deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e alle caratteristiche dell'area della quale si deve garantire la sicurezza nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione utilizzati. Il numero delle guardie particolari giurate deve essere inoltre idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di periodi di riposo e di limiti al lavoro straordinario.
3. Il regolamento di servizio di cui al comma 1 prevede altresì, qualora sia previsto l'impiego, per un particolare servizio, di più di una guardia giurata, la nomina di un responsabile dell'unità operativa, individuato tra le guardie particolari giurate con maggiore esperienza, al quale è affidata l'organizzazione operativa delle guardie impiegate nel servizio.
4. L'uso delle armi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, è comunque subordinato all'espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio deve essere effettuato e limitato all'esercizio del diritto di legittima difesa secondo le norme dell'ordinamento italiano.

Art. 5.
(Utilizzo delle armi)

1. Le guardie particolari giurate, nello svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale, in conformità alle autorizzazioni di cui al comma 2 ed entro i limiti imposti dallo Stato estero nel quale il servizio deve essere effettuato, possono utilizzare le armi comuni da sparo. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie particolari giurate, si applica la normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, stabilita dagli articoli 31, 38 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 58 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, a fronte della presentazione di un'istanza, al legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge o al titolare della licenza dell'istituto di vigilanza privata, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del medesimo testo unico, alle condizioni previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.
3. Per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, possono essere utilizzate esclusivamente armi portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester (7,62 x 51 millimetri), scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.

Art. 6.
(Comunicazioni con le autorità estere e nazionali)

1. Il legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 o il titolare della licenza dell'istituto di vigilanza privata, in occasione di ogni servizio di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale da svolgere senza l'impiego di armi, comunica alla questura della provincia in cui ha sede la società o l'istituto, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, l'elenco delle guardie particolari giurate impiegate, i dati identificativi del luogo dove il servizio deve essere svolto e le date presunte di inizio e di fine dello stesso servizio.
2. Qualora lo Stato estero abbia autorizzato l'impiego di armi per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, devono altresì comunicare: il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola; le date e i luoghi di ritiro, consegna e impiego delle armi stesse; la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello Stato dove le stesse sono utilizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre tenuti a munirsi dei permessi e delle autorizzazioni e a provvedere a ogni altro adempimento, compresi quelli relativi alle armi da utilizzare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie particolari giurate devono svolgere il servizio di sicurezza sussidiaria, al fine di assicurare che le modalità operative del servizio siano conformi alla legislazione locale.
4. Una copia delle comunicazioni di cui al presente articolo deve essere custodita presso la sede della società o dell'istituto di vigilanza privata.

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